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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28023/2025 del 21/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce da un'azione proposta dalla procedura fallimentare per ottenere la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 44 l.fall., di un atto di compravendita con cui, dopo la dichiarazione di fallimento, una ex amministratrice della società fallita aveva venduto a una terza persona arredi e suppellettili asseritamente compresi nell'attivo fallimentare. La convenuta/acquirente ha sostenuto che i beni fossero in realtà di proprietà esclusiva della venditrice come persona fisica, richiamando un atto notarile ricognitivo anteriore al fallimento. In cassazione ha dedotto quattro motivi: 1) violazione del contraddittorio per mancata chiamata in causa anche della venditrice; 2) ultrapetizione per avere il giudice dichiarato inefficace l'intero atto anziché solo quello parziale richiesto; 3) errata applicazione delle norme fallimentari, perché il fallimento era anteriore alla riforma del 2006 e perché l'atto sarebbe stato compiuto dalla venditrice come persona fisica, non come rappresentante della società; 4) violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che l'onere di provare la proprietà dei beni gravasse sull'attore fallimentare e non sulla convenuta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in un'azione di inefficacia relativa avente sostanza di rivendica, è legittimato passivo solo chi si afferma proprietario in base all'atto impugnato, sicché non era necessaria la partecipazione del venditore. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la questione dell'ultrapetizione non risultava devoluta in appello e perché investiva un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per novità delle questioni e difetto di autosufficienza, rilevando inoltre che la sentenza impugnata aveva accertato che l'azione riguardava un contratto stipulato dall'amministratore della società avente ad oggetto beni mobili presenti in immobili di proprietà della società e acquisiti all'attivo fallimentare. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo perché fuori ratio, avendo la corte territoriale deciso sulla base della valutazione delle prove e non per inversione dell'onere della prova. La Corte ha inoltre osservato che il tema decisivo era il mancato impugnamento del capo della sentenza d'appello che aveva escluso la produzione dell'atto ricognitivo del 1989, e che le ulteriori argomentazioni della corte di merito erano svolte ad abundantiam. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata per difetto di difese dell'intimato; è stato disposto il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 44 l.fall.

    L'azione di inefficacia relativa è stata trattata come strumentale alla pretesa recuperatoria della massa e assimilata, nella sostanza, a una rivendica dei beni compresi nell'attivo fallimentare.

  • art. 102 c.p.c.

    La mancata partecipazione del venditore non integra violazione del contraddittorio quando la lite riguarda l'accertamento del difetto di titolo in capo a chi si afferma proprietario in base all'atto impugnato.

  • art. 354 c.p.c.

    Richiamato nel motivo, ma ritenuto non violato nel caso concreto per assenza di litisconsorzio necessario con il venditore.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di ultrapetizione è stata ritenuta inammissibile perché introduceva una questione nuova e perché la qualificazione del contenuto della domanda è accertamento di fatto riservato al giudice del merito.

  • art. 345 c.p.c.

    La produzione in appello dell'atto ricognitivo è stata ritenuta inammissibile perché documento non prodotto in primo grado.

  • art. 103 l.fall.

    Nel richiamo giurisprudenziale, la rivendica nel fallimento è stata ricondotta alla disciplina delle opposizioni di terzo all'esecuzione, con onere del rivendicante di provare proprietà e titolo diverso di detenzione in capo al fallito con atto di data certa anteriore al fallimento.

  • artt. 619 ss. c.p.c.

    Richiamati come disciplina applicabile per analogia alla rivendica fallimentare, ai fini dell'onere probatorio del terzo rivendicante.

  • art. 84 l.fall.

    Richiamato dalla corte territoriale per descrivere l'appartenenza dei beni all'attivo fallimentare e la presunzione di appartenenza alla massa.

  • art. 25, comma 1, n. 2 l.fall.

    Richiamato per il tema dell'acquisizione dei beni alla massa; la censura sulla sua applicabilità è stata ritenuta nuova e non autosufficiente.

  • art. 232 l.fall.

    Citate solo come oggetto della sentenza penale richiamata in appello, ritenuta però irrilevante nel giudizio civile.

  • art. 2697 c.c.

    Non è stata ravvisata una vera inversione dell'onere della prova: la decisione di merito è stata ricondotta alla valutazione delle prove acquisite, non a una regola di riparto probatorio errata.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato come limite residuo al sindacato di legittimità sulla motivazione, secondo il canone del minimo costituzionale.

  • art. 360, n. 5), c.p.c.

    Richiamato per delimitare il controllo sulla motivazione nei casi di vizio motivazionale oggi ammesso solo in forma residua.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale fonte dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nell'azione di inefficacia relativa promossa dalla procedura fallimentare contro un atto di disposizione di beni compresi nell'attivo, la posizione del convenuto che si afferma proprietario coincide sostanzialmente con quella del rivendicante; perciò non è necessario integrare il contraddittorio nei confronti del venditore, quando la domanda sia diretta all'accertamento del difetto di titolo in capo all'acquirente.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito introdurre questioni nuove non devolute al giudice d'appello, né trasformare la censura in una contestazione del contenuto della domanda o della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito se tale ricostruzione non è specificamente censurata nei limiti del vizio motivazionale ammesso.
  • La produzione documentale in appello è inammissibile se il documento non risulta ritualmente prodotto nel giudizio di primo grado e la parte non impugna specificamente l'accertamento del giudice di merito sul punto.
  • Nel contesto della rivendica di beni nel fallimento, il terzo che invoca la proprietà deve dimostrare con atto di data certa anteriore al fallimento non solo il proprio acquisto, ma anche che il bene era detenuto dal fallito in forza di un titolo diverso dalla proprietà o da altro diritto reale.
  • Non integra violazione dell'art. 2697 c.c. la decisione di merito che, sulla base delle prove acquisite, ritenga non dimostrata la proprietà del terzo; la censura è fuori centro se la sentenza non fonda la soluzione su una inversione dell'onere probatorio ma sulla valutazione del compendio istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoGiurisdizioneProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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