Cassazione Penale, Ordinanza n. 03133/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, in assenza di ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena in anni quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa per una condotta di illecita detenzione/cessione di stupefacenti contestata ai sensi dell'art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo due censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata esclusione della recidiva. La Suprema Corte ha ritenuto entrambe le doglianze inammissibili perché non deducibili in sede di legittimità, rilevando che la sentenza impugnata aveva svolto una valutazione complessiva degli indici richiesti per escludere la lieve entità e aveva motivato sulla recidiva secondo i criteri dell'art. 133 c.p., senza limitarsi al mero rilievo dei precedenti.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice posta a base della condanna per reato in materia di stupefacenti.
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
L'ipotesi di lieve entità richiede una valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze dell'azione, quantità e qualità della sostanza, con esclusione del beneficio quando anche uno solo degli elementi deponga per una lesione non lieve del bene giuridico.
La recidiva e gli aumenti di pena vanno apprezzati considerando il rapporto tra fatto oggetto di giudizio e precedenti condanne, verificando la concreta indicazione di una perdurante inclinazione al delitto.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Per la qualificazione del fatto di spaccio come lieve entità il giudice deve compiere una valutazione globale e non atomistica di tutti gli indici normativi, sia relativi alla condotta sia alla sostanza, dando conto in motivazione delle ragioni per cui alcuni elementi assumono prevalenza.
- La lieve entità non può essere riconosciuta se anche solo uno degli elementi rilevanti evidenzia una offensività non minima o profili di professionalità nella condotta.
- La censura sulla recidiva è scrutinabile solo se si confronta specificamente con la motivazione del giudice di merito, che deve fondare l'aggravamento sulla concreta relazione tra precedenti e fatto attuale, e non sul mero dato dell'esistenza di precedenti.
- Quando il ricorso per cassazione è inammissibile per deduzioni non consentite in sede di legittimità, seguono ex lege le statuizioni accessorie di cui all'art. 616 c.p.p., salvo cause di esonero.
Come è indicizzato
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