Cassazione Penale, Sentenza n. 28307/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, con ricorso per cassazione, avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro dell'01/12/2022 che aveva rigettato la richiesta di riesame proposta dall'Adduci avverso l'ordinanza del G.I.P. del 07/11/2022 di applicazione della custodia cautelare in carcere per i reati di omicidio (art. 575), aggravanti (art. 577 n.3) e aggravante di tipo mafioso (art. 416-bis, comma 1). Il ricorrente deduce tre gruppi di censure: 1) carenza e genericità della motivazione (violazione art. 606, co.1, lett. b) ed e) c.p.p.), sostenendo l'omessa autonoma valutazione degli indizi da parte del G.I.P.; 2) errore e illogicità nella valutazione degli indizi (valutazione parcellizzata, significatività contestata di frammenti di vetro, assenza di movente, plausibilità di una versione alternativa che escluderebbe il suo coinvolgimento); 3) contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1, ritenuta dal Tribunale non adeguatamente motivata. Sono stati depositati anche motivi nuovi e integrazioni (es. richiamo alla giurisprudenza sulla prova indiziaria).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, perciò, inammissibile. Motivazioni principali: il primo motivo è generico perché non indica i passaggi dell'ordinanza genetica che avrebbero ricalcato la richiesta del pubblico ministero né spiega in che modo la presunta omissione avrebbe impedito valutazioni opposte rilevanti; il secondo motivo è inammissibile poiché mira a una rivalutazione del merito e della persuasività degli indizi (la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità, che non può sostituirsi al giudice di merito né riesaminare la prova se non in presenza di manifesta illogicità o contraddittorietà); il terzo motivo è dichiarato inammissibile per carenza di interesse, atteso che la misura cautelare e le esigenze cautelari sarebbero, in ogni caso, confrontate anche senza la qualificazione aggravante, e il ricorrente non ha specificato un interesse concreto a vederla eliminata in questa sede. Conseguenze pratiche: confermata la custodia cautelare, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; disposizione di trasmissione della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, co.1-ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Norma che definisce il reato di omicidio; applicata quale fattispecie base attribuita al ricorrente.
Richiamata quale riferimento alle circostanze aggravanti contestate nell'ambito dell'omicidio.
art. 416-bis, comma 1 cod. pen.
Aggravante di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che la qualificazione fosse adeguatamente motivata dal Tribunale e che il ricorrente non avesse interesse specifico a contestarla in cassazione in relazione alla misura cautelare impugnata.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione; richiamate perché il ricorso deduceva vizi di motivazione e violazioni di legge.
Presunzione di pericolosità ai fini cautelari: richiamata per giustificare l'adeguatezza della custodia in carcere in presenza del quadro indiziario.
Richiamato nei principi sulla necessità di autonoma valutazione degli indizi da parte del G.I.P.; la Corte ha ricordato che la mancata autonoma valutazione deve essere dedotta con precisione per essere efficace.
art. 94, comma 1-ter dispos. att. c.p.p.
Norma procedurale che impone la trasmissione al direttore dell'istituto penitenziario della decisione che non comporti la remissione in libertà; la Corte ne dispone l'applicazione.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186
Richiamata in relazione all'obbligo di valutare l'assenza di colpa nella determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende; la Corte di cassazione applica la regola per quantificare la sanzione.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. Unite, n. 11/2000, Audino)
Principio secondo cui la Corte di legittimità verifica che il giudice di merito abbia adeguatamente motivato la gravità indiziaria, nei limiti propri del sindacato di legittimità.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 1, n. 333/2018; Sez. 2, n. 42333/2019; Sez. 2, n. 25016/2022 e altre)
Richiami dottrinali e giurisprudenziali sui limiti del ricorso per cassazione contro provvedimenti de libertate: esigenze di specificità nella deduzione delle omissioni motivazionali e divieto di sindacato di merito volto a riconsiderare la valutazione probatoria se non per manifesta illogicità.
Massime di principio
- In materia di impugnazioni de libertate il ricorrente deve indicare con precisione i passi dell'atto impugnato che avrebbero omesso l'autonoma valutazione degli indizi e spiegare in che modo tale omissione avrebbe impedito valutazioni opposte rilevanti; le censure generiche sono inammissibili.
- La Corte di cassazione non è sede per una rivalutazione globale o comparativa della prova: sono inammissibili doglianze che chiedono semplicemente una diversa lettura della persuasività degli indizi o la preferenza per una versione alternativa dei fatti, salvo che la motivazione sia manifesta, illogica o contraddittoria.
- Nella fase cautelare il giudizio è prognostico: il giudice valuta la 'ragionevole e alta probabilità di colpevolezza' sulla base dello stato degli atti, non la certezza processuale richiesta nel merito; l'assenza di movente non esclude automaticamente la sussistenza di indizi gravi.
- La contestazione di un'aggravante ricollegabile alla misura cautelare richiede che il ricorrente dimostri un interesse concreto e specifico a farla rimuovere nella fase cautelare se da essa non derivano immediati effetti sull'an e sul quomodo della misura; altrimenti la censura può essere irrilevante per l'inammissibilità.
- Per ottenere accoglimento in Cassazione è necessario contestare vizi di motivazione nella forma richiesta dalla giurisprudenza (es. indicazione puntuale dei passi impugnati) e dimostrare che la censura attiene a vizi che la Corte può sindacare (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28288/2023 del 03/07/2023
- Sentenza penale · 3 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28289/2023 del 03/07/2023
- Sentenza penale · 3 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28290/2023 del 03/07/2023
- Sentenza penale · 3 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28291/2023 del 03/07/2023
- Sentenza penale · 3 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28292/2023 del 03/07/2023
- Sentenza penale · 3 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28293/2023 del 03/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →