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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40868/2022 del 28/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Groupama impugna il sequestro preventivo disposto dal G.i.p. di Napoli (18/01/2022) e confermato dal Tribunale del riesame (01/03/2022) relativo a crediti d'imposta collegati al Superbonus 110%. La ricorrente deduce: (1) il credito d'imposta sorgerebbe solo con l'esercizio dell'opzione di cessione e, in capo al cessionario, avrebbe natura "originaria" e non derivativa rispetto al diritto alla detrazione, quindi non potrebbe essere considerato prodotto/profitto del reato anche se il diritto alla detrazione fosse assente; (2) Groupama sarebbe terzo in buona fede e avrebbe adottato adeguata diligenza, sicché non sarebbero stati possibili i controlli sostanziali imputatile; (3) la misura sarebbe in realtà un sequestro per equivalente applicato indebitamente a un terzo estraneo, perché il decreto avrebbe colpito una massa indistinta di crediti (oltre 7 milioni) senza specificare i singoli crediti oggetto dell'indagine.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Ritiene che il sequestro preventivo ex art. 321, comma 1, c.p.p. (impeditivo) possa colpire anche cose in proprietà di terzi in buona fede se la loro libera disponibilità è idonea ad aggravare o protrarre le conseguenze del reato. Sul punto sostanziale, la Corte afferma che il credito d'imposta ceduto deriva direttamente dall'originario diritto alla detrazione: la cessione è un'"evoluzione" del diritto del beneficiario e non la costituzione ex nihilo di un credito impermeabile ai vizi antecedenti. Di conseguenza non sussiste una norma primaria o secondaria che esenti i cessionari dal rischio di sequestro preventivo; le circolari dell'Agenzia delle Entrate non hanno valore di interpretazione autentica vincolante e talune indicazioni successive sono persino contrarie alla tesi della ricorrente. Sul periculum in mora, la Corte condivide che la permanente disponibilità dei crediti potrebbe protrarre o aggravare le conseguenze del reato. Quanto all'asserita indeterminatezza dell'oggetto, il provvedimento genetico avrebbe individuato i crediti in modo sufficientemente specifico (crediti correlati alle detrazioni previste dagli artt. 119-121 D.L. 34/2020 intestati al CONSORZIO SGAI e da questo ceduti), pertanto la critica sul carattere fungibile e sull'assenza di codici identificativi non inficia la liceità del sequestro. Pertanto il ricorso è infondato e l'ordinanza è confermata.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen. (comma 1 e 2)

    art. 321, comma 1, cod. proc. pen.; art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Il sequestro impeditivo (comma 1) può essere adottato anche su cose in proprietà di terzi estranei e in buona fede, purché la libera disponibilità della cosa sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato; la nozione di pertinenza è ampia e comprende anche cose legate indirettamente alla fattispecie criminosa. Il comma 2 disciplina il sequestro anticipatorio relativo alle cose confiscabili, distinto dall'area applicativa del comma 1.

  • art. 121 D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Superbonus)

    "I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione" (comma 3) e parti dei commi 4, 5 e 6: "I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto"; "l'Agenzia delle entrate provvede al recupero... nei confronti dei soggetti di cui al comma 1"; "in presenza di concorso nella violazione... responsabilità in solido de/fornitore ... e dei cessionari".

    La Corte interpreta l'art. 121 come prevedente un meccanismo in cui il credito d'imposta ceduto deriva dall'originario diritto alla detrazione (natura derivativa), non come costituzione ex novo di un credito "garantito" allo stato. I commi sulle responsabilità e sul recupero non derogano alla disciplina penale generale sul sequestro impeditivo; essi anzi confermano il nesso derivativo.

  • art. 28-ter D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 (conv. L. 28 marzo 2022, n. 25)

    "l'utilizzo dei crediti d'imposta ... nel caso in cui tali crediti siano oggetto di sequestro disposto dall'Autorità giudiziaria può avvenire, una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, entro i termini... aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo..."

    La norma non impedisce il sequestro preventivo dei crediti e, anzi, implicitamente riconosce la possibilità del sequestro secondo le regole generali; la proroga dell'utilizzo dopo la cessazione del vincolo non equivale a immunità del credito durante il sequestro.

  • art. 10-quater e art. 12-bis D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    art. 10-quater; art. 12-bis

    Norme penali tributarie rilevanti nella fattispecie (es. indebita compensazione, intestazione fittizia ecc.). La Corte non disputa la configurabilità dei reati ipotizzati a carico degli indagati, che costituiscono il nucleo fattuale con cui collegare le cose al reato.

  • art. 8 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    art. 8, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74 (fatture per operazioni inesistenti)

    Rilevante per la qualificazione delle condotte contestate (emissione di fatture per operazioni inesistenti) e per il nesso tra il reato e i proventi/crediti oggetto del sequestro.

  • art. 240 cod. pen.

    Disciplina della confisca; discussa in relazione alla natura di corpo, prodotto o profitto del reato, ma non decisiva per la legittimità del sequestro impeditivo ex art. 321, comma 1.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    art. 325, cod. proc. pen.

    Limita l'ambito di cognizione della Corte in sede di cassazione sui motivi che riguardano vizi di contraddittorietà o illogicità non attinenti all'ambito rimesso alla Corte stessa; la Corte richiama la giurisprudenza che separa le questioni di merito da quelle inerenti il sequestro impeditivo.

  • art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

    Norma tributaria richiamata dall'art. 121 per l'utilizzo in compensazione dei crediti; usata per evidenziare la derivazione del credito d'imposta dal diritto alla detrazione e la conservazione delle modalità di esercizio.

  • DPR 29 settembre 1973, n. 600 (artt. 31 e ss.)

    articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

    Poteri di accertamento e controllo dell'Agenzia delle Entrate richiamati dall'art. 121; la Corte osserva che tali poteri sono tributari e non escludono l'applicabilità delle regole penali in materia di sequestro.

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo impeditivo ex art. 321, comma 1, c.p.p. può colpire crediti fiscali detenuti da terzi, anche in buona fede, se la loro libera disponibilità è idonea ad aggravare o protrarre le conseguenze del reato.
  • La cessione del credito "Superbonus" è interpretata come trasformazione/derivazione dell'originario diritto alla detrazione: il credito ceduto non è un nuovo diritto completamente impermeabile ai vizi che colpiscono il diritto originario.
  • Le disposizioni tributarie e le circolari amministrative che regolano l'utilizzo e la cessione dei crediti non sospendono automaticamente l'applicazione delle misure cautelari penali; le interpretazioni amministrative non hanno valore di deroga alle regole penali salvo espressa previsione normativa.
  • Il periculum in mora si valuta sul rischio concreto che la disponibilità dei crediti agevoli la perpetrazione o l'aggravamento delle conseguenze del reato (ad es. impiego di proventi illeciti), e ciò può giustificare il sequestro anche quando il proprietario è un terzo.
  • L'assenza di codici identificativi introdotti successivamente non rende impossibile o illegittimo il sequestro se il provvedimento individua l'oggetto con sufficiente specificità (es. riferimenti a cedente, normativa e periodo). Questioni sulla concreta esecuzione e tracciamento dei singoli crediti vanno sollevate nella fase esecutiva.
  • La buona fede del cessionario e l'adozione di diligenze amministrative non escludono automaticamente la misura cautelare impeditiva; la valutazione della responsabilità soggettiva rimane distinta e può essere accertata successivamente con i criteri penali ordinari.

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