Cassazione Civile, Ordinanza n. 25027/2026 del 06/09/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (committente pubblico)
La controversia
Una società appaltatrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma relativa a lavori di sistemazione, recupero e valorizzazione di un centro storico. Il Comune aveva proposto opposizione e domanda riconvenzionale, chiedendo l'accertamento della legittimità della risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'appaltatrice e il risarcimento dei danni. La società aveva a sua volta chiesto la risoluzione del contratto per grave inadempimento del Comune, lamentando il mancato pagamento del primo stato di avanzamento lavori, l'assenza di una necessaria perizia di variante e l'illegittimo affidamento a un'altra impresa del completamento delle opere. Il Tribunale aveva confermato il decreto ingiuntivo, accolto la domanda del Comune di risoluzione del contratto per l'ingiustificato rifiuto dell'appaltatrice di riprendere i lavori dopo la sospensione e respinto le domande risarcitorie di entrambe le parti. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo prevalente l'inadempimento dell'appaltatrice e considerando irrilevante, ai sensi dell'art. 133 del d.lgs. n. 163/2006, il mancato pagamento del SAL, in quanto inferiore a un quarto dell'importo netto contrattuale. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: violazione degli artt. 132 e 133 del d.lgs. n. 163/2006 e dell'art. 1460 c.c. per la ritenuta legittimità della risoluzione e per l'esclusione dell'eccezione di inadempimento; violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. per ultrapetizione, assumendo che il Comune non avesse domandato espressamente la risoluzione; ulteriore violazione dell'art. 133 del d.lgs. n. 163/2006 e dell'art. 1460 c.c. quanto alla prevalenza dell'inadempimento dell'appaltatrice; violazione degli artt. 132 e 136 del codice dei contratti pubblici e omesso esame del ruolo della perizia di variante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, anzitutto, l'inammissibilità della censura relativa all'omesso esame di un fatto decisivo, essendovi stata doppia conforme. Ha poi osservato che i motivi, pur formalmente dedotti come violazioni di legge, contestavano in realtà la ricostruzione dei fatti e la valutazione degli inadempimenti contrapposti compiute dai giudici di merito, senza individuare un'erronea interpretazione delle norme applicate né un vizio motivazionale sindacabile in cassazione. In particolare, la Corte d'appello non aveva escluso in astratto l'applicabilità dell'art. 1460 c.c., ma aveva ritenuto prevalente l'inadempimento dell'appaltatrice. È stata inoltre esclusa la violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché l'accertamento dell'inadempimento dell'appaltatrice e la richiesta di condanna al risarcimento dei danni risultavano ricompresi nella domanda proposta dal Comune, sicché la pronuncia sulla risoluzione non costituiva ultrapetizione. La società ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese processuali, liquidate in euro 10.000 per compensi, euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 132 del d.lgs. n. 163/2006
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla necessità della perizia di variante e censurato per la sua asserita mancata considerazione; la Corte non ha esaminato nel merito la doglianza, ritenendola diretta contro la ricostruzione fattuale.
art. 133 del d.lgs. n. 163/2006
Secondo la ricostruzione recepita dai giudici di merito, il mancato pagamento della rata di acconto, se inferiore a un quarto dell'importo netto contrattuale, non giustifica la sospensione dei lavori o l'eccezione di inadempimento dell'appaltatore; la Cassazione ha dichiarato inammissibili le censure rivolte contro tale valutazione.
art. 136 del d.lgs. n. 163/2006
Richiamato dalla ricorrente in relazione agli obblighi procedimentali della stazione appaltante; la relativa censura non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
La norma può essere applicata anche in presenza di inadempimenti contrapposti; spetta al giudice di merito stabilire quale inadempimento sia prevalente. La Corte ha precisato che la valutazione compiuta sul punto, se adeguatamente motivata, non è riesaminabile in cassazione sotto la veste formale della violazione di legge.
Non è violato quando la pronuncia sulla risoluzione costituisce conseguenza dell'accertamento dell'inadempimento e della domanda di risarcimento proposta dalla parte, senza attribuire un bene estraneo al contenuto sostanziale della domanda.
Richiamato in relazione ai requisiti della sentenza e al dedotto vizio di motivazione; la Corte ha escluso che le censure individuassero un vizio motivazionale sindacabile.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura per omesso esame di un fatto decisivo è stata ritenuta inammissibile in presenza di doppia conforme.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Impone, in caso di sussistenza dei presupposti processuali, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione denuncia formalmente violazioni di legge ma mira sostanzialmente a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti, una diversa valutazione delle prove o una diversa ponderazione di inadempimenti contrapposti, esso è inammissibile se non individua un effettivo errore interpretativo della norma o un vizio motivazionale ancora sindacabile.
- Nell'applicazione dell'art. 1460 c.c. in presenza di reciproci inadempimenti, la valutazione della prevalenza dell'uno sull'altro costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è riesaminabile in cassazione nei limiti in cui sia adeguatamente motivata.
- La pronuncia di risoluzione del contratto non integra ultrapetizione quando la domanda proposta contiene la richiesta di accertare l'inadempimento contrattuale della controparte e di ottenere le conseguenti statuizioni, comprese quelle risolutorie, secondo il contenuto sostanziale della pretesa.
- In presenza di una doppia conforme, la censura di omesso esame di un fatto decisivo non è ammissibile nei casi in cui il ricorrente non dimostri le specifiche e differenti ragioni di fatto poste a fondamento delle decisioni di primo e secondo grado.
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