Cassazione Civile, Ordinanza n. 19987/2022 del 21/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La controversia nasce dall'insinuazione al passivo di un credito fondato su decreto ingiuntivo. In sede di verifica tempestiva il credito era stato già ammesso al passivo con collocazione chirografaria, conformemente alla richiesta dell'istante. Successivamente la stessa creditrice ha presentato una nuova domanda di ammissione per il medesimo importo, chiedendo però il riconoscimento del privilegio ex art. 2855 c.c. e sostenendo che, con l'accoglimento della nuova istanza, la precedente ammissione dovesse intendersi rinunciata. Il giudice delegato ha dichiarato inammissibile la nuova domanda. Il tribunale, investito dell'opposizione, ha confermato l'inammissibilità ritenendo che esistesse un giudicato endofallimentare preclusivo del riesame di questioni già decise; ha inoltre rilevato che la rinuncia non era stata formalmente effettuata e, comunque, era condizionata all'accoglimento della nuova domanda, quindi inammissibile. In cassazione la ricorrente ha denunciato falsa applicazione dell'art. 310 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 94, 96 e 101 l. fall., sostenendo che l'ammissione al passivo non avrebbe natura di cosa giudicata sostanziale e che, pertanto, sarebbe possibile rinunciare all'ammissione favorevole per riproporre la domanda in via tardiva al fine di ottenere il privilegio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la decisione del tribunale era sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a giustificare il rigetto dell'opposizione; il motivo di ricorso attaccava soltanto una di esse, senza censurare gli ulteriori argomenti relativi alla mancata formale rinuncia e all'inammissibilità della rinuncia condizionata. Per questo, secondo il principio per cui l'omessa impugnazione di una rationes autonoma rende inammissibile la censura per difetto di interesse, il ricorso è stato respinto come inammissibile. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. Non vi è stata regolazione delle spese, poiché la procedura intimata non si è costituita.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere che l'accertamento nel passivo fallimentare non integrerebbe giudicato sostanziale sul rapporto, ma la Corte non entra nel merito della tesi perché il motivo è inammissibile per altra ragione processuale.
evocati dal ricorrente a sostegno della possibilità di riproporre l'insinuazione e rinunciare alla precedente ammissione; il testo non sviluppa una specifica interpretazione sostanziale di tali norme.
norma richiamata dalla parte ricorrente quale base del privilegio richiesto nella nuova insinuazione al passivo.
richiamato in relazione al deposito della memoria da parte del ricorrente nel procedimento camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando una decisione di merito è fondata su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla, il ricorso per cassazione deve censurare tutte le rationes; l'omissione di una sola determina l'inammissibilità del motivo per difetto di interesse, perché la motivazione non impugnata resta idonea a mantenere fermo il decisum.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la censura che intenda contestare l'inammissibilità di una nuova insinuazione deve confrontarsi con tutte le basi argomentative della decisione impugnata, non potendo limitarsi a colpire solo una delle preclusioni poste dal giudice di merito.
- La rinuncia alla precedente domanda o al precedente assetto di ammissione deve risultare in modo formale e non può essere meramente condizionata all'accoglimento della nuova domanda, se la condizione è incompatibile con la logica dell'atto di rinuncia come atto unilaterale e attuale.
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