Cassazione Civile, Sentenza n. 31100/2023 del 08/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia per imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali, sanzioni e interessi a seguito della sentenza di divisione giudiziale di immobili non registrata. Il nodo centrale era l'applicabilità dell'opzione prezzo-valore (art.1 comma 497 legge 17/10/2005 n.266) per determinare la base imponibile su valore catastale anziché sul valore di mercato. L'Agenzia ha censurato la decisione della CTR che aveva accolto la valutazione del valore catastale, sostenendo che l'opzione prezzo-valore deve essere esercitata tempestivamente (prima che l'Amministrazione notifichi atti di accertamento) e, nel caso esaminato, i contribuenti ne avevano chiesto l'applicazione solo dopo aver ricevuto l'avviso di rettifica, con istanza in autotutela, quindi tardivamente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la decisione impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originario ricorso dei contribuenti. La Corte ha ritenuto che l'opzione per il criterio prezzo-valore non possa essere esercitata retroattivamente dopo la notifica degli atti di accertamento e che, nel caso di specie, la richiesta avanzata dai contribuenti dopo l'avviso di rettifica fosse tardiva. Sono compensate le spese del giudizio di merito; i contribuenti sono condannati in solido alla refusione delle spese del giudizio di legittimità sostenute dall'Agenzia, liquidate in euro 6.500,00 oltre spese.
Norme richiamate
legge 17 ottobre 2005, n. 266, art. 1, comma 497
In deroga alla disciplina di cui all'articolo 43 del testo unico... per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche ... la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, del citato testo unico ... indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto.
La norma istituisce un'opzione agevolativa (criterio prezzo-valore) che consente, se esercitata tempestivamente, di determinare la base imponibile sul valore catastale aggiornato anziché sul prezzo di mercato; l'opzione deve essere espressa nei termini e modi previsti per produrre effetti preclusivi dell'attività di accertamento dell'Amministrazione.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 43
Norma del testo unico che disciplina il principio generale di determinazione della base imponibile delle imposte di registro; la legge 266/2005 opera in deroga a tale disciplina per l'opzione prezzo-valore.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, commi 4 e 5
Stabilisce il metodo di determinazione del valore catastale moltiplicando la rendita catastale per coefficienti di aggiornamento; richiamato dalla legge prezzo-valore come parametro oggettivo per la base imponibile.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, primo comma, lettera d)
Richiamato dalla legge prezzo-valore per aspetti relativi alle cessioni tra parti non imprenditoriali; la norma è preservata salva l'applicazione delle sue disposizioni rilevanti.
Riferimento alla fattispecie di trasferimento per effetto di sentenza di divisione giudiziale; la giurisprudenza ha ammesso l'applicazione dell'opzione prezzo-valore anche in tale ipotesi, purché esercitata nei termini richiesti.
Codice di Procedura Civile, art. 360, comma 1, n. 3
Fondamento del ricorso per cassazione per violazione di legge; utilizzato dall'Agenzia per denunciare errata applicazione delle norme sul prezzo-valore.
Massime di principio
- L'opzione prezzo-valore è un regime agevolativo: può escludere l'attività di accertamento dell'Amministrazione solo se esercitata tempestivamente e in modo univoco.
- Nei casi di trasferimento derivante da divisione giudiziale (art. 2932 c.c.), l'opzione può essere esercitata, ma deve comunque essere manifestata prima che l'Amministrazione notifichi atti di accertamento; una richiesta avanzata dopo la notifica è tardiva.
- Per ottenere la protezione dall'accertamento del maggior valore, la manifestazione di volontà di avvalersi del prezzo-valore deve risultare in atto all'atto del trasferimento o con atto notarile integrativo prima di interventi dell'Amministrazione; non è sufficiente una istanza in autotutela presentata dopo l'avviso di rettifica.
- Se l'opzione non è esercitata a tempo debito, l'Ufficio può liquidare la base imponibile sul valore di mercato e intimare il pagamento delle imposte e sanzioni; i giudici di merito e di legittimità conferiranno rilievo alla cronologia delle manifestazioni e degli atti notificati.
- Per ridurre il rischio di contenzioso, nelle successioni, divisioni giudiziali o atti di trasferimento è consigliabile esplicitare l'opzione prezzo-valore in atto pubblico o in documenti notarili e acquisire tempestivamente la prova che l'Amministrazione non abbia ancora esercitato attività di accertamento.
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