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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28307/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, con ricorso per cassazione, avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro dell'01/12/2022 che aveva rigettato la richiesta di riesame proposta dall'Adduci avverso l'ordinanza del G.I.P. del 07/11/2022 di applicazione della custodia cautelare in carcere per i reati di omicidio (art. 575), aggravanti (art. 577 n.3) e aggravante di tipo mafioso (art. 416-bis, comma 1). Il ricorrente deduce tre gruppi di censure: 1) carenza e genericità della motivazione (violazione art. 606, co.1, lett. b) ed e) c.p.p.), sostenendo l'omessa autonoma valutazione degli indizi da parte del G.I.P.; 2) errore e illogicità nella valutazione degli indizi (valutazione parcellizzata, significatività contestata di frammenti di vetro, assenza di movente, plausibilità di una versione alternativa che escluderebbe il suo coinvolgimento); 3) contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1, ritenuta dal Tribunale non adeguatamente motivata. Sono stati depositati anche motivi nuovi e integrazioni (es. richiamo alla giurisprudenza sulla prova indiziaria).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, perciò, inammissibile. Motivazioni principali: il primo motivo è generico perché non indica i passaggi dell'ordinanza genetica che avrebbero ricalcato la richiesta del pubblico ministero né spiega in che modo la presunta omissione avrebbe impedito valutazioni opposte rilevanti; il secondo motivo è inammissibile poiché mira a una rivalutazione del merito e della persuasività degli indizi (la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità, che non può sostituirsi al giudice di merito né riesaminare la prova se non in presenza di manifesta illogicità o contraddittorietà); il terzo motivo è dichiarato inammissibile per carenza di interesse, atteso che la misura cautelare e le esigenze cautelari sarebbero, in ogni caso, confrontate anche senza la qualificazione aggravante, e il ricorrente non ha specificato un interesse concreto a vederla eliminata in questa sede. Conseguenze pratiche: confermata la custodia cautelare, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; disposizione di trasmissione della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, co.1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 575 cod. pen.

    Norma che definisce il reato di omicidio; applicata quale fattispecie base attribuita al ricorrente.

  • art. 577 n. 3 cod. pen.

    Richiamata quale riferimento alle circostanze aggravanti contestate nell'ambito dell'omicidio.

  • art. 416-bis, comma 1 cod. pen.

    Aggravante di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che la qualificazione fosse adeguatamente motivata dal Tribunale e che il ricorrente non avesse interesse specifico a contestarla in cassazione in relazione alla misura cautelare impugnata.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione; richiamate perché il ricorso deduceva vizi di motivazione e violazioni di legge.

  • art. 275, comma 3 c.p.p.

    Presunzione di pericolosità ai fini cautelari: richiamata per giustificare l'adeguatezza della custodia in carcere in presenza del quadro indiziario.

  • art. 292 c.p.p.

    Richiamato nei principi sulla necessità di autonoma valutazione degli indizi da parte del G.I.P.; la Corte ha ricordato che la mancata autonoma valutazione deve essere dedotta con precisione per essere efficace.

  • art. 94, comma 1-ter dispos. att. c.p.p.

    Norma procedurale che impone la trasmissione al direttore dell'istituto penitenziario della decisione che non comporti la remissione in libertà; la Corte ne dispone l'applicazione.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186

    Richiamata in relazione all'obbligo di valutare l'assenza di colpa nella determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende; la Corte di cassazione applica la regola per quantificare la sanzione.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. Unite, n. 11/2000, Audino)

    Principio secondo cui la Corte di legittimità verifica che il giudice di merito abbia adeguatamente motivato la gravità indiziaria, nei limiti propri del sindacato di legittimità.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 1, n. 333/2018; Sez. 2, n. 42333/2019; Sez. 2, n. 25016/2022 e altre)

    Richiami dottrinali e giurisprudenziali sui limiti del ricorso per cassazione contro provvedimenti de libertate: esigenze di specificità nella deduzione delle omissioni motivazionali e divieto di sindacato di merito volto a riconsiderare la valutazione probatoria se non per manifesta illogicità.

Massime di principio

  • In materia di impugnazioni de libertate il ricorrente deve indicare con precisione i passi dell'atto impugnato che avrebbero omesso l'autonoma valutazione degli indizi e spiegare in che modo tale omissione avrebbe impedito valutazioni opposte rilevanti; le censure generiche sono inammissibili.
  • La Corte di cassazione non è sede per una rivalutazione globale o comparativa della prova: sono inammissibili doglianze che chiedono semplicemente una diversa lettura della persuasività degli indizi o la preferenza per una versione alternativa dei fatti, salvo che la motivazione sia manifesta, illogica o contraddittoria.
  • Nella fase cautelare il giudizio è prognostico: il giudice valuta la 'ragionevole e alta probabilità di colpevolezza' sulla base dello stato degli atti, non la certezza processuale richiesta nel merito; l'assenza di movente non esclude automaticamente la sussistenza di indizi gravi.
  • La contestazione di un'aggravante ricollegabile alla misura cautelare richiede che il ricorrente dimostri un interesse concreto e specifico a farla rimuovere nella fase cautelare se da essa non derivano immediati effetti sull'an e sul quomodo della misura; altrimenti la censura può essere irrilevante per l'inammissibilità.
  • Per ottenere accoglimento in Cassazione è necessario contestare vizi di motivazione nella forma richiesta dalla giurisprudenza (es. indicazione puntuale dei passi impugnati) e dimostrare che la censura attiene a vizi che la Corte può sindacare (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà).

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