Cassazione Civile, Ordinanza n. 12615/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di pagamento emesso da un Comune per la TARSU/TIA relativa all'anno 2012. Il contribuente ha impugnato l'atto sostenendo che la delibera con cui erano state approvate le tariffe fosse illegittima per difetto di competenza dell'organo che l'aveva adottata: secondo la tesi difensiva, nella Regione Sicilia la materia non sarebbe attribuita alla Giunta comunale, ma al Consiglio comunale, ovvero in via residuale al Sindaco. Il ricorrente ha quindi chiesto la disapplicazione della delibera tariffaria e l'annullamento dell'avviso di pagamento. La CTP ha rigettato il ricorso e la CTR ha confermato. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 35 e dell'art. 32, lett. g), della l. n. 142/1990, nonché dell'art. 13 l.r. Sicilia n. 7/1992, sostenendo che la CTR avesse applicato acriticamente un principio valido per le regioni a statuto ordinario, senza considerare la disciplina speciale siciliana e il diverso riparto di competenze tra Consiglio, Giunta e Sindaco.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la validità della delibera tariffaria adottata dalla Giunta comunale. Ha ribadito che, in tema di TARSU, la concreta determinazione delle aliquote tariffarie rientra nella competenza della Giunta e non del Consiglio comunale, poiché l'art. 32, comma 2, lett. g), l. n. 142/1990, riferendosi alla "disciplina generale delle tariffe", consente l'individuazione dei criteri economici di determinazione e non implica la potestà impositiva in senso stretto. Ha inoltre valorizzato lo Statuto del Comune di Serradifalco, che attribuiva espressamente alla Giunta la competenza alla determinazione e variazione delle aliquote dei tributi e delle tariffe dei servizi pubblici. Ha richiamato anche il principio secondo cui, nella disciplina siciliana, il Sindaco esercita le competenze non specificamente attribuite ad altri organi dalla legge o dallo statuto. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato; le spese del merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore importo per il contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura è stata proposta come violazione e falsa applicazione di legge.
art. 32, comma 2, lett. g), l. 8 giugno 1990, n. 142
La disposizione è stata letta nel senso che la "disciplina generale delle tariffe" riguarda i criteri economici di determinazione delle tariffe, non la potestà impositiva, con conseguente competenza della Giunta sulla concreta fissazione delle aliquote.
art. 35 l. 8 giugno 1990, n. 142
Richiamato nel ricorso come norma che, per il sistema generale, non giustificherebbe l'attribuzione della competenza al Sindaco; la Corte ha però ritenuto decisivo il diverso quadro statutario comunale e regionale.
art. 13 l.r. Sicilia 26 agosto 1992, n. 7
La Corte ha ribadito che il Sindaco è competente per gli atti non specificamente attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altri organi.
art. 4 l. n. 142/1990
Richiamato per affermare che lo statuto dell'ente determina le attribuzioni degli organi nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
artt. 14 e 15 Statuto Regionale siciliano (r.d.l. 15 maggio 1946, n. 455)
Richiamati per affermare la competenza esclusiva della Regione Siciliana in materia di ordinamento degli enti locali.
art. 1, lett. a), l.r. Sicilia n. 48/1991
Richiamato per il recepimento a livello regionale dei principi relativi all'organizzazione dell'ente locale e alle attribuzioni degli organi.
È stata avviata la definizione anticipata del giudizio per manifesta infondatezza.
Richiamato ai fini della regolazione delle spese secondo soccombenza nel contesto della definizione camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In materia di TARSU, la concreta determinazione delle aliquote tariffarie per la fruizione di beni e servizi spetta alla Giunta comunale quando la normativa applicabile distingue tra la disciplina generale delle tariffe e l'istituzione/ordinamento dei tributi, riservando alla prima soltanto la fissazione dei criteri economici di calcolo.
- I provvedimenti tariffari non coincidono con l'esercizio della potestà impositiva in senso stretto, ma servono a individuare il corrispettivo del servizio erogato; perciò il relativo riparto di competenze va letto anche alla luce della natura non tributaria del provvedimento.
- Nel sistema degli enti locali siciliani, la disciplina statutaria dell'ente può attribuire espressamente alla Giunta la competenza sulla determinazione e variazione delle aliquote dei tributi e delle tariffe dei servizi pubblici, rendendo valido l'atto adottato da tale organo.
- In mancanza di una specifica attribuzione normativa o statutaria ad altri organi, la competenza residua può ricadere sul Sindaco secondo la regola regionale che gli assegna gli atti non riservati ad altri organi dalla legge o dallo statuto.
- Quando la delibera tariffaria è adottata dall'organo competente secondo la disciplina statale, regionale e statutaria applicabile, il conseguente avviso di pagamento fondato su tale delibera non è annullabile per vizio di incompetenza dell'organo deliberante.
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