Cassazione Civile, Ordinanza n. 18325/2025 del 04/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, da parte dell'amministrazione finanziaria, dell'istanza di disapplicazione della disciplina sulle società di comodo ex art. 30 della l. 724/1994, presentata dalla società per l'anno d'imposta 2011. La società impugnava il provvedimento davanti alla CTP, che respingeva il ricorso; proponeva quindi appello alla CTR, che a sua volta rigettava. In cassazione la società deduceva due motivi: primo, nullità della sentenza o del procedimento per motivazione apparente della decisione regionale, con richiamo agli artt. 36, n. 3, d.lgs. 546/1992, 111 Cost. e 156 c.p.c.; secondo, violazione o falsa applicazione dell'art. 30 l. 724/1994 e dell'art. 37-bis, comma 8, d.P.R. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse dato una nozione eccessivamente ristretta di 'condizione oggettiva' rilevante ai fini della prova contraria. Nelle more, la ricorrente depositava istanza di estinzione del giudizio per definizione agevolata ex art. 5 l. 130/2022 di un distinto giudizio di cassazione avente a oggetto l'avviso di accertamento consequenziale al rigetto dell'istanza di disapplicazione; tale altro giudizio risultava poi effettivamente estinto da questa Corte.
La decisione
La Corte ha rilevato che il giudizio avente a oggetto l'avviso di accertamento conseguenziale al rigetto dell'istanza di disapplicazione era già stato estinto per definizione agevolata ex art. 5 l. 130/2022. Da ciò ha tratto la conclusione che, rispetto alla presente controversia, sopravveniva la carenza di interesse della società alla decisione, poiché il rigetto dell'istanza di disapplicazione era strumentale all'avviso di accertamento ormai definito. Per questo ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Ha inoltre compensato integralmente le spese, proprio in ragione della sopravvenuta carenza di interesse, e ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, osservando che tale misura non si estende oltre i casi tipici previsti e non è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva.
Norme richiamate
La disciplina delle società di comodo è il parametro rispetto al quale la contribuente aveva chiesto la disapplicazione; la controversia sul diniego è però divenuta priva di interesse per la definizione del giudizio sull'avviso di accertamento consequenziale.
art. 37-bis, comma 8, d.P.R. 600/1973
Richiamato dalla ricorrente quale parametro normativo della prova contraria e della nozione di 'condizione oggettiva' nel procedimento di disapplicazione.
art. 36, n. 3, d.lgs. 546/1992
Invocato per censurare la motivazione della sentenza regionale come apparente.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al requisito costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della nullità dedotta per vizio di motivazione/procedimento.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Base del primo motivo di ricorso, articolato come nullità della sentenza o del procedimento.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Base del secondo motivo di ricorso, articolato come violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Norma sulla definizione agevolata richiamata dalla ricorrente; la Corte prende atto che in altro giudizio collegato è stata disposta l'estinzione, con conseguente venir meno dell'interesse alla presente controversia.
Richiamato per il deposito della memoria della ricorrente nella fase camerale.
Massime di principio
- Quando il giudizio principale collegato alla decisione impugnata si estingue per definizione agevolata o altra sopravvenienza che rende inutile la pronuncia, viene meno l'interesse alla definizione anche del giudizio sul provvedimento presupposto o strumentale.
- Il sopravvenuto difetto di interesse determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione, anche se i motivi prospettati riguardano vizi di motivazione o violazioni di legge nel merito.
- La compensazione delle spese è giustificata se la perdita di interesse alla lite dipende da una sopravvenienza processuale non imputabile in modo prevalente a una delle parti.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica in via analogica oltre i casi tipici espressamente previsti, trattandosi di misura di natura lato sensu sanzionatoria.
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