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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00844/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2009. In primo grado il contribuente aveva ottenuto un accoglimento solo parziale; in appello l'Agenzia delle entrate aveva ottenuto riforma della decisione. La CTR ha ritenuto che il credito IVA non fosse stato richiesto come rimborso nella dichiarazione, ma indicato come credito da portare in compensazione, con conseguente applicazione del termine decadenziale biennale di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992. Il ricorrente ha proposto due motivi per cassazione: con il primo ha denunciato violazione del principio di non contestazione, sostenendo che il credito sarebbe stato di fatto riconosciuto dall'Amministrazione, la quale non aveva attivato la procedura di liquidazione; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, contestando l'affermazione della decadenza e sostenendo che il credito, pur erroneamente indicato nel quadro RX come da compensare, poteva essere comunque chiesto a rimborso.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il secondo motivo, ritenendo corretta la qualificazione operata dalla CTR: la domanda di rimborso del credito IVA è distinta dalla domanda di compensazione e, quando il contribuente indica il credito solo come da compensare e non manifesta inequivocamente la volontà di ottenerne il rimborso, non si applica il termine ordinario decennale di prescrizione ma il termine di decadenza biennale previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, salvo ipotesi eccezionali non ricorrenti nel caso concreto. Poiché la decadenza dal diritto al rimborso era già accertata, il primo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso è stato quindi rigettato. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione dell'Agenzia delle entrate; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto

    È richiamato come norma processuale che consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    termine di decadenza biennale

    La Corte ribadisce che, quando il credito IVA è richiesto in compensazione e non emerge in modo inequivoco una volontà di rimborso, si applica il termine di decadenza biennale per la domanda di rimborso.

  • art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992

    termine di decadenza biennale

    La domanda di rimborso del credito IVA, se non formulata in modo espresso e inequivoco, resta soggetta al termine decadenziale biennale.

  • art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012

    ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato quale fonte dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.

Massime di principio

  • La domanda di rimborso del credito IVA è distinta dalla domanda di compensazione: l'indicazione del credito come importo da compensare non equivale, di per sé, a una richiesta di rimborso.
  • Se il contribuente non manifesta in modo inequivoco nella dichiarazione la volontà di ottenere il rimborso del credito IVA, la pretesa è soggetta al termine di decadenza biennale previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992.
  • La mancata attivazione da parte dell'Amministrazione finanziaria di una procedura di liquidazione non comporta, da sola, il riconoscimento del credito vantato dal contribuente.
  • Quando la questione pregiudiziale è definita in senso sfavorevole al ricorrente, gli ulteriori motivi restano assorbiti.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione proposto dopo il 30 gennaio 2013, può essere dichiarata la debenza dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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