Cassazione Civile, Ordinanza n. 40052/2021 del 14/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l’Amministrazione finanziaria ha riqualificato, ai fini dell’imposta di registro, una sequenza negoziale composta da: costituzione di una società con conferimento in natura di un ramo d’azienda e successiva cessione della partecipazione sociale, considerandola sostanzialmente una cessione di ramo d’azienda, con recupero di maggiore imposta di registro e, secondo quanto riferito, anche di imposte ipotecaria e catastale. La società ha impugnato l’atto davanti al giudice tributario; la CTP ha accolto solo in parte il ricorso, mentre la CTR ha respinto l’appello della società e accolto quello dell’Ufficio. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione mancante o incomprensibile ex art. 36 d.lgs. 546/1992 e art. 111 Cost.; 2) violazione dell’art. 20 d.P.R. 131/1986, sostenendo che la norma non avrebbe natura antielusiva ma solo interpretativa degli atti, da compiersi sugli effetti giuridici dell’atto e non sugli elementi extratestuali o sugli atti collegati; 3) violazione dell’art. 53 Cost., per avere il giudice regionale valorizzato una presunta identità di effetti economici e l’assenza di ragioni economiche, trascurando gli argomenti contrari; 4) violazione dell’art. 23 d.P.R. 131/1986, per l’erronea tassazione dell’ipotizzato trasferimento d’azienda con un’unica aliquota e per l’applicazione proporzionale delle imposte ipotecaria e catastale sull’intero valore anziché sui soli diritti di superficie. La Corte ha ritenuto assorbente il secondo motivo: ha affermato che, alla luce della giurisprudenza costituzionale, l’art. 20 TUR, nella formulazione rilevante, è norma di interpretazione degli atti come "imposta d’atto" e non consente di attribuire rilevanza, ai fini della riqualificazione, a elementi extratestuali o ad atti collegati privi di nesso testuale con l’atto presentato alla registrazione; pertanto il conferimento seguito dalla cessione delle partecipazioni non può essere riqualificato, ai fini dell’imposta di registro, in cessione d’azienda solo perché economicamente equivalente. Ha inoltre escluso che, in tale prospettiva, sia necessario indagare sulle ragioni economiche dell’operazione, salva l’eventuale rilevanza di un diverso scrutinio sotto il profilo dell’abuso del diritto ex art. 10-bis l. 212/2000. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito, accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente e annullando l’avviso di liquidazione. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha accolto il ricorso introduttivo della società contribuente, annullando l’avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate. Ha compensato le spese dell’intero procedimento, rilevando che l’orientamento giurisprudenziale decisivo si era consolidato soltanto nel corso della causa.
Norme richiamate
"secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione"; "prescindendo da quelli extratestuali e degli atti ad esso collegati"
È norma di interpretazione degli atti ai fini dell’imposta di registro, riferita agli elementi desumibili dall’atto presentato alla registrazione; non attribuisce all’Amministrazione il potere di riqualificare l’operazione sulla base di atti collegati o di elementi extratestuali privi di nesso testuale.
Richiamato come parametro del dovere di motivazione della sentenza tributaria.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale del dovere di motivazione e della giustificazione della decisione.
art. 53 Cost.
Richiamato come parametro invocato dal ricorrente e affrontato dalla Corte in relazione alla natura dell’imposta di registro e alla nozione di capacità contributiva.
Richiamato nel quarto motivo in tema di applicazione dell’imposta; la Corte non lo esamina nel merito perché il motivo resta assorbito.
È la norma antielusiva generale cui può essere ricondotto il sindacato sull’abuso del diritto; la Corte distingue tale disciplina dall’art. 20 TUR.
art. 53-bis d.P.R. n. 131/1986
Richiamato come norma di collegamento che consente, nel sistema, il richiamo alla disciplina generale antielusiva.
Consente alla Corte di decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 3 Cost.
Richiamato nel vaglio costituzionale dell’art. 20 TUR, in relazione ai profili di eguaglianza e ragionevolezza.
Massime di principio
- Ai fini dell’imposta di registro, la qualificazione dell’atto deve avvenire sulla base del contenuto dell’atto presentato alla registrazione e degli effetti giuridici in esso desumibili, senza valorizzare elementi extratestuali o atti collegati privi di un nesso testuale, salvo le specifiche ipotesi previste dal testo unico.
- L’art. 20 del TUR non è una norma antielusiva in senso proprio, ma una regola di interpretazione e qualificazione dell’atto; l’eventuale contrasto a operazioni abusive deve essere ricercato nell’apposita disciplina antielusiva generale.
- Una sequenza negoziale composta da conferimento di azienda e successiva cessione delle partecipazioni della società conferitaria non può essere automaticamente riqualificata come cessione d’azienda solo perché produce un risultato economico simile; ciò che rileva, ai fini dell’imposta di registro, è la struttura giuridica del singolo atto registrato.
- In tema di abuso del diritto, l’Amministrazione deve provare il disegno elusivo, le modalità di manipolazione degli schemi negoziali e l’assenza di valide ragioni economiche; il contribuente può opporre ragioni extrafiscali non marginali.
- Quando la decisione dipende da un principio di diritto ormai consolidato e non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito.
- rami
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