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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06990/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società aveva impugnato davanti al giudice tributario una cartella di pagamento relativa all'IVA per l'anno d'imposta 2008 e alle sanzioni, conseguente al recupero a tassazione di un credito d'imposta che l'Ufficio riteneva indebitamente detratto. La C.T.P. aveva accolto solo in parte il ricorso, escludendo le sanzioni. In appello, la C.T.R. aveva riformato la decisione ritenendo legittima l'integrazione della dichiarazione relativa al 2008 presentata dalla società in data 2.10.2010 e, di conseguenza, corretto lימושo in compensazione del credito IVA. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 7, d.P.R. n. 322 del 1998 in relazione all'art. 30, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che la dichiarazione integrativa non fosse ammissibile perché mancava una valida e tempestiva dichiarazione originaria e, comunque, perché l'integrazione era stata presentata oltre il termine del 30 settembre 2010. La contribuente ha eccepito anche l'inammissibilità del ricorso per la modalità di notificazione, eccezione respinta dalla Corte per avvenuta sanatoria mediante costituzione in giudizio.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto preliminarmente sanata la questione relativa alla notificazione del ricorso per cassazione per effetto della costituzione della società controricorrente. Nel merito ha affermato che la C.T.R. non aveva svolto le necessarie verifiche sulla tempestività della detrazione/compensazione IVA e, soprattutto, sull'effettiva esistenza e dimostrazione del credito, limitandosi a ritenere legittima l'integrazione della dichiarazione. La decisione impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 2, comma 7, d.P.R. n. 322 del 1998

    è richiamato come norma sulla dichiarazione integrativa; la Corte valuta la sua applicabilità alla fattispecie IVA alla luce dei requisiti di tempestività e della validità della dichiarazione originaria

  • art. 30, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

    è richiamato in relazione alla detrazione/compensazione del credito IVA oggetto di recupero

  • artt. 18 e 22 della direttiva n. 77/388/CEE

    sono richiamati per affermare che il diritto alla detrazione non è escluso da violazioni meramente formali se sono rispettati i requisiti sostanziali

  • art. 17 della direttiva n. 77/388/CEE

    individuato come fonte dei requisiti sostanziali per l'esercizio del diritto alla detrazione IVA

  • art. 8, comma 3, d.P.R. n. 322 del 1998

    richiamato per il termine entro cui il diritto alla detrazione deve essere esercitato, ossia quello previsto per la dichiarazione del secondo anno successivo a quello di insorgenza del diritto

  • art. 330 c.p.c.

    evocato nell'eccezione di inammissibilità sulla notificazione dell'impugnazione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato implicitamente nel riferimento alla necessità che il credito sia dimostrato in concreto

  • art. 182-bis / disciplina generale della sanatoria della nullità notificatoria

    non è citato testualmente; la Corte richiama la sanatoria della nullità della notifica per costituzione della controparte, facendo leva sul consolidato orientamento giurisprudenziale

  • art. 14916/2016 Sez. U e art. 7703/2018

    pronunce richiamate per il principio di sanatoria della nullità della notificazione con la costituzione del destinatario

Massime di principio

  • In materia di IVA, il diritto alla detrazione sorge quando l'imposta diviene esigibile, ma la sua esercitabilità è subordinata alla prova concreta del credito e alla verifica della tempestività dell'esercizio secondo il termine previsto dalla disciplina dichiarativa.
  • La mancanza o l'irregolarità di adempimenti formali non impedisce, di per sé, il riconoscimento della detrazione IVA se il contribuente dimostra il possesso dei requisiti sostanziali, la riferibilità degli acquisti a un soggetto passivo, l'assoggettamento a IVA e la destinazione a operazioni imponibili.
  • La dichiarazione fiscale che contenga almeno i dati identificativi del contribuente non è giuridicamente inesistente e può essere oggetto di dichiarazione integrativa; tuttavia, la validità dell'integrazione va comunque verificata rispetto ai presupposti normativi e ai termini di legge.
  • Nel giudizio di legittimità, la nullità della notificazione del ricorso è sanata dalla costituzione del controricorrente, con conseguente improcedibilità o inammissibilità esclusa per tale ragione.
  • Il giudice tributario deve compiere un accertamento effettivo sia sull'an del credito IVA sia sulla tempestività del suo esercizio; non è sufficiente affermare in astratto l'ammissibilità dell'integrazione dichiarativa se mancano le verifiche sul credito e sul rispetto dei termini.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioniNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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