Cassazione Penale, Sentenza n. 40872/2022 del 28/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. (pena concordata: 2 anni e 2 mesi di reclusione, multa di euro 6.000 ed espulsione a pena espiata) relativa al reato di cui all'art. 73 c.4 D.P.R. 309/1990 per detenzione di 3,192 kg di hashish. Ha proposto due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla sussistenza della pericolosità sociale, presupposto della misura di sicurezza applicata dal giudice d'ufficio; (2) violazione di legge e manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti, sostenendo che il GIP non avrebbe motivato adeguatamente la corretta qualificazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la misura di sicurezza fosse stata applicata d'ufficio (patteggiamento "allargato") e che il GIP, sebbene in modo sintetico, avesse fornito elementi concreti (fatti contestati e precedenti penali) per ritenere la pericolosità sociale, adempiendo così all'onere motivazionale. Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato il limite dell'art. 448 comma 2-bis c.p.p.: l'impugnazione per errata qualificazione è ammessa solo per errori manifesti; qui il ricorrente si è limitato a contestazioni generiche e astratte, quindi inammissibili. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la definizione del procedimento mediante patteggiamento. La sentenza impugnata è una sentenza di patteggiamento; la Corte ricorda che, se la misura di sicurezza non rientra nell'accordo, il giudice deve motivare l'applicazione.
art. 73 comma 4 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
art. 73 comma 4 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma penale sostanziale che sanziona la detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il fatto di detenzione di 3,192 kg di hashish è stato inquadrato ai sensi di questa disposizione.
art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso per cassazione avverso sentenze di patteggiamento emesse dopo il 3/8/2017: ammessi solo per questioni relative all'espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione manifestamente evidente, e illegittimità della pena o della misura di sicurezza. La Corte l'ha applicata per dichiarare inammissibili i motivi generici.
art. 133 cod. pen.
Individua i criteri per la determinazione della pericolosità sociale e delle misure di sicurezza. La Corte ha richiamato l'obbligo del giudice di accertare la pericolosità sociale concretamente e di motivare tale accertamento con riferimento agli elementi dell'art. 133.
art. 606 cod. proc. pen.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione diversi da quelli previsti dall'art. 448 comma 2-bis. La Corte ha ricordato che la disciplina generale del vizio di motivazione opera quando la misura sia stata applicata senza accordo tra le parti.
Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019 (Savin)
Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019
Giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata per chiarire che la sentenza di patteggiamento con misura di sicurezza è impugnabile per cassazione nei limiti dell'art. 448 comma 2-bis se la misura è frutto dell'accordo, mentre è sottoposta al generale sindacato di motivazione (art. 606) se la misura è applicata dal giudice senza accordo.
Massime di principio
- Se in un patteggiamento il giudice applica di ufficio una misura di sicurezza (non concordata dalle parti), il suo onere motivazionale è rafforzato: deve accertare concretamente la pericolosità sociale con riferimento agli elementi dell'art. 133 c.p. e darne conto nella sentenza.
- Dopo il 3/8/2017, le possibilità di ricorso in Cassazione contro sentenze di patteggiamento sono limitate dall'art. 448 comma 2-bis: le censure devono rientrare nei motivi espressamente ammessi (volontà, correlazione richiesta/sentenza, errore di qualificazione manifesto, illegalità della pena/misura).
- La censura sulla qualificazione giuridica è ammissibile solo se l'errore è manifesto e indiscutibile; contestazioni generiche o astratte sono inammissibili.
- Se il giudice dà anche motivazione sintetica ma che contiene elementi concreti idonei a giustificare la misura, la Corte può ritenere assolto l'onere motivazionale e dichiarare inammissibile il ricorso.
- Il rigetto del ricorso può comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somme a titolo di ammenda (es. cassa delle ammende).
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