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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40870/2022 del 28/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la conferma della condanna in appello per reati di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio (art. 73 DPR 309/1990) e reati contro la persona. Sono state proposte quattro censure: (1) violazione processuale per omessa traduzione/partecipazione dell'imputato detenuto all'udienza di appello dell'8/9/2021 nonostante avesse tempestivamente richiesto di comparire (anche con collegamento remoto); (2) vizio di motivazione sulla ritenuta destinazione della droga ad uso non esclusivamente personale, per insufficienza degli indizi (quantitativo, confezionamento, denaro, tentativo di fuga); (3) censura simile alla precedente con riguardo alla valutazione errata dell'onere della prova e della differenza tra rischio di diffusione e effettiva destinazione a terzi; (4) carenza di motivazione circa la esclusione dell'ipotesi di lieve entità (art. 73 comma 5 DPR 309/1990) rispetto ai 683 grammi di hashish rinvenuti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondante e assorbente degli altri. Ha ricostruito che l'imputato aveva tempestivamente chiesto di partecipare e che, dopo un rinvio dovuto a problemi tecnici al collegamento, la successiva udienza si tenne senza traduzione né collegamento remoto dell'imputato detenuto. Tale omissione integra nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale di appello. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'Appello di Trento per un nuovo giudizio; gli altri motivi non sono stati esaminati nel merito essendo assorbiti.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73

    Art. 73 comma 4 punisce la detenzione a fini di spaccio; comma 5 disciplina l'ipotesi di lieve entita'. La Corte ha rilevato che la contestazione originaria riguardava l'art. 73 comma 4 e che il ricorrente aveva censurato la mancata valutazione della lieve entità, ma non è stata necessaria la decisione sul punto per la nullità processuale accertata.

  • Codice penale

    artt. 582, 585, 576 comma 1, 337

    Norme relative ai reati contro la persona e alle aggravanti contestate; citate in riferimento ai capi di imputazione confermati in primo e secondo grado.

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23-bis

    convertito dalla legge 18 dicembre 2020 n. 196

    Regola il rito cartolare per gli appelli in camera di consiglio e prevede la possibilita' di discussione orale o la partecipazione dell'imputato su istanza. Impone termini e modalita' formali per la richiesta; la Corte ha richiamato l'obbligo di traduzione o collegamento remoto quando il detenuto manifesta tempestivamente la volonta' di comparire.

  • Codice di procedura penale

    art. 192; artt. 178 lett. c) e 179

    Art. 192 richiama i requisiti di gravita', precisione e concordanza degli indizi. Gli artt. 178 e 179 individuano le nullita' assolute; la giurisprudenza citata interpreta l'omessa traduzione del detenuto come nullita' assoluta e insanabile.

  • Giurisprudenza (Sezioni Unite e altre sezioni)

    Sez. Un. n. 3599 del 24/06/2010; Sez. 3 n. 3958 del 12/11/2021; altre pronunce citate

    La Cassazione ha richiamato il consolidato principio secondo il quale la mancata esecuzione della traduzione o del collegamento dell'imputato detenuto che abbia tempestivamente manifestato la volonta' di comparire determina la nullita' assoluta del giudizio camerale e della sentenza, anche nel rito cartolare.

Massime di principio

  • La manifestazione tempestiva della volonta' di comparire da parte di un imputato detenuto impone alla corte di garantire la traduzione o la partecipazione da remoto; in mancanza, la sentenza di appello e' affetta da nullita' assoluta e insanabile.
  • La richiesta di partecipazione di un detenuto, se presentata nei termini previsti, ha effetto non solo per l'udienza indicata ma anche per quelle successive disposte a seguito di rinvio, salvo rinuncia espressa.
  • Nel rito cartolare ex art. 23-bis il diritto di difesa e la partecipazione dell'imputato devono essere comunque rispettati: le agevolazioni procedurali non esonerano il giudice dall'assicurare la 'vocatio in iudicium' del detenuto.
  • Sulle questioni di merito (es. destinazione a fini di spaccio) grava l'onere della prova: quantita', confezionamento, denaro e tentativo di fuga sono indizi utili ma devono raggiungere i requisiti di gravita', precisione e concordanza ex art. 192 cpp per fondare la condanna per spaccio.
  • Una nullita' processuale rilevante e accertata puo' assorbire e rendere non esaminabili le censure di merito, determinando l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio.

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