Cassazione Civile, Ordinanza n. 24375/2024 del 11/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società debitrice)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta da uno studio professionale associato per ottenere l'ammissione di un credito da compenso professionale maturato tra il 2010 e il 2013 per l'incarico di componente del collegio sindacale di una società poi ammessa ad amministrazione straordinaria. Il tribunale aveva respinto l'opposizione ritenendo che il credito fosse sorto in capo alla persona fisica che aveva svolto l'incarico e che lo studio non avesse provato di esserne cessionario, conferitario o mandatario con potere di agire in nome dei soci. Nel ricorso per cassazione lo studio deduceva, con il primo motivo, la violazione degli artt. 98 e 99 l.fall. e degli artt. 168-bis e 167 c.p.c., sostenendo che la procedura avesse sollevato tardivamente l'eccezione di difetto di legittimazione, poiché la costituzione della resistente sarebbe avvenuta oltre il termine previsto. Con il secondo motivo denunciava la violazione degli artt. 98 e 99 l.fall., 2249, 2266 e 2729 c.c. e 81 c.p.c., sostenendo che lo statuto associativo prevedesse il conferimento esclusivo della prestazione professionale allo studio e quindi la sua legittimazione a far valere il credito per il compenso del sindaco.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la contestazione della titolarità del rapporto dedotto in giudizio non integra un'eccezione in senso stretto soggetta a decadenza, ma una mera difesa attinente al merito, proponibile anche oltre i termini di cui all'art. 167 c.p.c. e all'art. 99 l.fall., e rilevabile d'ufficio. Ha respinto anche il secondo motivo osservando che, pur potendo uno studio professionale associato essere autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici e titolare del diritto al compenso, ciò richiede la prova di accordi interni che attribuiscano allo studio il diritto al compenso o il potere di rappresentanza del singolo professionista. Nel caso concreto tale prova mancava, anche perché il tribunale non aveva potuto considerare l'atto costitutivo prodotto tardivamente. Inoltre, l'obbligo dello studio verso i soci di conferire i proventi dell'attività è un patto interno non opponibile al debitore o alla procedura, sicché il fatto che il professionista si sia obbligato a riversare i compensi allo studio non rende automaticamente lo studio creditore diretto della società committente. Le spese sono state poste a carico del ricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato insieme all'art. 99 l.fall. in tema di opposizione allo stato passivo e termini di difesa della procedura
le contestazioni sulla titolarità del credito non sono soggette a decadenza come eccezioni in senso stretto e possono essere sollevate anche oltre i termini
il termine di decadenza per le difese del convenuto non si applica alla negazione della titolarità del rapporto, che è mera difesa
richiamato dal ricorrente nel tentativo di contestare la tempestività della costituzione della procedura
invocato per sostenere la natura dell'organizzazione professionale associata
invocato per sostenere la spendita del rapporto e la rappresentanza nell'ambito dell'organizzazione associativa
richiamato a sostegno dell'inferenza probatoria sulla legittimazione dello studio
invocato in relazione alla titolarità ad agire in giudizio per far valere il credito
richiamato per affermare che la prestazione del sindaco, essendo professionale, deve essere eseguita personalmente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la contestazione della effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto in causa integra una difesa di merito e non un'eccezione in senso stretto; perciò non è soggetta alla decadenza prevista per le eccezioni processuali e può essere proposta anche oltre i termini ordinari, oltre a poter essere rilevata d'ufficio.
- Uno studio professionale associato può essere destinatario del compenso per incarichi professionali conferiti ai singoli associati solo se risulta provato, in base agli accordi interni, che il diritto al compenso o il potere di rappresentanza sia stato attribuito allo studio; la mera esistenza dell'organizzazione associata non basta.
- Gli obblighi interni tra professionista e studio associato, come il conferimento allo studio dei proventi dell'attività svolta dal socio, non sono opponibili al debitore esterno né alla procedura concorsuale, e non trasformano automaticamente lo studio in creditore diretto del committente.
- Per gli incarichi che richiedono una prestazione professionale personale, il credito al compenso sorge in capo al professionista che ha eseguito l'attività, salvo prova di un diverso assetto negoziale validamente opponibile al debitore.
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