Cassazione Civile, Ordinanza n. 25649/2025 del 18/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ausiliario)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento esecutivo immobiliare nel quale era stato liquidato il compenso dovuto all'ausiliario incaricato della vendita. Il primo decreto di liquidazione era stato poi revocato d'ufficio e sostituito da un secondo decreto, di importo maggiore. Dopo una precedente vicenda in Cassazione, il giudizio era tornato al Tribunale, che aveva dichiarato nullo il secondo decreto e aveva ritenuto definitivamente efficace il primo, condannando l'ausiliario a restituire la differenza percepita. Il ricorrente principale ha censurato l'ordinanza del Tribunale con quattro motivi: 1) nullità per mancata concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e lesione del diritto di difesa; 2) ultrapetizione per avere il Tribunale deciso sulla reviviscenza del primo decreto, questione ritenuta non tempestivamente proposta; 3) violazione dell'art. 324 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. per avere il Tribunale rimesso in discussione una revoca che si assumeva coperta da giudicato formale; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la compensazione integrale delle spese. La resistente ha proposto anche ricorso incidentale lamentando un errore materiale di calcolo nell'importo liquidato in suo favore.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Quanto al primo motivo, esclude la violazione dell'art. 190 c.p.c. perché, nel procedimento di opposizione alla liquidazione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002, richiamato all'art. 15 d.lgs. n. 150/2011, non opera automaticamente lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica del rito ordinario, salvo concessione discrezionale del giudice; nel caso concreto non è stata allegata una specifica e circostanziata lesione del diritto di difesa. Quanto ai motivi secondo e terzo, la Corte rileva che la precedente pronuncia di legittimità aveva già qualificato la revoca del primo decreto come tamquam non esset e aveva individuato come corretto l'assunto della definitiva efficacia del primo decreto di liquidazione; pertanto il Tribunale, in sede di rinvio, si è uniformato al dictum della Cassazione senza violare né l'art. 112 c.p.c. né l'art. 324 c.p.c. Quanto al quarto motivo, la compensazione integrale delle spese è ritenuta plausibile e dunque insindacabile per violazione dell'art. 91 c.p.c. Il ricorso incidentale è dichiarato inammissibile perché l'asserito errore di calcolo è emendabile con istanza di correzione davanti al giudice di merito. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate integralmente tra le parti e, inoltre, è disposto l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica non si applica automaticamente nel rito dell'opposizione alla liquidazione del compenso dell'ausiliario; può essere concesso dal giudice in via discrezionale in ragione della complessità della controversia.
art. 111 Cost.
La dedotta violazione del diritto di difesa e del contraddittorio richiede una censura specifica, precisa e circostanziata; non basta il mero richiamo astratto al giusto processo.
L'opposizione al decreto di liquidazione del compenso dell'ausiliario è il rimedio per contestare il provvedimento di liquidazione.
L'opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 è soggetta al procedimento semplificato di cognizione con le relative modifiche speciali.
Il giudice del rinvio deve decidere entro i limiti segnati dal dictum della Cassazione e della domanda, e nel caso concreto la decisione è stata ritenuta conforme al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La censura di giudicato formale è stata respinta perché la revoca del primo decreto, secondo la Cassazione, era tamquam non esset e non impediva la soluzione adottata in rinvio.
La compensazione delle spese può essere disposta in presenza di reciproca soccombenza o di ragioni apprezzabili collegate alla singolarità della vicenda, senza integrare violazione di legge se adeguatamente motivata.
È richiamato per evidenziare che, se la Cassazione avesse ritenuto sufficiente una mera declaratoria, avrebbe potuto definire la causa nel merito; il rinvio implica invece la necessità di una decisione conforme al principio di diritto.
art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, se dovuto.
È richiamato come base del contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore somma prevista dall'art. 13, comma 1-quater.
Massime di principio
- Nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazione del compenso dell'ausiliario, il rito applicabile è quello semplificato di cognizione richiamato dal d.lgs. n. 150/2011; ne consegue che lo scambio di comparse conclusionali e repliche non è un passaggio necessario del procedimento, salvo che il giudice lo disponga in concreto.
- La censura per violazione del diritto di difesa per mancata concessione di termini conclusionali è accoglibile solo se chi la propone indica in modo specifico quale concreta e attuale lesione del contraddittorio ne sia derivata.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve uniformarsi al principio di diritto già enunciato dalla Cassazione; non vi è ultrapetizione quando la decisione impugnata si pone come attuazione necessitata del dictum di legittimità.
- Se la Cassazione ha qualificato come tamquam non esset la revoca di un provvedimento di liquidazione, il giudice di rinvio può e deve considerare tuttora efficace il decreto originario, senza che operi un preteso giudicato sulla revoca stessa.
- La compensazione delle spese processuali è insindacabile in cassazione quando sia sorretta da una motivazione non illogica che valorizzi la reciproca soccombenza o la particolare complessità e singolarità della vicenda.
- L'errore materiale di calcolo nella liquidazione giudiziale non va normalmente dedotto come motivo di ricorso per cassazione, ma corretto mediante istanza al giudice che ha pronunciato il provvedimento.
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