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Sentenza

Sentenza del 08/03/2017 n. 5931 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle entrate aveva rettificato il prezzo dichiarato per l’acquisto, registrato in data non indicata, di terreni situati in zona produttiva nel Comune di Brembate. La CTR della Lombardia aveva ridotto dal 30% al 20% la percentuale di incidenza del valore dell’area sul valore del fabbricato, ritenendo che quest’ultimo avesse destinazione commerciale anziché produttiva. L’Agenzia ha proposto tre motivi: (1) violazione dell’art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992 e vizi di nullità e motivazione, sostenendo che la questione del coefficiente fosse una domanda nuova introdotta in appello; (2) violazione dell’art. 112 c.p.c. e nullità per ultrapetizione, perché la contribuente avrebbe chiesto il 25%, non il 20%; (3) vizio di motivazione, per avere la CTR qualificato come commerciale il fabbricato senza spiegare perché, nonostante la destinazione industriale dei terreni al momento della compravendita.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché cumulava censure eterogenee riconducibili a diversi numeri dell’art. 360 c.p.c., rimettendo impropriamente alla Corte il compito di ricostruirle. Ha dichiarato inammissibile il secondo per la medesima commistione di censure e comunque infondato: dall’atto d’appello risultava che la contribuente aveva chiesto il 25% se si fossero considerati gli oneri di escavazione e, in alternativa, il 20% in caso contrario, sicché non vi era ultrapetizione. Ha accolto il terzo motivo, poiché la CTR non aveva spiegato le ragioni della destinazione commerciale del fabbricato, presupposto della percentuale del 20%. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinviato alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per gli accertamenti e la decisione di merito, oltre che per le spese del giudizio di legittimità. Non è stata definitivamente stabilita la percentuale applicabile.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse.

    In cassazione non è consentito formulare cumulativamente e senza distinzione censure riconducibili a diversi motivi di ricorso, se ciò costringe la Corte a individuare e qualificare le doglianze al posto del ricorrente. I vizi devono essere esposti in modo specifico e coerente con il tipo di censura invocato.

  • Art. 112 c.p.c.

    Ne deriva che non sussiste il vizio di ultra petizione prospettato.

    Non vi è ultrapetizione quando il giudice riconosce una soluzione compresa tra le richieste formulate, anche in via alternativa, dalla parte. Nel caso concreto la contribuente aveva chiesto il 20% in alternativa al 25%, subordinando le percentuali alla considerazione degli oneri di escavazione.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 57

    La disposizione è invocata dall’Agenzia per contestare l’introduzione in appello di una domanda nuova, ma la Corte non decide nel merito tale questione: il relativo motivo è dichiarato inammissibile per la formulazione cumulativa di censure eterogenee.

  • D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 7, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248

    Invero va premesso che per la determinazione del valore del fondo - secondo usi locali e con riferimento alla norma di cui al D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 7, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, richiamata dalla circolare dell'agenzia delle entrate n. 1/e del 19 gennaio 2007 in materia di calcolo delle quote di ammortamento deducibili - la CTR ha tenuto conto della destinazione commerciale del fabbricato, dal che conseguiva che la percentuale di incidenza del valore dell'area sul valore del fabbricato era pari al 20%.

    La determinazione del valore dell’area rispetto al fabbricato è collegata, nel caso esaminato, alla destinazione del fabbricato e agli usi locali; la percentuale del 20% era stata applicata dalla CTR assumendo una destinazione commerciale. Tale qualificazione deve però essere motivata e verificata in fatto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione ogni censura deve essere formulata in modo autonomo e riconducibile con chiarezza al pertinente motivo dell’art. 360 c.p.c.; la sovrapposizione di vizi di legittimità e di motivazione può comportare l’inammissibilità.
  • Il giudice non incorre in ultrapetizione quando decide entro una delle soluzioni richieste dalla parte, comprese quelle formulate in via alternativa.
  • Quando il criterio di calcolo dipende dalla destinazione commerciale o industriale di un bene, il giudice deve indicare gli elementi che giustificano la qualificazione adottata; una conclusione non motivata può determinare la cassazione con rinvio per nuovi accertamenti.
  • L’accoglimento di un motivo per insufficiente motivazione sulla qualificazione del bene non determina automaticamente quale percentuale debba applicarsi: la questione resta affidata al giudice di rinvio, che deve svolgere gli accertamenti necessari e decidere anche sulle spese.

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