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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19150/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

La controversia riguarda la qualificazione, ai fini dell'art. 64 l.fall., di alcuni pagamenti eseguiti dalla cooperativa poi assoggettata a procedura concorsuale in favore di una società commerciale creditrice, per debiti originariamente riferibili a una controllata appartenente al medesimo gruppo. In primo grado il Tribunale aveva respinto la domanda revocatoria/di inefficacia e quella restitutoria, ritenendo non provata la scientia decotionis e non configurabile un atto di liberalità. La Corte d'appello ha invece dichiarato l'inefficacia dei pagamenti ex art. 64 l.fall., qualificando l'adempimento del terzo come atto gratuito, perché non era stato dimostrato un concreto vantaggio patrimoniale per il solvens. La società destinataria dei pagamenti ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: ha dedotto violazione degli artt. 64 l.fall., 1180 c.c., 115 c.p.c. e 1241 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare i pagamenti, di importo maggiore, effettuati dalla controllata alla ricorrente per debiti della cooperativa, nonché la prassi infragruppo di regolazione incrociata delle partite, che a suo dire avrebbe integrato un vantaggio economico concreto per la cooperativa e reso il pagamento oneroso, non gratuito. Ha inoltre censurato l'apprezzamento delle prove e l'omesso esame di fatti decisivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che il pagamento eseguito dalla cooperativa integrava un adempimento del terzo ex art. 1180 c.c. e che, secondo il principio già enunciato dalle Sezioni Unite, per escludere la gratuità dell'atto occorre un vantaggio patrimoniale concreto e specifico per il solvens, anche nei pagamenti infragruppo. Nel caso concreto la Corte d'appello aveva già esaminato i rapporti tra le società del gruppo e aveva escluso che i pagamenti e la prassi allegata dimostrassero un beneficio economico diretto o indiretto per la società poi assoggettata a procedura. La censura ex art. 115 c.p.c. è stata ritenuta impropria, perché mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove; quella ex art. 360 n. 5 c.p.c. è stata ritenuta infondata perché i fatti allegati erano stati comunque esaminati, ma giudicati non decisivi. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 64 l.fall.

    l'inefficacia colpisce anche l'adempimento del terzo quando l'atto sia gratuito; per escludere la gratuità serve un concreto vantaggio patrimoniale per il solvens, da provare a carico del beneficiario.

  • art. 67 l.fall.

    richiamato in via introduttiva dalla domanda revocatoria proposta in origine, ma la decisione di legittimità si concentra sull'inefficacia ex art. 64 l.fall.

  • art. 1180 c.c.

    il pagamento della cooperativa a favore del creditore di una controllata integra adempimento del terzo; la natura gratuita o onerosa dipende dalla presenza di un vantaggio patrimoniale concreto per chi paga.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte o disattende prove legali; non è configurabile quando si contesta soltanto la diversa valutazione del materiale probatorio.

  • art. 1241 c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere un effetto compensativo tra partite infragruppo, ma non ritenuto idoneo a dimostrare un credito o vantaggio concreto in favore del solvens nel caso concreto.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    la doglianza è stata respinta perché la Corte territoriale aveva esaminato i fatti storici allegati e la censura mirava in sostanza a una rivalutazione del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di inefficacia dell'adempimento del terzo ai sensi dell'art. 64 l.fall., la gratuità o l'onerosità dell'atto va valutata dalla prospettiva del soggetto che ha disposto del proprio patrimonio e non da quella del debitore del creditore soddisfatto.
  • L'adempimento del debito altrui da parte del terzo si presume gratuito, perché lo schema causale non prevede una controprestazione in favore del disponente; per superare la presunzione, il creditore beneficiario deve provare che il terzo abbia ricevuto un vantaggio patrimoniale concreto, diretto o indiretto.
  • Anche nei pagamenti infragruppo, la mera appartenenza delle società allo stesso gruppo o la generica prassi di regolazioni incrociate non bastano: occorre dimostrare uno specifico interesse economicamente apprezzabile del solvens correlato al pagamento eseguito.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere invocata per contestare il modo in cui il giudice di merito ha apprezzato le prove, ma solo quando la decisione si fondi su prove non introdotte dalle parti o su prove legali mal valutate.
  • Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non ricorre quando il giudice di merito abbia comunque considerato le circostanze allegate, pur ritenendole non idonee a dimostrare il vantaggio patrimoniale richiesto dalla norma.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaInadempimentoProveImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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