Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17658/2022 del 31/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

Un professionista aveva chiesto l'insinuazione al passivo della società in amministrazione straordinaria per il compenso maturato per l'attività svolta in relazione a una procedura di concordato preventivo con riserva, oltre che per i successivi adempimenti compiuti fino all'apertura della procedura maggiore. Il giudice delegato aveva riconosciuto solo una somma inferiore, con privilegio ex art. 2751-bis c.c., escludendo la prededuzione richiesta. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione ex art. 98 l.fall., ritenendo che le prestazioni non fossero state effettivamente espletate oltre il mero deposito della domanda di concordato 'in bianco', che la procedura concordataria non fosse mai giunta a un minimo stadio di apertura per mancanza di proposta e piano, e che il criterio convenzionale di liquidazione non fosse applicabile a prestazioni solo parziali e poi svolte in un diverso contesto concorsuale. Nel ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: 1) violazione degli artt. 111, comma 2, e 161, comma 7, l.fall., sostenendo che la prededuzione spettasse per la funzionalità dell'attività alla procedura prenotativa e per gli atti compiuti dopo il deposito della domanda; 2) violazione degli artt. 2233, 1367 e 1375 c.c. e dell'art. 1 DM 55/2014, lamentando la mancata applicazione dell'accordo sul compenso e la sua sostituzione con i parametri tariffari; 3) violazione dell'art. 111 Cost., degli artt. 88 e 115 c.p.c. e dell'art. 99 l.fall. per il diniego di mezzi istruttori in opposizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la tesi della prededuzione: ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui il credito del professionista è prededucibile solo se la prestazione, anteriore o posteriore alla domanda, sia funzionale alle finalità della procedura di concordato e il debitore sia poi ammesso alla procedura, con conseguente consecuzione tra procedure. Nel caso concreto, la procedura di concordato non era mai stata aperta, non essendo stata neppure presentata la proposta e il piano, e il debitore aveva optato direttamente per l'amministrazione straordinaria; difettava quindi il presupposto della consecuzione e della funzionalità ai fini della prededuzione. La censura fondata sull'art. 161, comma 7, l.fall. è stata inoltre dichiarata inammissibile per novità e difetto di autosufficienza, poiché la questione non risultava trattata nel provvedimento impugnato e il ricorrente non aveva indicato compiutamente dove e come l'avesse dedotta nel merito. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato l'inammissibilità, osservando che il Tribunale aveva motivato in modo congruo l'inapplicabilità del parametro contrattuale del 0,5% del passivo perché riferito solo ad attività svolte integralmente in funzione del concordato preventivo, non a prestazioni solo parzialmente eseguite o rese in altra procedura; le censure miravano in realtà a una diversa interpretazione dell'accordo e a una nuova valutazione dei fatti. Il terzo motivo è stato assorbito perché subordinato all'accoglimento del secondo. Le spese sono state compensate per metà per la novità e complessità della questione sulla prededuzione, e per il restante 50% poste a carico del ricorrente; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 2, l.fall.

    La prededuzione richiede la funzionalità del credito alle finalità della procedura e, nel caso di professionisti, la prestazione deve inserirsi in una consecuzione tra procedure, non essendo sufficiente il mero deposito della domanda di concordato con riserva se la procedura non viene aperta.

  • art. 161, comma 6, l.fall.

    Il ricorso con riserva è richiamato come fase iniziale della procedura prenotativa, ma nel caso concreto non è bastato a fondare la prededuzione perché mancavano proposta e piano.

  • art. 161, comma 7, l.fall.

    La censura relativa agli atti legalmente compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda è stata dichiarata inammissibile per novità e difetto di autosufficienza.

  • art. 163 l.fall.

    L'ammissione del debitore alla procedura è indicata come presupposto per riconoscere la funzionalità della prestazione del professionista alle finalità concordatarie.

  • art. 98 l.fall.

    Disciplina l'opposizione allo stato passivo proposta dal professionista avverso il decreto di ammissione del credito in misura inferiore.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in tema di ragionevole durata e contraddittorio, ma il motivo relativo alle prove è stato assorbito.

  • art. 88 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla mancata ammissione dei mezzi istruttori.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla mancata ammissione dei mezzi istruttori.

  • art. 99 l.fall.

    Invocato dal ricorrente in relazione al giudizio di opposizione allo stato passivo e alla fase istruttoria.

  • art. 2233 c.c.

    Il compenso professionale può essere pattuito dalle parti; in mancanza, o se il patto non è applicabile al caso concreto, si ricorre ai parametri/alle tariffe.

  • art. 1367 c.c.

    Invocato per sostenere una interpretazione dell'accordo idonea a conservarne l'efficacia anche oltre il solo concordato preventivo.

  • art. 1375 c.c.

    Invocato per sostenere una lettura dell'accordo conforme a buona fede nell'esecuzione del rapporto.

  • art. 1 DM n. 55/2014

    Richiamato quale parametro di liquidazione del compenso professionale in assenza di un accordo applicabile.

  • art. 2751-bis c.c.

    Il giudice delegato ha riconosciuto il credito con privilegio professionale, ma non in prededuzione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma sul procedimento in camera di consiglio richiamata per la memoria difensiva.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il credito del professionista incaricato di assistere il debitore nell'accesso a una procedura concorsuale è prededucibile solo se la prestazione è funzionale, secondo un giudizio ex ante, alle finalità della procedura e se vi sia effettiva consecuzione tra procedure; non basta il mero deposito di una domanda di concordato con riserva se la procedura non viene aperta o non raggiunge lo stadio dell'ammissione.
  • La consecuzione tra procedure concorsuali richiede un effettivo nesso di continuità tra una procedura e la successiva, tale da giustificare il trasferimento della prededuzione; se il debitore opta direttamente per un diverso percorso concorsuale, il presupposto della consecuzione viene meno.
  • In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove non esaminate dal giudice di merito, salvo quelle rilevabili d'ufficio; la parte deve indicare specificamente dove e come la questione sia stata dedotta nei gradi precedenti, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • Quando il giudice di merito interpreta un accordo sul compenso professionale e ne esclude l'applicazione al caso concreto perché riferito a una prestazione diversa o solo parzialmente eseguita, la censura di legittimità non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del fatto o in una diversa interpretazione del contratto, se non si denuncia un vero vizio di legge o di motivazione nei limiti consentiti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoInadempimentoImpugnazioniMandato
RamiFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioniProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.