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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12810/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fondazione)

La controversia

La controversia nasce da un'operazione immobiliare articolata in più contratti collegati: vendita di un complesso immobiliare, locazione del medesimo bene, ulteriore vendita di terreni e convenzione integrativa della locazione. La società di gestione del fondo, quale attrice nel giudizio di merito, aveva chiesto la condanna solidale della fondazione e di altra società al risarcimento di danni asseritamente derivanti da inadempimenti contrattuali e da fatto illecito. I convenuti avevano eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, invocando una clausola del contratto di locazione che devolveva in via esclusiva le controversie al Tribunale di Bari. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 28, 29 e 30 c.p.c., sostenendo che la clausola di foro esclusivo inserita solo nel contratto di locazione non potesse estendersi alle domande fondate sugli altri contratti collegati e alla domanda extracontrattuale; 2) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., lamentando che il giudice di merito avesse interpretato erroneamente la clausola, attribuendole efficacia oltre il singolo contratto; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. in punto spese, ritenute ingiuste.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l'ordinanza del Tribunale che aveva declinato la competenza territoriale di Roma in favore del Tribunale di Bari. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la clausola di foro esclusivo era contenuta nel contratto di locazione, contratto giudicato centrale nell'operazione economica complessivamente perseguita dalle parti; inoltre, i contrasti dedotti in giudizio riguardavano proprio l'esecuzione di quel rapporto e la sua durata, connessi alle opere di ristrutturazione e ampliamento previste. La Corte ha richiamato il principio secondo cui una clausola che devolva al foro convenzionale 'tutte le controversie inerenti il contratto' opera anche per le domande extracontrattuali fondate sui medesimi fatti materiali, salvo che la domanda sia del tutto sganciata dal rapporto contrattuale. Ha inoltre affermato che, una volta pattuito un foro esclusivo, non occorre contestare tutti i fori legali alternativi, perché la pattuizione esclude il loro concorso. Il terzo motivo sulle spese è stato dichiarato inammissibile, essendosi il giudice attenuto alla regola della soccombenza. La Corte ha quindi dichiarato la competenza per territorio del Tribunale di Bari, presso il quale la causa deve essere riassunta nel termine di legge, con spese al merito e previsione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 28, 29 e 30 c.p.c.

    La ricorrente li invocava per contestare l'operatività della clausola di foro esclusivo oltre il singolo contratto; la Corte ha però ritenuto che, in presenza di foro convenzionale esclusivo, non sia necessario contestare i fori legali alternativi.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    L'interpretazione della clausola contrattuale è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura ritenuta più favorevole.

  • art. 91 c.p.c.

    La statuizione sulle spese è stata ritenuta conforme alla regola della soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La clausola di foro convenzionale esclusivo contenuta in un contratto deve essere interpretata, salvo diversa e chiara limitazione testuale, come idonea a devolvere al giudice designato tutte le controversie inerenti al rapporto, comprese quelle extracontrattuali fondate sui medesimi fatti materiali, quando il contratto sia comunque fatto costitutivo della pretesa.
  • La pattuizione di un foro esclusivo elimina il concorso dei fori legali alternativi: la parte che eccepisce l'incompetenza non deve contestare singolarmente tutti i criteri di collegamento previsti dalla legge.
  • L'interpretazione delle clausole contrattuali è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da una delle possibili letture plausibili del testo negoziale; in sede di legittimità non è sufficiente proporre una diversa interpretazione senza indicare specificamente il canone ermeneutico asseritamente violato.
  • Quando la domanda giudiziale è strettamente collegata all'esecuzione di un contratto centrale in un'operazione economica complessa, la clausola di foro del contratto principale può attrarre anche le pretese risarcitorie connesse, purché non si tratti di domanda del tutto disancorata dal rapporto contrattuale.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaTransazione
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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