Cassazione Civile, Ordinanza n. 01379/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte contrattuale)
La controversia
La controversia nasce da una successione testamentaria in cui un de cuius aveva lasciato l'intera eredità a una fondazione ecclesiastica. Alcuni congiunti avevano promosso azioni per acquisire l'eredità; tra questi, uno dei soggetti aveva poi ceduto a un terzo i pretesi diritti successori e aveva concluso con lui un accordo in base al quale il terzo si impegnava a gestire i contenziosi e a sostenerne le spese, in cambio di una percentuale di quanto recuperato. Successivamente il terzo aveva transatto con la fondazione, ottenendo una quota del valore dell'eredità, mentre la congiunta aveva poi a sua volta transatto con la stessa fondazione, senza conoscere la precedente transazione. La congiunta aveva quindi agito per ottenere il risarcimento dei danni, deducendo nei confronti del terzo sia dolo incidente legato alla transazione sia inadempimento dell'accordo di gestione del 1992. Gli eredi della congiunta, dopo il rigetto in primo grado e in appello, hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omesso esame e violazione dei criteri interpretativi nell'interpretazione della comparsa di risposta del convenuto, con cui si contesta la tempestività dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e della domanda riconvenzionale; 2) omesso esame della cronologia delle transazioni e dell'anteriorità della transazione conclusa dal convenuto, con conseguente impossibilità per questi di opporre l'eccezione di inadempimento; 3) violazione delle norme sull'interpretazione e sul contenuto delle obbligazioni contrattuali, per sostenere l'esistenza a carico del convenuto di un obbligo di informazione preventiva e successiva; 4) violazione dei doveri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, sempre con riguardo al preteso inadempimento informativo del convenuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la lettura della comparsa di risposta, coordinata con la memoria ex art. 183 c.p.c., consentiva di desumere in modo inequivoco l'eccezione di inadempimento, e non vi era travisamento degli atti processuali. Ha respinto il secondo motivo rilevando che la Corte d'appello aveva effettivamente esaminato la cronologia delle transazioni e il profilo dell'informazione, giungendo a ritenere non decisivo il rilievo della parte ricorrente. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di interesse, poiché la decisione impugnata aveva già affrontato in fatto il tema dell'informazione resa dal convenuto. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, perché anch'esso mirava a una rivalutazione fattuale e non denunciava un vero errore di diritto rilevante in cassazione. È stata quindi confermata la soccombenza degli eredi ricorrenti, con condanna alle spese e al raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
omesso esame di fatto discusso e decisivo
Il motivo formulato come vizio ex n. 5 è stato in parte riqualificato perché in realtà censurava la lettura dell'atto processuale e la tempestività di un'eccezione, profili che attengono anche al n. 4; in ogni caso non era ammissibile una nuova valutazione del merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La censura sulla tempestività dell'eccezione è stata ricondotta a un vizio processuale, ma è stata respinta perché l'atto difensivo, letto nel suo complesso, consentiva di desumere l'eccezione senza necessità di formule sacramentali.
L'eccezione di inadempimento è ammissibile se la volontà di opporla è inequivocamente desumibile dalle difese; la sua tempestività va valutata alla luce dell'intero contenuto degli atti difensivi e della memoria integrativa.
La memoria istruttoria può contenere precisazioni e sviluppi connessi alla vicenda sostanziale, ma non introdurre un novum estraneo; nel caso concreto la difesa del convenuto è stata ritenuta rientrante nel perimetro delle difese già svolte.
Richiamato dai ricorrenti come criterio ermeneutico, ma la Corte ha ribadito che per gli atti processuali conta l'intenzione desumibile dal testo e dal suo significato complessivo.
È stato ritenuto applicabile alla lettura degli atti processuali in quanto consente la contestualizzazione delle singole frasi rispetto all'intero atto; nel caso concreto la Corte non ha ravvisato una lettura atomistica della comparsa.
Richiamato come criterio interpretativo contrattuale, ma non ha condotto a una diversa soluzione perché la questione centrale era la valutazione complessiva del contenuto dell'atto difensivo.
Richiamato dai ricorrenti per affermare obblighi integrativi di informazione nel contratto; la Corte ha però escluso che ciò imponesse una diversa lettura decisiva nel caso concreto.
Invocato per sostenere che il convenuto non avrebbe potuto opporre l'inadempimento della controparte, ma la censura è stata respinta perché la Corte d'appello aveva già valutato il comportamento complessivo delle parti.
Richiamato come canone di esecuzione secondo buona fede; la Corte non ha ravvisato una violazione idonea a sovvertire l'accertamento di merito.
art. 1710, secondo comma, c.c.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere un obbligo informativo di tipo gestorio, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse, stante l'accertamento di fatto già compiuto.
Richiamato dai ricorrenti a fondamento dell'obbligo di rendiconto/informazione del gestore; la Corte non ha accolto la tesi perché non risultava decisiva alla luce dell'accertamento di merito.
Richiamato dalle parti come base per la richiesta di sospensione del giudizio in attesa dell'esito di altro processo.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato in combinato con il comma 1 quater per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'eccezione di inadempimento non richiede formule sacramentali: è sufficiente che la volontà di opporla risulti in modo inequivoco dal complesso delle difese e dal loro contesto.
- Nell'interpretazione degli atti processuali il giudice deve leggere le espressioni utilizzate nel loro contesto complessivo e in relazione alla finalità pratica della difesa, evitando letture atomistiche o isolate di singole frasi.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di omesso esame in una richiesta di rivalutazione del merito o dell'apprezzamento fattuale compiuto dal giudice di merito.
- Le norme sull'interpretazione contrattuale possono fungere da criterio di lettura degli atti processuali solo in via compatibile con la natura dell'atto; resta centrale l'accertamento della volontà desumibile dal testo complessivo.
- È inammissibile il motivo che, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dell'esistenza e della consistenza di un obbligo contrattuale già esaminato dal giudice di merito.
- La doglianza è priva di interesse quando la sentenza impugnata contiene già un accertamento di fatto idoneo, da solo, a sorreggere la decisione sulla questione controversa.
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