Parere n. 269/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con istanza sospensiva proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971 dalla signora Veronica Bongiorno contro l’Ufficio scolastico regionale (U.S.R.) per la Sicilia ed il Ministero dell’istruzione e del merito per l’annullamento della graduatoria finale di merito degli idonei relativi al “Concorso per titoli ed esami personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'art. 3 comma 7 del DM 205/2023”, per la classe di concorso sostegno AB24 – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (INGLESE), per la Regione Siciliana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha ritenuto rituale e tempestiva l'opposizione proposta dall'Amministrazione per il tramite dell'Avvocatura dello Stato. Tale opposizione determina la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale e, conseguentemente, l'improcedibilità del ricorso nella sede straordinaria. Il parere non esamina i motivi relativi all'omessa valutazione del titolo di riserva né la legittimità delle graduatorie impugnate.
Impugnazione delle graduatorie finali, rettificate e integrate degli idonei e dei vincitori del concorso per personale docente della scuola secondaria, classe di concorso AB24 in Sicilia, per omessa valutazione di un titolo di riserva.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, per ottenere l'annullamento delle graduatorie finali, della graduatoria rettificata e della graduatoria integrata con il 30% degli idonei, nonché degli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali, deducendo la mancata inclusione nelle graduatorie per omessa valutazione del titolo di riserva. Nel corso del procedimento, il Ministero dell'istruzione e del merito ha chiesto all'Avvocatura generale dello Stato di proporre opposizione ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e dell'art. 48 c.p.a.; l'Avvocatura ha notificato tempestivamente l'atto di opposizione, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.
Osservazioni
Opposizione dell'Amministrazione e trasposizione
L'opposizione al ricorso straordinario è stata proposta dall'Amministrazione, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, ritualmente e tempestivamente ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971. Ne consegue la trasposizione del giudizio in sede giurisdizionale e l'improcedibilità del ricorso straordinario.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
opposizione al ricorso straordinario
L'opposizione tempestiva dell'Amministrazione comporta la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale e rende improcedibile il ricorso nella sede consultiva.
trasposizione del ricorso straordinario
La norma è richiamata insieme all'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 quale disciplina della richiesta di trasposizione del giudizio in sede giurisdizionale.
art. 2, comma 1, decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45
30% dei candidati individuati degli idonei
La disposizione è menzionata in relazione all'integrazione della graduatoria con una quota del 30% dei candidati idonei; il Consiglio di Stato non ne esamina l'applicazione sostanziale.
Massime di principio
- L'opposizione al ricorso straordinario proposta dall'Amministrazione tramite l'Avvocatura dello Stato, quando sia rituale e tempestiva, determina la trasposizione del giudizio in sede giurisdizionale.
- La proposizione dell'opposizione ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 rende improcedibile il ricorso straordinario nella sede consultiva, senza che il Consiglio di Stato debba esaminare i motivi di merito dedotti dal ricorrente.
- Nel caso di improcedibilità per trasposizione, il parere del Consiglio di Stato si limita ad accertare la ritualità e la tempestività dell'opposizione dell'Amministrazione.
Improcedibilità del ricorso straordinario per opposizione dell’Amministrazione
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una candidata a un concorso per personale docente della scuola secondaria, classe di concorso AB24, per la Regione Siciliana. La ricorrente contestava la propria mancata inclusione nelle graduatorie per l’omessa valutazione di un titolo di riserva.
Oggetto del ricorso
La ricorrente aveva impugnato la graduatoria finale di merito, la graduatoria rettificata e quella successivamente integrata con il 30% degli idonei, oltre agli eventuali verbali di approvazione, all’elenco degli idonei, al bando di concorso, agli atti di assunzione dei vincitori e ai verbali relativi ai criteri di valutazione dei titoli di riserva. Il ricorso era accompagnato da un’istanza di sospensione cautelare.
Sviluppo procedimentale
Il ricorso, depositato direttamente presso il Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 1199/1971, era stato successivamente notificato all’Amministrazione e all’Avvocatura generale dello Stato. La Sezione aveva chiesto al Ministero dell’istruzione e del merito la trasmissione della relazione di legge.
Il Ministero aveva quindi chiesto all’Avvocatura dello Stato di proporre opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e dell’art. 48 c.p.a. L’Avvocatura generale dello Stato aveva notificato l’atto di opposizione il 16 novembre 2025, chiedendo la trasposizione del giudizio in sede giurisdizionale.
Valutazione del Consiglio di Stato
La Sezione ha accertato che l’Amministrazione, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, aveva proposto l’opposizione in modo rituale e tempestivo. In applicazione della disciplina sul ricorso straordinario, tale opposizione impedisce la prosecuzione del giudizio nella sede consultiva e comporta la trasposizione del ricorso davanti al giudice amministrativo competente.
Il Consiglio di Stato non ha pertanto esaminato la fondatezza delle censure relative all’omessa valutazione del titolo di riserva, alla formazione delle graduatorie o agli atti di assunzione dei vincitori.
Conclusione
La Sezione ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato improcedibile per trasposizione in sede giurisdizionale.
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