Cassazione Penale, Sentenza n. 17500/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Genova che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Genova per il reato di cui all'art.13, comma 13-bis, d.lgs. 286/98 (rientro nel territorio dello Stato dopo espulsione). Nel ricorso per cassazione era dedotto un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.62, n.1, cod. pen., poiché il ricorrente aveva fatto rientro in Italia per vedere i figli affidati alla ex moglie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente respinto la richiesta di attenuante perché il ricorrente non aveva documentato né allegato elementi a sostegno della presunta situazione familiare (matrimonio, nascita dei figli, separazione, provvedimenti di affidamento e diritto di visita) e, anzi, era stato trovato presso l'abitazione del fratello. Il ricorso è stato giudicato generico e non ha contestato specificamente il ragionamento motivazionale della Corte territoriale. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro tremila, ai sensi dell'art.616 c.p.p. e in relazione ai profili di colpa per l'irritualità dell'impugnazione.
Norme richiamate
d.lgs. 286/1998, art.13, comma 13-bis
Norma che punisce il rientro nel territorio dello Stato dello straniero previamente espulso; la condanna è fondata sul fatto accertato del rientro dopo espulsione.
d.lgs. 286/1998, art.16, comma 5
Prevede l'espulsione disposta dal Magistrato di sorveglianza; richiamata per indicare il provvedimento di espulsione (decreto n.2212/2019) e la conseguente uscita dal territorio nazionale.
Attenuante invocata dal ricorrente (motivi familiari): la Corte territoriale ha ritenuto che l'attenuante non potesse essere concessa in assenza di prova o concreto riscontro della situazione familiare dedotta.
cod. proc. pen., art.606, comma 1, lett. b) ed e)
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); il ricorso è stato valutato alla luce di tali censure e ritenuto generico.
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di infliggere una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o infondato; applicata con la condanna a versare euro tremila.
d.l. 28 ottobre 2020, n.137, art.23, comma 8
Richiamato in relazione alla requisitoria del Pubblico ministero; indica la facoltà del PM di formulare richieste e conclusioni nel procedimento di cassazione.
Corte costituzionale, sent. n.186/2000
Richiamata con riferimento ai profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione e alla conseguente sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La mera deduzione di una circostanza attenuante (es. motivi familiari) non è sufficiente: il giudice richiede elementi probatori concreti (atti di stato civile, provvedimenti di affidamento, documenti che attestino il diritto di visita, dichiarazioni dettagliate) per riconoscere l'attenuante.
- In sede di cassazione è necessario confrontarsi specificamente con il ragionamento motivazionale della Corte territoriale; censure generiche che non scalfiscono la motivazione sono inammissibili.
- Il reingresso in Italia dopo un'espulsione è fattispecie penalmente rilevante ai sensi dell'art.13, comma 13-bis, d.lgs. 286/98; l'eventuale giustificazione soggettiva deve essere provata con documenti o elementi concreti.
- La dichiarazione di inammissibilità di un ricorso può comportare, ai sensi dell'art.616 c.p.p., la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende quando l'impugnazione risulti irrituale o manifestamente infondata.
- Nel formulare ricorsi penali è fondamentale proporre argomentazioni specifiche e documentate; l'assenza di prova documentale delle circostanze dedotte espone il ricorrente al rigetto per genericità.
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