Cassazione Penale, Sentenza n. 40867/2022 del 28/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Poste Italiane ha impugnato l'ordinanza di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. applicata a crediti d'imposta (superbonus) presenti nel proprio cassetto fiscale, contestando: a) la qualificazione dei crediti come inesistenti/intrinsecamente illeciti; b) la mancata valutazione della qualita' di cessionario in buona fede e della diligenza posta in essere; c) la sussistenza del requisito di pertinenzialita' e del periculum in mora che giustificano il sequestro. La ricorrente sosteneva inoltre un'interpretazione dell'art. 121 d.l. 34/2020 che vedeva il credito d'imposta come titolo originario e autonomo in capo al cessionario, non assoggettabile ai rischi connessi all'illegittimita' della detrazione originaria.
La decisione
Il ricorso e' stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il sequestro impeditivo ex art. 321, comma 1, c.p.p. possa essere applicato anche a cose in proprieta' di terzi estranei al reato quando la loro libera disponibilita' e' idonea ad aggravare o protrarre le conseguenze del reato. La Corte ha interpretato l'art. 121 d.l. n.34/2020 nel senso che il credito d'imposta deriva direttamente dal diritto alla detrazione del beneficiario (non si tratta di una creazione 'ex nihilo' di un nuovo credito originario in capo al cessionario) e quindi resta collegato alla vicenda tributaria e agli accertamenti su di essa; ne deriva che i commi 4-6 dell'art. 121 e le circolari dell'Agenzia non derogano ai principi generali sul sequestro preventivo. Anche la previsione che consente l'utilizzo dei crediti dopo la cessazione degli effetti del sequestro non impedisce che il sequestro sia legittimamente disposto in sede cautelare. In conseguenza il periculum in mora e la pertinenzialita' sono stati ritenuti sussistenti e la misura confermata.
Norme richiamate
d.l. n. 34 del 2020 (decreto rilancio), art. 119 e art. 121
art. 119; art. 121, comma 1 e commi 3-6
La Corte interpreta l'art. 121 come meccanismo che fa derivare il credito d'imposta dal diritto alla detrazione del beneficiario; la cessione e' un trasferimento di un diritto derivato e non una creazione di un credito originario impermeabile alla vicenda dell'originario diritto alla detrazione
codice di procedura penale, art. 321
art. 321, comma 1 (sequestro impeditivo)
Il sequestro impeditivo richiede collegamento di pertinenza tra res e reato e puo' colpire cose di terzi estranei all'illecito se la loro libera disponibilita' puo aggravare o protrarre le risultanze del reato; non e' richiesto che il terzo sia autore del reato
Richiamato in relazione alla possibilita' di ablazione di prodotti/proventi del reato; la qualificazione (corpo/prodotto/profitto) non e' decisiva per il giudizio sul sequestro impeditivo che richiede una nozione piu' ampia di pertinenza
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 12-bis
Norma sulle confische/ablazioni per reati tributari; la Corte rileva che il provento del reato puo' essere rilevante anche se materialmente nella disponibilita' di terzi qualora sussista pertinenza
d.l. n. 4 del 2022, art. 28-ter (e art. 28 comma 3)
art. 28-ter; art. 28 comma 3
Prevedono la possibilita' di usare i crediti d'imposta dopo la cessazione degli effetti di un sequestro entro termini aumentati; la Corte ne trae la conferma che il legislatore conosce e ammette la possibilita' di sequestri cautelari sui crediti e non ha inteso rendere i crediti impermeabili al sequestro
d.lgs. n. 241 del 1997, art. 17
Richiamato perche' i crediti d'imposta sono utilizzati in compensazione con la stessa ripartizione in quote annuali prevista per la detrazione, a conferma del nesso derivativo tra detrazione e credito
Circolari Agenzia delle Entrate n. 24/E (08/08/2020) e n. 23/E (23/06/2022)
Gli atti di prassi dell'Agenzia hanno valore interpretativo ma non vincolante in materia penale; circolari successive anche contraddittorie riducono il peso persuasivo: la Corte non le ritiene idonee a escludere la possibilita' di sequestro
Massime di principio
- Il sequestro impeditivo ex art. 321, comma 1, c.p.p. puo' essere disposto anche su beni di terzi estranei al reato quando la loro libera disponibilita' e' idonea ad aggravare o protrarre le conseguenze del reato; la qualita' di cessionario in buona fede non esclude automaticamente la misura cautelare
- Il credito d'imposta derivante dall'opzione prevista dall'art. 121 d.l. 34/2020 deve essere considerato come derivato dal diritto alla detrazione del beneficiario: la cessione trasferisce un diritto collegato alla vicenda tributaria originaria e non crea un titolo totalmente autonomo e impermeabile a vicende illecite pregresse
- Le disposizioni tributarie e le circolari amministrative possono orientare l'interpretazione ma non derogano ai principi generali del diritto penale e del processo penale in assenza di chiara e espressa norma che renda i crediti indisponibili ai sequestri
- La persistenza di conflitti interpretativi nelle fonti amministrative (circolari diverse) evidenzia il rischio per i cessionari: l'acquisto di crediti fiscali richiede approfondita due diligence e documentazione per dimostrare buona fede, ma non elimina il rischio di misure cautelari in presenza di elementi che collegano i crediti a frodi
- La previsione che consente l'utilizzo post-dissequestro dei crediti entro termini maggiorati non impedisce che l'autorita' giudiziaria operi sequestri cautelari durante le indagini; la norma riconosce semmai che il sequestro e' misura possibile e regolata
- In sede esecutiva il giudice puo descrivere e limitare l'oggetto del sequestro anche quando i crediti siano presenti in una massa nel cassetto fiscale; l'assenza di un codice identificativo non trasforma automaticamente i crediti in beni fungibili immuni da vincoli cautelari
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