Cassazione Civile, Ordinanza n. 35691/2022 del 05/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
Il ricorrente era stato coinvolto in una procedura esecutiva immobiliare pendente davanti al Tribunale di Lecce. Aveva chiesto la sospensione dell’esecuzione ex art. 624 c.p.c.; il relativo provvedimento di rigetto era stato reclamato ex art. 669-terdecies c.p.c. e il reclamo respinto sul rilievo che l’istanza dovesse qualificarsi come richiesta di riduzione del pignoramento, rimedio rispetto al quale il giudice riteneva proponibile soltanto l’opposizione agli atti esecutivi. Successivamente il ricorrente aveva chiesto la correzione dell’errore materiale ex art. 287 c.p.c., ma il rimedio era stato dichiarato inammissibile. In quel contesto il Tribunale aveva anche revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per colpa grave, sulla base della ritenuta temerarietà della richiesta di correzione. Contro la successiva ordinanza resa sull’opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 il ricorrente deduceva: 1) motivazione apparente e violazione dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che il giudice non aveva considerato il travisamento processuale emerso anche da atti di archiviazione; 2) violazione del principio di ragionevolezza, perché la revoca del patrocinio derivava da un errore creato dallo stesso collegio; 3) violazione dell’obbligo del giudice di dare giustizia e mancata applicazione dell’art. 15 D.Lgs. n. 150/2011, per non avere il giudice acquisito gli atti necessari e rimosso gli effetti della precedente decisione errata.
La decisione
La Corte ha ritenuto assorbente il rilievo che l’opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 non poteva essere proposta, perché il ricorrente era già stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento esecutivo e tale ammissione, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. n. 115/2002, si estende anche alle procedure derivate e accidentali connesse, comprese quelle relative alla revoca del beneficio. Ha quindi cassato senza rinvio l’ordinanza impugnata ai sensi dell’art. 382, terzo comma, c.p.c., dichiarando improponibile la causa di opposizione alla revoca. Nulla è stato disposto sulle spese, perché le parti intimate non hanno svolto difese.
Norme richiamate
sospensione della procedura esecutiva immobiliare
richiamato come base dell’istanza originaria di sospensione dell’esecuzione
richiamato quale rimedio di reclamo avverso il provvedimento sull’istanza esecutiva; il Collegio ha ritenuto che il provvedimento del 18-20.6.2012 fosse quello realmente impugnabile
richiamato per l’istanza di correzione dell’asserito errore materiale; la Corte valorizza il dato che tale istanza non mutava il regime di ammissibilità della successiva opposizione al patrocinio
la revoca dell’ammissione può essere disposta per colpa grave; nel caso concreto era stata disposta dal Tribunale per la ritenuta manifesta inammissibilità/temerarietà dell’iniziativa processuale
richiamato nel procedimento promosso dal difensore per la liquidazione del compenso
indica il mezzo di opposizione avverso il provvedimento di revoca; la Corte afferma però che, nel caso concreto, non era proponibile perché la controversia era già coperta dall’ammissione originaria
art. 75, primo comma, D.P.R. n. 115/2002
l’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse
norma decisiva: l’ammissione si estende anche ai procedimenti ancillari e non richiede una nuova e autonoma riammissione per ogni fase o procedimento connesso, incluso quello di opposizione alla revoca
art. 136, terzo comma, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per escludere che l’efficacia retroattiva della revoca impedisca la prosecuzione del ragionamento sull’estensione del patrocinio alle procedure connesse
invocato dal ricorrente per lamentare il mancato rilievo di un atto di archiviazione prodotto in causa
invocato dal ricorrente per sostenere che il giudice avrebbe dovuto acquisire gli atti e i documenti necessari
primo comma; secondo comma
richiamato per dichiarare inammissibile il deposito documentale effettuato dalla parte personalmente in cassazione
indicato per la trattazione camerale del ricorso
art. 366, secondo comma, c.p.c.
richiamato in relazione alla comunicazione della nuova adunanza camerale
base della cassazione senza rinvio, poiché la causa non poteva essere proposta
Massime di principio
- L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera per ogni grado, fase e per tutte le procedure derivate o accidentali connesse al processo principale; pertanto copre anche i rimedi e le opposizioni incidentali che siano direttamente collegati alla tutela dell’interesse del patrocinato.
- Quando il patrocinio a spese dello Stato è già stato concesso nel procedimento principale, non è necessaria una nuova e autonoma ammissione per resistere alla revoca del beneficio nel medesimo contesto processuale, se la controversia è una fase o procedura connessa.
- Se un’opposizione è proposta contro un provvedimento che, per legge, non richiede una distinta ammissione al patrocinio perché già ricompreso nell’ammissione originaria, il giudice deve dichiararne l’improponibilità e cassare senza rinvio il provvedimento che abbia deciso nel merito.
- La revoca del patrocinio per colpa grave non consente di elidere l’effetto estensivo dell’ammissione già riconosciuta per le fasi e procedure connesse al processo in cui il beneficio è stato concesso.
- In cassazione la parte non può svolgere attività difensiva personale né depositare documenti fuori dai casi consentiti dall’art. 372 c.p.c.; gli atti irritualmente prodotti sono inammissibili.
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