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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25542/2026 del 18/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva stipulato con atto pubblico del 28 novembre 2014 un contratto di mantenimento, trasferendo alla figlia titoli obbligazionari per complessivi euro 1.322.165 in cambio di prestazioni di assistenza morale e materiale per tutta la vita del beneficiario. L’Agenzia delle Entrate aveva liquidato una maggiore imposta di registro, applicando l’aliquota proporzionale del 3% sul valore dei titoli; l’importo indicato nella sentenza è euro 39.510, mentre nella motivazione si menziona anche la liquidazione di euro 39.500. La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 3575/2019 depositata il 17 giugno 2019, aveva accolto l’appello dell’Agenzia e respinto il ricorso del contribuente contro l’avviso di liquidazione. Il contribuente ha proposto sei motivi di ricorso per cassazione: (1) violazione degli artt. 20, 21 e 43 del d.P.R. n. 131/1986 e degli artt. 9 e 11 della tariffa, sostenendo che fosse dovuta l’imposta fissa anziché quella proporzionale; (2) violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000, per asserita insufficienza della motivazione dell’avviso; (3) omessa pronuncia sulle eccezioni relative al contraddittorio endoprocedimentale e alla notificazione degli atti tributari; (4) violazione dei principi e delle norme sul contraddittorio e sulla cooperazione tra fisco e contribuente; (5) invalidità della notificazione dell’avviso per mancata compilazione della relazione di notifica; (6) omesso esame del fatto decisivo costituito dall’asserita invalidità della notificazione. L’Agenzia delle Entrate ha resistito e proposto ricorso incidentale condizionato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il primo motivo: il contratto scambiava una prestazione assistenziale di fare con la cessione di titoli, entrambe patrimoniali; la base imponibile è determinata dall’art. 43 del d.P.R. n. 131/1986 e l’imposta proporzionale del 3% deriva dall’art. 9 della tariffa, mentre l’art. 11, relativo alla negoziazione di titoli e ad altre fattispecie soggette a imposta fissa, non è applicabile. È stato rigettato anche il secondo motivo, poiché l’avviso indicava i presupposti di fatto e giuridici della pretesa, consentendo al contribuente di conoscerne l’an e il quantum e di difendersi. Quanto ai motivi dal terzo al sesto, esaminati congiuntamente, la Corte ha rilevato che la CTR non aveva pronunciato sulle eccezioni, ma ha deciso direttamente le questioni, non essendo necessari accertamenti di fatto: per l’imposta di registro, tributo non armonizzato, non sussiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale in assenza di una specifica previsione normativa; inoltre, l’eventuale vizio della notificazione per mancata compilazione della relata era sanato dal raggiungimento dello scopo, avendo il contribuente ricevuto l’avviso e proposto tempestiva impugnazione. Il ricorso incidentale condizionato dell’Agenzia è rimasto assorbito. Il contribuente è stato condannato a rifondere all’Agenzia le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.300 oltre spese prenotate a debito. La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 43 d.P.R. n. 131/1986

    La norma è, infatti, specificamente diretta ad individuare la base imponibile di quei contratti, come quello in esame, in cui il sinallagma ha ad oggetto un obbligo di fare ed uno di dare, come d’altronde riconosce lo stesso ricorrente (cfr. pg. 10 ricorso), salvo poi erroneamente combinarlo col disposto dell’art. 11 Tariffa- Parte 1 allegata al cit. d.P.R., che, disciplinando ipotesi di tassazione in misura fissa, è logicamente incompatibile con l’art. 43, riferibile ai soli casi di imposizione proporzionale.

    Per i contratti che scambiano un’obbligazione di fare con la cessione di un bene, l’art. 43 individua la base imponibile per l’imposizione proporzionale; non va combinato con la disciplina dell’imposta fissa dell’art. 11 della tariffa.

  • art. 9 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986

    Ciò posto, l’aliquota applicabile è fissata dall’art. 9 Tariffa- Parte 1 allegata al cit. d.P.R., il quale prevede che gli “atti aventi ad oggetto prestazioni patrimoniali” “diversi da quelli altrove indicati” siano soggetti ad imposizione fiscale nella misura del 3%.

    Il contratto di mantenimento patrimoniale non specificamente assoggettato a una diversa aliquota è soggetto all’imposta di registro proporzionale del 3%.

  • art. 11 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986

    Tale norma non è, quindi, applicabile al contratto in esame, il quale non ha ad oggetto la negoziazione di titoli (regolata, ai fini dell’imposta di registro, dall’art. 11), ma “l’assunzione di una obbligazione di fare in corrispettivo della cessione di un bene”, specificamente disciplinata dall’art. 43 d.P.R. n. 131/1986.

    La previsione relativa agli atti di negoziazione di titoli e alle fattispecie soggette a imposta fissa non si applica quando i titoli sono trasferiti come corrispettivo di un’obbligazione di fare.

  • art. 7 legge n. 212/2000

    La motivazione dell'atto impositivo, presidiata dalla legge 27 luglio 2002, n. 212, articolo 7, ha la funzione di mettere il contribuente in grado di conoscere l'an ed il quantum della pretesa tributaria (Cass. 6325/2023).

    La motivazione dell’atto impositivo deve consentire al contribuente di conoscere l’esistenza e l’entità della pretesa tributaria.

  • art. 12, comma 7, legge n. 212/2000

    Va, dunque, esclusa, in difetto di apposita specifica previsione normativa, la sussistenza, in tema di imposta di registro, di un obbligo di contradditorio endoprocedimentale.

    In materia di imposta di registro, in assenza di una specifica disposizione, non sussiste un obbligo generale di contraddittorio preventivo; la garanzia dell’art. 12, comma 7, non si estende in via generale alle verifiche a tavolino.

  • art. 156, terzo comma, c.p.c.

    Quanto poi al vizio di notifica dell’avviso di liquidazione, per omessa compilazione della relata di notifica, è dirimente la considerazione che l’asserito vizio di notificazione risulta sanato ai sensi dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., giacché il contribuente ha dimostrato di aver ricevuto l'atto, avendo provveduto alla sua tempestiva impugnazione (Cass. 8601/2025).

    Il vizio della notificazione è sanato per raggiungimento dello scopo quando il destinatario ha ricevuto l’atto e lo ha tempestivamente impugnato.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel contratto di mantenimento in cui l’assistenza vitalizia è scambiata con la cessione di un bene, il sinallagma comprende un’obbligazione di fare e una prestazione di dare, entrambe di carattere patrimoniale. Ai fini dell’imposta di registro, la base imponibile è individuata dall’art. 43 del d.P.R. n. 131/1986 e, quando non ricorre una diversa previsione tariffaria, si applica l’aliquota proporzionale del 3% prevista dall’art. 9 della tariffa.
  • La disposizione tariffaria sull’imposta fissa relativa alla negoziazione di titoli non si applica quando i titoli sono ceduti quale corrispettivo di un’obbligazione di fare: in tale ipotesi l’oggetto del contratto è lo scambio patrimoniale, non la negoziazione dei titoli in sé.
  • La motivazione dell’atto impositivo è sufficiente se indica gli elementi soggettivi e oggettivi della pretesa e i fatti e le ragioni giuridiche che la giustificano in modo da consentire al contribuente di conoscerne l’an e il quantum e di esercitare effettivamente il diritto di difesa; l’effettiva sussistenza dei fatti e la loro idoneità a fondare la pretesa sono questioni da trattare nell’impugnazione.
  • Per i tributi non armonizzati, compresa l’imposta di registro, non opera un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale in assenza di una specifica previsione normativa; l’art. 12, comma 7, dello statuto del contribuente non si estende in via generale agli accertamenti svolti a tavolino.
  • La notificazione tributaria affetta da un vizio formale è sanata per raggiungimento dello scopo quando il contribuente dimostra di avere ricevuto l’atto e lo impugna tempestivamente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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