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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24310/2023 del 09/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di revocazione proposta dalla società fallita e dal suo socio illimitatamente responsabile avverso la sentenza dichiarativa di fallimento. Gli istanti sostenevano che il fallimento fosse stato dichiarato sulla base di presupposti falsi, in relazione al credito retributivo azionato dalla creditrice istante, e che una successiva sentenza della Corte di cassazione con rinvio, intervenuta dopo l’apertura della procedura concorsuale, dovesse essere considerata documento decisivo sopravvenuto ai fini della revocazione. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi: ha denunciato violazione delle norme sulla revocazione ex artt. 395 nn. 2 e 3 e 398 c.p.c., degli artt. 392 e 393 c.p.c., degli artt. 5, 6 e 18 l. fall., dell’art. 336 c.p.c., dell’art. 48 l. 353/1990, dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., sostenendo in sintesi che: la sentenza di cassazione sarebbe un documento recuperato solo dopo la declaratoria di fallimento; non esisterebbe un autonomo diritto alla dichiarazione di fallimento suscettibile di pregiudizio medio tempore; la motivazione della corte territoriale sarebbe apparente; l’art. 395 n. 2 c.p.c. coprirebbe la falsità dei presupposti a prescindere dal tipo di accertamento; l’art. 395 n. 3 c.p.c. sarebbe applicabile alla sentenza di cassazione come documento decisivo preesistente; e, in ogni caso, la creditrice avrebbe dovuto provare diversamente il credito posto a base dell’istanza di fallimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la revocazione ex art. 395 n. 2 c.p.c. presuppone una prova dichiarata falsa con sentenza passata in giudicato oppure riconosciuta falsa dalla parte che se ne avvantaggia, circostanze non dedotte nel caso concreto. Ha inoltre escluso che una sentenza successiva al passaggio in giudicato della sentenza da revocare possa costituire il "documento decisivo" richiesto dall’art. 395 n. 3 c.p.c., anche se i fatti in essa accertati siano anteriori. Poiché la decisione di merito era sorretta da più rationes decidendi autonome, e la censura principale contro una di esse è stata respinta, gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, nn. 2 e 3, c.p.c.

    "giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false"; "dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi"

    La prova falsa rilevante per la revocazione deve essere stata dichiarata falsa con sentenza passata in giudicato oppure riconosciuta come falsa dalla parte che ne ha tratto vantaggio; il documento decisivo deve preesistere alla sentenza impugnata e non può consistere in una sentenza sopravvenuta.

  • art. 398, comma 2, c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti nel quadro dell’impugnazione per revocazione.

  • art. 392 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti nel quadro dell’impugnazione per revocazione.

  • art. 393 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti nel quadro dell’impugnazione per revocazione.

  • art. 336 c.p.c.

    La Corte d’appello aveva ritenuto irrilevante il richiamo alla norma quando, all’esito del giudizio di rinvio, la sentenza di primo grado risulti confermata; la Cassazione non ha accolto la censura sul punto per effetto delle autonome rationes decidendi.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente sul riparto dell’onere probatorio in revocazione.

  • art. 5 l. fall. (r.d. n. 267/1942)

    Richiamato dalla parte ricorrente per contestare i presupposti della dichiarazione di fallimento.

  • art. 6 l. fall. (r.d. n. 267/1942)

    Richiamato dalla parte ricorrente per contestare i presupposti della dichiarazione di fallimento.

  • art. 18 l. fall. (r.d. n. 267/1942)

    Richiamato dalla parte ricorrente nel censurare la motivazione della decisione di merito.

  • art. 48 l. n. 353/1990

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla disciplina del giudizio di rinvio e all’operatività dell’art. 336 c.p.c.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Invocato per denunciare l’asserita mancanza di motivazione specifica sulla revocazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma introduttiva dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La revocazione per falsità della prova ex art. 395 n. 2 c.p.c. richiede che la falsità sia stata accertata con sentenza passata in giudicato oppure riconosciuta dalla parte avvantaggiata dall’uso della prova; non basta allegare in modo generico l’erroneità del presupposto decisionale.
  • Ai fini dell’art. 395 n. 3 c.p.c., il documento decisivo deve essere anteriore alla sentenza impugnata e non può identificarsi in una sentenza successiva, anche se relativa a fatti preesistenti.
  • Quando la decisione impugnata è sorretta da rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a reggere il dispositivo, il rigetto delle censure contro una di esse rende inammissibili per difetto di interesse le doglianze sulle altre.
  • La censura di motivazione apparente o di violazione delle norme sul fallimento non può condurre all’annullamento se resta ferma una ratio decidendi autonoma e dirimente non validamente attaccata.
  • Nel giudizio di revocazione e nel successivo ricorso per cassazione l’onere di indicare con precisione il presupposto revocatorio allegato grava sulla parte istante, che deve individuare puntualmente il fatto processuale o il documento decisivo su cui fonda l’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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