Cassazione Penale, Sentenza n. 40870/2022 del 28/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la conferma della condanna in appello per reati di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio (art. 73 DPR 309/1990) e reati contro la persona. Sono state proposte quattro censure: (1) violazione processuale per omessa traduzione/partecipazione dell'imputato detenuto all'udienza di appello dell'8/9/2021 nonostante avesse tempestivamente richiesto di comparire (anche con collegamento remoto); (2) vizio di motivazione sulla ritenuta destinazione della droga ad uso non esclusivamente personale, per insufficienza degli indizi (quantitativo, confezionamento, denaro, tentativo di fuga); (3) censura simile alla precedente con riguardo alla valutazione errata dell'onere della prova e della differenza tra rischio di diffusione e effettiva destinazione a terzi; (4) carenza di motivazione circa la esclusione dell'ipotesi di lieve entità (art. 73 comma 5 DPR 309/1990) rispetto ai 683 grammi di hashish rinvenuti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondante e assorbente degli altri. Ha ricostruito che l'imputato aveva tempestivamente chiesto di partecipare e che, dopo un rinvio dovuto a problemi tecnici al collegamento, la successiva udienza si tenne senza traduzione né collegamento remoto dell'imputato detenuto. Tale omissione integra nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale di appello. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'Appello di Trento per un nuovo giudizio; gli altri motivi non sono stati esaminati nel merito essendo assorbiti.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73
Art. 73 comma 4 punisce la detenzione a fini di spaccio; comma 5 disciplina l'ipotesi di lieve entita'. La Corte ha rilevato che la contestazione originaria riguardava l'art. 73 comma 4 e che il ricorrente aveva censurato la mancata valutazione della lieve entità, ma non è stata necessaria la decisione sul punto per la nullità processuale accertata.
artt. 582, 585, 576 comma 1, 337
Norme relative ai reati contro la persona e alle aggravanti contestate; citate in riferimento ai capi di imputazione confermati in primo e secondo grado.
Decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23-bis
convertito dalla legge 18 dicembre 2020 n. 196
Regola il rito cartolare per gli appelli in camera di consiglio e prevede la possibilita' di discussione orale o la partecipazione dell'imputato su istanza. Impone termini e modalita' formali per la richiesta; la Corte ha richiamato l'obbligo di traduzione o collegamento remoto quando il detenuto manifesta tempestivamente la volonta' di comparire.
art. 192; artt. 178 lett. c) e 179
Art. 192 richiama i requisiti di gravita', precisione e concordanza degli indizi. Gli artt. 178 e 179 individuano le nullita' assolute; la giurisprudenza citata interpreta l'omessa traduzione del detenuto come nullita' assoluta e insanabile.
Giurisprudenza (Sezioni Unite e altre sezioni)
Sez. Un. n. 3599 del 24/06/2010; Sez. 3 n. 3958 del 12/11/2021; altre pronunce citate
La Cassazione ha richiamato il consolidato principio secondo il quale la mancata esecuzione della traduzione o del collegamento dell'imputato detenuto che abbia tempestivamente manifestato la volonta' di comparire determina la nullita' assoluta del giudizio camerale e della sentenza, anche nel rito cartolare.
Massime di principio
- La manifestazione tempestiva della volonta' di comparire da parte di un imputato detenuto impone alla corte di garantire la traduzione o la partecipazione da remoto; in mancanza, la sentenza di appello e' affetta da nullita' assoluta e insanabile.
- La richiesta di partecipazione di un detenuto, se presentata nei termini previsti, ha effetto non solo per l'udienza indicata ma anche per quelle successive disposte a seguito di rinvio, salvo rinuncia espressa.
- Nel rito cartolare ex art. 23-bis il diritto di difesa e la partecipazione dell'imputato devono essere comunque rispettati: le agevolazioni procedurali non esonerano il giudice dall'assicurare la 'vocatio in iudicium' del detenuto.
- Sulle questioni di merito (es. destinazione a fini di spaccio) grava l'onere della prova: quantita', confezionamento, denaro e tentativo di fuga sono indizi utili ma devono raggiungere i requisiti di gravita', precisione e concordanza ex art. 192 cpp per fondare la condanna per spaccio.
- Una nullita' processuale rilevante e accertata puo' assorbire e rendere non esaminabili le censure di merito, determinando l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio.
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