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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3377/2020 del 12/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

Per il periodo d’imposta 2005, due contribuenti impugnavano due avvisi di accertamento IRPEF relativi alla plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno edificabile. Il corrispettivo dichiarato nell’atto di cessione era di 450.000 euro; l’Ufficio aveva rettificato in 610.000 euro il valore ai fini dell’imposta di registro e, sulla base di tale rettifica, aveva determinato una maggiore plusvalenza tassabile separatamente ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. g-bis), e comma 3, TUIR. In primo grado la Commissione tributaria provinciale di Milano aveva respinto i ricorsi, ritenendo legittimo l’accertamento della plusvalenza sulla base del valore definito ai fini dell’imposta di registro. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza depositata il 2 settembre 2014, aveva accolto l’appello dei contribuenti, ritenendo non fondati i motivi addotti dall’Ufficio per rettificare la plusvalenza dichiarata. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 67 e 68 TUIR e dell’art. 2697 c.c.: sosteneva che il valore definito ai fini dell’imposta di registro costituisse un valido punto di partenza per l’accertamento della plusvalenza e censurava la decisione regionale per avere ritenuto non provato l’effettivo maggior corrispettivo. I contribuenti hanno eccepito preliminarmente la nullità della notificazione del ricorso per cassazione, osservando che il ricorso e la relata risultavano sottoscritti da soggetti diversi, entrambi procuratori dello Stato.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione preliminare di nullità della notificazione: per la notificazione a mezzo posta l’avviso di ricevimento è il documento idoneo a provare la consegna, la relativa data e l’identità e idoneità del destinatario, senza necessità di una relazione di notificazione; inoltre, l’eventuale nullità sarebbe stata sanata dalla costituzione dei resistenti e dalla difesa nel merito, per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c. Nel merito, l’unico motivo è stato rigettato perché, in base alla norma di interpretazione autentica retroattiva richiamata dalla Corte, la plusvalenza non può essere determinata induttivamente sulla sola base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria o catastale. L’Ufficio deve individuare ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti a sostegno del maggior corrispettivo; solo dopo tale prova grava sul contribuente la prova contraria. È stata quindi confermata la valutazione della CTR secondo cui occorreva una prova concreta del maggior corrispettivo, anche mediante indagini patrimoniali o riscontri bancari. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 6.000 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 149 c.p.c.

    A riguardo va premesso che la notifica effettuata a mezzo del servizio postale consta della spedizione dell’atto e della consegna del relativo plico al destinatario cosicchè l’avviso di ricevimento, prescritto dall’art. 149 c.p.c., e dalle disposizioni della L. n. 890 del 1982, n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna sia la data di essa e l’identità e idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita, senza che sia necessario redigere una relazione di notificazione.

    Nella notificazione a mezzo posta, l’avviso di ricevimento è sufficiente a provare la consegna, la sua data e l’identità e idoneità del consegnatario; non è necessaria una relazione di notificazione.

  • L. n. 890 del 1982

    A riguardo va premesso che la notifica effettuata a mezzo del servizio postale consta della spedizione dell’atto e della consegna del relativo plico al destinatario cosicchè l’avviso di ricevimento, prescritto dall’art. 149 c.p.c., e dalle disposizioni della L. n. 890 del 1982, n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna sia la data di essa e l’identità e idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita, senza che sia necessario redigere una relazione di notificazione.

    Per la notificazione postale, l’avviso di ricevimento è il documento probatorio della consegna e delle circostanze che la riguardano, senza necessità di una relazione di notificazione.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    In tema di ricorso per cassazione, l’eventuale nullità della notificazione è sanata dalla predisposizione (e notifica) del controricorso ad opera della parte resistente, la quale si sia difesa nel merito, in virtù del generale principio di sanatoria dei vizi degli atti processuali del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., comma 3, (vedi tra le ultime Cass., Sez. 5, n. 18402/18).

    L’eventuale nullità della notificazione del ricorso per cassazione è sanata quando il resistente, costituendosi e difendendosi nel merito, dimostra che l’atto ha raggiunto il proprio scopo.

  • D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3

    in tema di imposte sui redditi, la norma di interpretazione autentica di cui al D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, avente efficacia retroattiva, esclude che l’Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l’Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l’accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria.

    La norma di interpretazione autentica, applicabile retroattivamente, impedisce di determinare la plusvalenza immobiliare o relativa ad aziende sulla sola base del valore rilevante per le imposte di registro, ipotecaria o catastale. L’Amministrazione deve prima provare il maggior corrispettivo con ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti; sul contribuente grava quindi la prova contraria.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67

    Correttamente, pertanto, la CTR ha nella specie ritenuto che l’Ufficio avrebbe dovuto dare concreta prova del maggior corrispettivo incassato dalle parti sia con indagini patrimoniali che con riscontri bancari tali da costituire presupposti di una maggiore plusvalenza.

    Ai fini dell’accertamento della plusvalenza, il valore rettificato ai fini del registro non basta da solo: l’Ufficio deve fornire elementi concreti, quali indagini patrimoniali o riscontri bancari, idonei a sostenere l’esistenza di un maggior corrispettivo.

  • art. 2697 c.c.

    in tema di imposte sui redditi, la norma di interpretazione autentica di cui al D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, avente efficacia retroattiva, esclude che l’Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l’Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l’accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria.

    L’Ufficio ha l’onere di individuare e provare ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti del maggior corrispettivo; una volta fornita tale prova, spetta al contribuente dimostrare il contrario.

  • art. 17, comma 1, lett. g-bis), e comma 3, D.P.R. n. 917 del 1986

    La sentenza riporta questa disposizione quale base della tassazione separata applicata alla plusvalenza, ma non ne formula un’interpretazione.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 68

    La norma è indicata tra quelle invocate nel motivo di ricorso, ma la Corte non ne svolge una distinta interpretazione.

Massime di principio

  • La plusvalenza derivante dalla cessione di immobili o aziende non può essere determinata, in via induttiva, sulla sola base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria o catastale; la regola di interpretazione autentica richiamata dalla decisione ha efficacia retroattiva.
  • Per accertare un maggior corrispettivo rispetto a quello dichiarato, l’Amministrazione finanziaria deve individuare ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti; il solo valore accertato ai fini dell’imposta di registro non soddisfa tale onere. Dopo che l’Ufficio abbia fornito questi elementi, spetta al contribuente la prova contraria.
  • Nella notificazione a mezzo posta, l’avviso di ricevimento è il documento idoneo a provare la consegna, la data e l’identità e idoneità del consegnatario; non occorre redigere una relazione di notificazione.
  • L’eventuale nullità della notificazione del ricorso per cassazione è sanata dal raggiungimento dello scopo quando la parte resistente si costituisce con controricorso e si difende nel merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioniNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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