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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30287/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un testamento olografo con cui il de cuius aveva disposto dell'usufrutto di un immobile in favore della ricorrente e di un magazzino in favore di un altro beneficiario. L'erede che agiva in giudizio chiedeva in via principale l'accertamento della nullità, invalidità o inefficacia del testamento per difetto di sottoscrizione autografa; in subordine, chiedeva l'accertamento della lesione della quota di legittima. Il Tribunale aveva dichiarato nullo il testamento perché privo di sottoscrizione autografa; la Corte d'appello aveva rigettato l'appello della beneficiaria. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 602 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse confuso la sottoscrizione richiesta per il testamento olografo con quella notarile e avesse erroneamente escluso il valore delle scritture di comparazione offerte; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che l'accertamento di falsità fosse stato fondato solo sulla CTU grafologica e che il giudice avesse mal governato il riparto e la valutazione della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto preliminarmente che il ricorso non fosse stato notificato a tutti i litisconsorti necessari, ma ha evitato l'integrazione del contraddittorio perché il ricorso era prima facie infondato. Nel merito ha respinto entrambi i motivi: il primo, perché la sottoscrizione del testamento, pur potendo essere anche non rigidamente nominativa in astratto, nel caso concreto era stata apposta con nome e cognome e con caratteristiche grafiche che la CTU aveva ritenuto apocrife; era quindi corretta la valutazione della Corte d'appello, che aveva valorizzato scritture comparative omogenee alla parte del documento da verificare. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché non veniva denunciata una reale violazione dell'art. 2697 c.c. o degli artt. 115 e 116 c.p.c., ma solo una diversa valutazione del materiale probatorio e della CTU. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 602 c.c.

    nel testamento olografo la sottoscrizione serve ad assicurare l'inequivocabile paternità e responsabilità del testatore; l'apocrifia della sottoscrizione esclude la riferibilità dell'atto al testatore e ne determina la nullità

  • art. 2697 c.c.

    la violazione si configura solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando valuta le prove attribuendo maggior forza persuasiva ad alcune rispetto ad altre

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti, non quando apprezza diversamente le prove ritualmente acquisite

  • art. 116 c.p.c.

    la censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o dichiara di applicare il prudente apprezzamento a una prova soggetta a regola diversa; non basta lamentare un cattivo esercizio del prudente apprezzamento

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 sull'ulteriore contributo unificato

  • artt. 6 e 13 CEDU

    richiamati per il principio di ragionevole durata del processo, che può giustificare l'omissione dell'integrazione del contraddittorio quando il ricorso sia manifestamente infondato

  • artt. 24 e 111 Cost.

    richiamati a sostegno delle garanzie di difesa, contraddittorio e ragionevole durata del processo

Massime di principio

  • Nel giudizio di validità del testamento olografo, la sottoscrizione assolve alla funzione di garantire non solo la riferibilità materiale del testo al testatore, ma anche la sua inequivoca paternità e responsabilità; se la firma è accertata come apocrifa, il testamento è nullo.
  • Ai fini della verifica grafologica della sottoscrizione testamentaria, il giudice può utilizzare scritture di comparazione omogenee rispetto al tratto da esaminare; documenti scritti con caratteristiche grafiche diverse possono essere non idonei al confronto.
  • La consulenza tecnica d'ufficio, specie se condotta secondo criteri scientifici accreditati e corroborata da ulteriori elementi, può costituire un valido fondamento dell'accertamento giudiziale della falsità della sottoscrizione.
  • In cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice altera la regola di riparto dell'onere probatorio; non è sufficiente contestare l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo in presenza di uso di prove non ritualmente acquisite o di attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto; non basta denunciare un mero dissenso sul giudizio di attendibilità delle prove.
  • In presenza di litisconsorzio necessario, la mancata notifica del ricorso a tutte le parti non impone necessariamente l'integrazione del contraddittorio se il ricorso è manifestamente infondato e l'adempimento risulterebbe un inutile aggravio processuale.

Come è indicizzato

MaterieTestamentoImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicato

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