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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33589/2026 del 15/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputati)

La controversia

La sentenza impugnata è stata pronunciata dalla Corte di appello di Milano in sede di rinvio, dopo un precedente annullamento della Cassazione, nell’ambito di un procedimento relativo a una pluralità di condotte riconducibili all’infiltrazione della ’ndrangheta in Lombardia, al traffico di stupefacenti, ad attività estorsive e intimidatorie e al controllo di attività economiche. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione contestando, principalmente, il mancato riconoscimento o il giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche, la motivazione sulla recidiva e sulla pena, l’inosservanza del mandato rescindente, la prova della partecipazione associativa, l’applicazione di aggravanti, l’effetto estensivo dell’impugnazione di coimputati, la violazione del divieto di reformatio in peius e, in un caso, la mancata riduzione per il rito abbreviato. Belcastro ha dedotto l’erroneità del diniego delle attenuanti generiche, la loro valutazione standardizzata, il doppio utilizzo del precedente penale e l’applicazione meccanica della recidiva. Chindamo ha contestato il diniego delle attenuanti, la quantificazione della pena e il bilanciamento con l’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990. Consagra ha censurato il passaggio delle attenuanti generiche da prevalenti a equivalenti rispetto alle aggravanti. Garieri ha contestato l’ammissibilità e il merito dell’impugnazione del pubblico ministero e il giudizio di bilanciamento. Mandaglio Giuseppe ha dedotto l’omessa motivazione sulla partecipazione associativa, il travisamento delle intercettazioni, la mancata correlazione tra cessione di stupefacenti e associazione, la violazione dei principi di correlazione tra accusa e sentenza e il diniego delle attenuanti. Mandaglio Roberto ha contestato la recidiva reiterata infraquinquennale e il relativo giudizio di pericolosità. Palmieri Alessandro e Palmieri Vincenzo hanno censurato il diniego delle attenuanti generiche. Pesce ha contestato il giudizio di bilanciamento. Primerano ha dedotto l’omessa considerazione della giovane età e del comportamento post delictum. Salerni Antonio e Salerni Attilio hanno contestato il diniego delle attenuanti e la motivazione sulla recidiva. Scarfò ha contestato il diniego delle attenuanti e la determinazione della pena. Stillitano ha invocato l’effetto estensivo dell’impugnazione dei coimputati Palmieri quanto all’aggravante di cui all’art. 416-bis, comma 6, c.p. Valenzisi Antonio ha contestato la qualificazione della condotta come tentata estorsione, l’aggravante del metodo mafioso e il mancato scomputo della riduzione per il rito. Valenzisi Massimo ha contestato il giudizio di equivalenza tra attenuanti e aggravanti. Valenzisi Roberto ha dedotto il diniego delle attenuanti e la violazione del divieto di reformatio in peius nella determinazione degli aumenti per la continuazione.

La decisione

La Corte ha rigettato i ricorsi di Belcastro Michelangelo, Chindamo Antonino, Consagra Carmela, Garieri Domenico, Mandaglio Roberto, Palmieri Alessandro, Palmieri Vincenzo, Pesce Mirko, Primerano Alex, Salerni Antonio, Salerni Attilio, Scarfò Giuseppe, Valenzisi Antonio e Valenzisi Massimo, condannandoli al pagamento delle spese processuali. Ha annullato con rinvio la sentenza nei confronti di Mandaglio Giuseppe, limitatamente alla partecipazione all’associazione per delinquere di cui al capo 104, rilevando che la Corte di appello non aveva spiegato concretamente come le intercettazioni dimostrassero l’inserimento organico nel sodalizio né si era confrontata con l’imputazione e con il mandato rescindente. Ha annullato con rinvio la sentenza nei confronti di Stillitano Domenico, limitatamente alla verifica dell’effetto estensivo dell’impugnazione dei coimputati e all’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis, comma 6, c.p., poiché la natura oggettiva della circostanza imponeva di verificare la posizione del coimputato alla luce dell’esclusione dell’aggravante pronunciata per altri concorrenti. Ha annullato con rinvio la sentenza nei confronti di Valenzisi Roberto, limitatamente alla determinazione degli aumenti di pena per la continuazione, perché la Corte di appello aveva aumentato l’incremento relativo ai reati satellite rispetto a quello stabilito in primo grado, in assenza di impugnazione del pubblico ministero sul punto, violando il divieto di reformatio in peius. La Corte ha ritenuto legittimo il diniego o il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche quando sorretto da motivazione individualizzata, anche basata su uno o più elementi dell’art. 133 c.p.; ha escluso che sia necessaria una motivazione rafforzata per il diverso apprezzamento, in appello, di circostanze incidenti soltanto sul trattamento sanzionatorio; ha confermato i criteri di valutazione concreta della recidiva e la possibilità di utilizzare il medesimo precedente penale per istituti diversi senza violare il ne bis in idem sostanziale. Quanto alla parte civile, ha dichiarato nulla sulle spese, poiché la pronuncia non incideva sulle statuizioni civili e dall’eventuale accoglimento dei ricorsi non sarebbe derivato alcun pregiudizio alla parte civile.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche

    La concessione richiede elementi positivi, oggettivi o soggettivi, riferiti al fatto concreto e alla personalità dell’imputato; non può essere utilizzata per correggere una sproporzione astratta dei minimi edittali.

  • art. 69 c.p.

    Giudizio di comparazione fra circostanze

    Il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se arbitrario, illogico o privo di adeguata motivazione.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva richiede una verifica concreta della maggiore riprovevolezza e pericolosità, considerando natura, omogeneità, gravità e distanza temporale dei precedenti e del nuovo reato.

  • art. 133 c.p.

    Criteri di valutazione della gravità del reato e della capacità a delinquere

    Costituisce parametro per attenuanti generiche, recidiva, bilanciamento e commisurazione della pena; può essere sufficiente il richiamo agli elementi ritenuti preponderanti.

  • art. 416-bis, comma 6, c.p.

    Aggravante relativa all’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa per conseguire o mantenere il controllo di attività economiche

    La circostanza ha natura oggettiva ed è riferita all’attività dell’associazione; l’effetto estensivo impone di verificarne la ricorrenza anche per il coimputato non beneficiario dell’impugnazione.

  • art. 59, comma 2, c.p.

    Circostanze aggravanti valutabili a carico dell’agente

    La circostanza oggettiva è valutabile a carico del singolo se conosciuta, ignorata per colpa o erroneamente ritenuta esistente per colpa.

  • art. 70 c.p.

    Circostanze oggettive e soggettive

    La natura oggettiva dell’aggravante incide sulla sua riferibilità ai concorrenti nel reato.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti

    La pena può essere determinata sotto la media edittale con motivazione non analitica, purché la sentenza renda comprensibili i criteri utilizzati.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti

    La partecipazione richiede l’inserimento organico e stabile nel sodalizio, con coscienza e volontà di contribuire al mantenimento dell’associazione e alla realizzazione del fine comune.

  • art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990

    Aggravante relativa all’ingente quantità di sostanze stupefacenti

    Se le attenuanti generiche sono escluse, non vi è un giudizio di bilanciamento da compiere con l’aggravante.

  • art. 110 c.p.

    Concorso di persone nel reato

    Richiamato per la posizione di un imputato condannato quale concorrente nelle condotte relative agli stupefacenti.

  • art. 587 c.p.p.

    Effetto estensivo dell’impugnazione

    L’accoglimento di un motivo non esclusivamente personale giova al coimputato nella medesima posizione, anche se non ha impugnato lo specifico punto, per evitare disarmonie di trattamento.

  • art. 580 c.p.p.

    Conversione del ricorso in appello

    Il giudice del rinvio deve verificare l’ammissibilità dell’impugnazione convertita secondo i parametri propri del ricorso per cassazione e, superato il giudizio rescindente, decidere nel merito devoluto.

  • art. 627 c.p.p.

    Il giudice di rinvio deve rispettare il principio di diritto e i limiti tracciati dalla sentenza rescindente, esaminando le questioni devolute.

  • art. 597 c.p.p.

    Divieto di reformatio in peius

    In assenza di specifica impugnazione del pubblico ministero, la posizione favorevole acquisita dall’imputato non può essere peggiorata, anche quanto agli aumenti per la continuazione.

  • art. 442 c.p.p.

    La deduzione della mancata riduzione per il rito deve essere autosufficiente e documentata, consentendo alla Corte di verificare il presupposto fattuale.

  • art. 125 c.p.p.

    Obbligo di motivazione dei provvedimenti

    La motivazione sulla pena e sulle circostanze deve essere sufficiente e logicamente comprensibile, secondo il livello di discrezionalità esercitato.

  • art. 606 c.p.p.

    Motivi di ricorso per cassazione

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione non consente una nuova valutazione del merito, ma riguarda completezza, correttezza logica e coerenza dell’iter argomentativo.

  • art. 521 c.p.p.

    Correlazione tra imputazione e sentenza

    La decisione non può fondare la responsabilità su una condotta diversa da quella contestata senza rispettare i limiti della correlazione.

  • art. 522 c.p.p.

    Nullità per difetto di correlazione

    Richiamato in relazione alla dedotta divergenza tra condotta contestata e condotta valorizzata nella decisione.

  • art. 629 c.p.

    La finalità di profitto personale o di soddisfacimento di un interesse proprio distingue la condotta estorsiva dall’agire esclusivamente per tutelare il diritto altrui.

  • art. 56 c.p.

    Richiamato per la qualificazione della condotta di Valenzisi come tentata estorsione.

  • art. 3 Cost.

    Principio di uguaglianza e ragionevolezza

    Le attenuanti generiche possono contribuire all’adeguamento della pena al disvalore concreto, ma non possono essere usate per correggere una sproporzione astratta dei minimi edittali.

  • art. 27, comma 3, Cost.

    Finalità rieducativa della pena

    La congruità della pena rispetto al caso concreto è collegata alla finalità rieducativa, ma il suo perseguimento passa dalla valutazione individualizzata prevista dalla legge.

Massime di principio

  • Le attenuanti generiche non possono essere concesse in modo generalizzato o astratto per correggere la ritenuta sproporzione dei minimi edittali; richiedono una valutazione individualizzata di elementi positivi riferiti al fatto concreto o alla personalità dell’imputato.
  • Il diniego delle attenuanti generiche non richiede una motivazione rafforzata solo perché il giudice di appello si discosta dalla decisione di primo grado sul trattamento sanzionatorio; è sufficiente una motivazione non illogica fondata sugli elementi ritenuti decisivi ai sensi dell’art. 133 c.p.
  • Nel giudizio sulle attenuanti generiche il giudice non deve esaminare analiticamente ogni elemento favorevole dedotto dalla difesa, quando indichi uno o più fattori prevalenti idonei a giustificare il diniego o il giudizio di equivalenza.
  • Lo stesso precedente penale può essere valorizzato sia per il diniego delle attenuanti generiche sia per la recidiva, poiché il divieto di ne bis in idem sostanziale non impedisce l’utilizzazione del medesimo fatto per istituti giuridici diversi, purché ciascuna valutazione abbia una distinta funzione.
  • La recidiva reiterata può essere applicata senza una previa dichiarazione giudiziale di recidiva semplice, purché la contestazione sia specifica e il giudice accerti concretamente che i precedenti e il nuovo reato esprimano una maggiore pericolosità e un rafforzamento della determinazione criminosa.
  • La partecipazione a un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti richiede l’accertamento dell’inserimento organico e stabile nel sodalizio e della coscienza e volontà di contribuire al mantenimento dell’associazione e alla realizzazione del fine comune; il mero richiamo a intercettazioni non interpretate in concreto non è sufficiente.
  • Il giudice di rinvio deve conformarsi puntualmente al principio di diritto e ai temi indicati dalla sentenza rescindente, confrontandosi con le specifiche censure e motivando in modo autonomo sulle questioni devolute.
  • L’effetto estensivo dell’impugnazione opera in favore del coimputato quando il motivo accolto non è esclusivamente personale e riguarda una circostanza riferibile oggettivamente al reato o all’attività associativa; il giudice deve quindi verificare la posizione del coimputato alla luce dell’esito favorevole ottenuto dall’impugnante.
  • Il divieto di reformatio in peius impedisce, in assenza di impugnazione del pubblico ministero sul punto, di aumentare nel giudizio di appello gli incrementi di pena per i reati satellite rispetto a quelli stabiliti dal primo giudice.
  • Quando la pena è determinata al di sotto della media edittale, non è necessaria una motivazione analitica sui singoli criteri dell’art. 133 c.p., purché la decisione nel suo complesso renda comprensibili le ragioni della quantificazione.
  • La valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate e del contesto comunicativo è riservata al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o applicazione di criteri interpretativi inaccettabili.
  • La deduzione della mancata riduzione della pena per il giudizio abbreviato è inammissibile per difetto di autosufficienza se il ricorrente non produce o non indica in modo verificabile la sentenza presupposta e il suo effettivo rito di definizione.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazioneEstorsioneSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonioStupefacentiProcesso penale
SottomaterieAssociazione finalizzata al trafficoLieve entità
IstitutiConcorso di personeContinuazioneRecidivaNe bis in idemOnere della prova

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