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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27591/2024 del 24/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna della ricorrente a restituire alla massa ereditaria somme prelevate da un conto corrente intestato al de cuius, per presunta mancata giustificazione dei prelievi. La ricorrente ha proposto sei motivi: omesso esame di una presunta ratifica da parte del de cuius (art. 360 n.5 c.p.c. in relazione agli artt. 1399 e 1712 c.c.); doglianza sulla portata e modalità del rendiconto (artt. 263 e ss. c.p.c., art. 1713 c.c.); violazione dell'art.115 c.p.c. per mancata efficacia della mancata contestazione; violazione dell'art.112 c.p.c. per presunta errata interpretazione dei limiti temporali del rendiconto richiesto; contestazione dell'analisi circa completezza e ordine del rendiconto (artt. 263-264 c.p.c.); esclusione di due capitoli di prova testimoniale volti a giustificare specifici pagamenti in contanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in quanto inammissibile o infondato nei sei motivi proposti. Ha confermato i principi: (i) il vizio di omesso esame ai sensi dell'art.360 n.5 c.p.c. riguarda fatti storici-naturalistici e non questioni o argomentazioni nuove in appello; (ii) il giudice del merito ha discrezionalità nell'ammettere il rendiconto ex artt.263 e ss. c.p.c. e in una divisione ereditaria è legittimo ordinare il rendiconto a chi ha gestito il conto; (iii) l'onere di specifica contestazione previsto dall'art.115 c.p.c. non scatta se l'allegazione della parte non è sufficientemente puntuale o non consente l'individuazione delle modalità di gestione; (iv) l'interpretazione degli atti di parte e la valutazione della completezza/ordine del rendiconto sono accertamenti di merito non sindacabili in Cassazione salvo vizio di motivazione; (v) l'esclusione dei capitoli di prova era legittima perché tendevano a comprovare poste che dovevano risultare dal rendiconto documentale; (vi) pertanto il provvedimento impugnato è stato confermato e il ricorso rigettato. Non è stata pronunciata pronuncia sulle spese a causa della condizione di intimato della resistente; rilevato altresì l'eventuale obbligo di versamento aggiuntivo previsto dall'art.13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c. (n.5)

    modificato dal d.l. n.83/2012 conv. l. n.143/2012

    Il vizio di 'omesso esame' ai sensi dell'art.360 n.5 c.p.c. si riferisce all'omesso esame di fatti concreti e determinati (circostanze in senso storico-naturalistico) e non ad argomentazioni o questioni nuove sollevate in appello

  • artt. 263-264 c.p.c.

    Il rendiconto è uno strumento volto a controllare la gestione di rapporti specifici (amministrazione di beni altrui); l'ammissione e l'efficacia probatoria del rendiconto rientrano nella discrezionalità del giudice del merito; un rendiconto non ordinato e non completo non può comportare l'onere di specifica contestazione per la controparte

  • art. 115 c.p.c.

    La mancata contestazione specifica rileva solo se la controparte ha allegato in modo puntuale i fatti rilevanti; se le allegazioni non sono sufficientemente dettagliate, l'onere di specifica contestazione non scatta (relevatio ab onere probandi)

  • art. 112 c.p.c.

    Distinzione tra omesso esame di una domanda (sindacabile in Cassazione) e interpretazione dell'atto di parte (accertamento di fatto riservato al giudice del merito, sindacabile in Cassazione solo per vizio di motivazione)

  • art. 723 c.c.

    Nel procedimento di divisione ereditaria i condividenti si devono rendere i conti e il giudice può ordinare il rendiconto della gestione patrimoniale

  • artt. 1399 e 1712 c.c.

    Richiamate dalla ricorrente in relazione alla ratifica e ai rapporti di mandato/amministrazione, ma la Corte ha ritenuto che le allegazioni non integrassero un fatto concreto omesso dall'appello del giudice di merito

  • d.l. n.83/2012 conv. l. n.143/2012

    Ha modificato la formulazione dell'art.360 c.p.c. e la Corte ne ha applicato la nozione restrittiva di 'omesso esame'

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115

    Prevede l'ipotesi di versamento aggiuntivo del contributo unificato in caso di ricorso rigettato quando sussistono determinati presupposti processuali

Massime di principio

  • Il vizio di 'omesso esame' in Cassazione (art.360 n.5) riguarda fatti concreti e non può essere utilizzato per criticare la mancata pronuncia su questioni o argomentazioni nuove introdotte in appello.
  • Il giudice del merito ha ampia discrezionalità nel disporre e valutare il rendiconto (artt.263 e ss. c.p.c.); in una divisione ereditaria è legittimo ordinare il rendiconto a chi ha avuto la gestione di un conto del de cuius.
  • Perché la mancata contestazione produca effetti ai sensi dell'art.115 c.p.c. le allegazioni iniziali devono essere sufficientemente dettagliate e idonee a innescare l'onere di specifica contestazione; altrimenti il giudice può valorizzare la insufficienza dell'allegazione.
  • L'interpretazione degli atti di parte e la valutazione dell'adeguatezza/ordine del rendiconto sono valutazioni di fatto riservate al giudice del merito e non sono riapribili in Cassazione se sorrette da motivazione non viziata.
  • Se un rendiconto non è ordinato o completo, la parte non può poi validamente trarre dalla mancata impugnazione da parte dell'altra parte la presunzione di accettazione; le poste che richiedono documentazione non possono essere giustificate mediante prove testimonali se avrebbero dovuto essere inserite e documentate nel rendiconto.
  • In sede di cassazione non è possibile trasformare argomentazioni di diritto in contestazioni di fatto: le censure che implicano rivalutazione del merito saranno dichiarate inammissibili salvo vizio motivazionale evidente.

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