Cassazione Penale, Ordinanza n. 09728/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d'appello di Palermo che lo aveva ritenuto responsabile della detenzione a fini di spaccio di hashish. I fatti riguardavano l'introduzione della sostanza stupefacente in carcere, ove l'imputato era detenuto, approfittando di un permesso all'esterno; la droga era stata occultata/ingerita per essere introdotta nell'istituto penitenziario, per un quantitativo corrispondente a 1573,6 dosi medie singole. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con il secondo motivo censurava il diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. Con il terzo motivo lamentava l'omessa motivazione sul diniego di esclusione della recidiva ex art. 99 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi si limitassero a riproporre censure già esaminate e disattese in modo congruo dai giudici di merito, senza una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata. In particolare, ha confermato la valutazione ostativa alla fattispecie di lieve entità per le modalità del fatto, per il contesto carcerario, per i precedenti specifici, per il quantitativo e per il profitto potenziale. Ha inoltre ritenuto non censurabile il diniego delle attenuanti generiche, fondato su precedenti penali e modalità concrete della condotta, e ha escluso il vizio motivazionale sul punto recidiva, poiché la Corte d'appello aveva motivato richiamando plurime condanne irrevocabili, elevata offensività, preordinazione e non occasionalità della ricaduta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
richiama il reato base di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, oggetto della condanna confermata
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990
richiamato nella contestazione originaria insieme al comma 1, quale base normativa della fattispecie
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
fattispecie di lieve entità invocata dalla difesa; la Corte ne esclude la ricorrenza valorizzando modalità del fatto, contesto, precedenti e quantità
attenuanti generiche; il diniego è ritenuto congruamente motivato in base a precedenti e modalità della condotta
recidiva; la Corte rileva che il diniego di esclusione è stato motivato con plurime condanne, offensività elevata, preordinazione e non occasionalità
in caso di inammissibilità comporta il pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende
sent. Corte cost. n. 86 del 2000
richiamata per il criterio secondo cui l'obbligo di versare la somma alla Cassa delle ammende non consegue se la parte ha proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218
richiamata sul principio della "doppia conforme", che consente la lettura congiunta delle motivazioni di primo e secondo grado
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- In presenza di "doppia conforme", la motivazione della sentenza di appello può essere letta congiuntamente a quella di primo grado per verificare la correttezza della decisione e la tenuta delle ragioni poste a base del diniego delle doglianze.
- La fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti va esclusa quando le modalità della condotta, il contesto di commissione, i precedenti specifici, la quantità della droga e il profitto potenziale rendano il fatto connotato da non lieve offensività.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se sorretto da una motivazione logica che valorizzi precedenti penali e concrete modalità della condotta, senza che il controllo di legittimità possa trasformarsi in una nuova valutazione del merito.
- La contestazione sulla recidiva è infondata se la sentenza di merito motiva sulla base di plurime condanne irrevocabili, preordinazione della condotta, elevata offensività e non occasionalità della ricaduta, elementi idonei a esprimere maggiore pericolosità dell'imputato.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, salvo assenza di colpa nella sua determinazione, la condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09587/2026 del 13/03/2026
- ordinanza_penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09589/2026 del 13/03/2026
- ordinanza_penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09590/2026 del 13/03/2026
- ordinanza_penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09591/2026 del 13/03/2026
- ordinanza_penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09592/2026 del 13/03/2026
- ordinanza_penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09593/2026 del 13/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →