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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21712/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un accordo sindacale aziendale del 22 maggio 2000 che prevedeva, per alcune categorie di dipendenti, un "super minimo fisso mensile" da riconoscere a partire dall'1 gennaio 2000, con assorbimento di una precedente indennità di reparto e con previsione che tale importo sarebbe stato parte integrante della retribuzione mensile. La società, dopo aver comunicato il recesso/disdetta dall'accordo il 30 giugno 2014, ha cessato di corrispondere l'emolumento dal mese di ottobre 2014. I lavoratori hanno agito per ottenere il pagamento del superminimo anche dopo il recesso. Il Tribunale e poi la Corte d'appello hanno accolto la domanda, ritenendo che l'accordo avesse attribuito alla posta monetaria carattere definitivo e irriducibile, non unilateralmente eliminabile dal datore di lavoro. In cassazione la società ha proposto sette motivi: 1) violazione degli artt. 12 disp. prel., 1372, 1322 e 1375 c.c., sostenendo la temporaneità dei contratti collettivi privi di termine e la loro liberamente disdettabilità, con conseguente caducazione delle clausole; 2) violazione degli artt. 2069, 2077 e 2103 c.c., deducendo che il principio di irriducibilità della retribuzione varrebbe solo se l'emolumento fosse entrato nel contratto individuale e non quando derivi da fonte collettiva aziendale; 3) e 4) nullità per motivazione apparente, lamentando un'interpretazione oltre il testo e affermazioni apodittiche sulla necessità del consenso individuale; 5) omesso esame di un fatto decisivo, perché l'accordo del 2014 avrebbe solo confermato la cessazione dell'accordo del 2000 e previsto conciliazioni individuali facoltative; 6) violazione degli artt. 1362 ss. c.c., per errata interpretazione letterale ed estensiva dell'accordo; 7) violazione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., sostenendo che l'accordo del 2014, stipulato anche da una sigla sindacale maggioritaria, avrebbe sanato ogni illegittimità del recesso e reso opponibile ai lavoratori la cessazione del superminimo. Nel corso del giudizio è stata inoltre dichiarata la cessazione della materia del contendere per alcuni lavoratori che avevano sottoscritto verbali di conciliazione individuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti di alcuni controricorrenti che avevano conciliato individualmente con la società, anche in ordine alle spese. Per tutti gli altri controricorrenti ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi perché la sentenza impugnata non si fondava sulla sola illegittimità del recesso unilaterale dall'accordo collettivo, né su un automatico inserimento nel contratto individuale, ma su una interpretazione dell'accordo del 2000 come fonte di un superminimo fisso reso parte integrante della retribuzione e quindi pattiziamente irriducibile e non eliminabile unilateralmente. Ha inoltre giudicato plausibile e non meramente apodittica l'interpretazione della Corte d'appello, ancorata al dato letterale e ai criteri ermeneutici, e ha escluso sia il travisamento della prova sia l'idoneità dell'accordo del 2014 a privare i lavoratori del superminimo senza il loro consenso. Le spese sono state poste a carico della ricorrente nei confronti dei controricorrenti soccombenti, con aggiunta dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere il principio di temporaneità delle obbligazioni e la disdettabilità del contratto collettivo privo di termine finale; la Corte non lo ha ritenuto decisivo nel caso concreto.

  • art. 1322 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di autonomia negoziale; la Corte ha ritenuto non scalfita la scelta delle parti collettive di attribuire stabilità al superminimo e ha respinto la censura.

  • art. 1372 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per affermare la cessazione degli effetti del contratto collettivo disdettato; la Corte ha escluso che ciò comportasse automaticamente la soppressione del superminimo pattuito come parte integrante della retribuzione.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato dalla ricorrente; non è stato accolto l'assunto secondo cui la buona fede imponesse di attribuire efficacia caducatoria al recesso rispetto al superminimo.

  • art. 2069 c.c.

    richiamato in relazione ai rapporti tra fonte collettiva e contratto individuale; la Corte ha ritenuto che la controversia non si risolvesse sul solo piano dell'incorporazione automatica.

  • art. 2077 c.c.

    invocato sul tema del rapporto tra contratto collettivo e individuale; la Corte ha respinto la tesi secondo cui il principio di irriducibilità sarebbe estraneo alla fattispecie.

  • art. 2103 c.c.

    richiamato per sostenere il divieto di riduzione della retribuzione e la necessità del consenso del lavoratore; la Corte ha dato rilievo alla pattuizione di irriducibilità del superminimo.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    utilizzati come parametro per l'interpretazione del contratto collettivo; la Corte ha ritenuto plausibile l'interpretazione della clausola come attributiva di stabilità definitiva al superminimo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento delle censure di nullità per motivazione apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento della censura di omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    richiamato nel contesto della trattazione in camera di consiglio.

  • art. 2113 c.c.

    richiamato nel ricorso in relazione alla necessità di una conciliazione in sede protetta per modificare validamente il trattamento retributivo; il testo valorizza il consenso del lavoratore come necessario per incidere sulla posta retributiva pattuita.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro del contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Se un accordo collettivo aziendale attribuisce a una voce economica il carattere di "parte integrante della retribuzione mensile", il giudice può interpretarlo come pattuizione di stabilità e irriducibilità della posta retributiva, non eliminabile unilateralmente dal datore di lavoro.
  • La cessazione o disdetta di un accordo collettivo non comporta automaticamente la soppressione di un emolumento che, per volontà delle parti, sia stato configurato come definitivo e incorporato nella retribuzione dei singoli lavoratori.
  • Nel sindacato di legittimità sull'interpretazione del contratto, la Cassazione non sostituisce la propria lettura a quella del giudice di merito quando quest'ultima sia plausibile, ancorata al testo e sorretta da motivazione non apparente.
  • La deduzione di omesso esame di fatto decisivo non è fondata quando la censura mira in realtà a ottenere una diversa valutazione del significato attribuito dal giudice a documenti e accordi già esaminati.
  • L'accordo collettivo successivo può incidere sulla disciplina pattizia solo se risulti idoneo, per contenuto e struttura, a superare la precedente pattuizione di irriducibilità; in difetto, resta necessario il consenso del lavoratore per modificare in peius il trattamento retributivo individuale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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