Cassazione Civile, Ordinanza n. 29752/2025 del 11/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 per debito Ires dell’anno 2013. La società sosteneva di aver realizzato nel 2009 un impianto fotovoltaico e di avere diritto sia alla tariffa incentivante del cd. II Conto Energia sia ai benefici fiscali della cd. Tremonti ambiente, inizialmente non richiesti per incertezza sulla cumulabilità dei due regimi. Dopo il chiarimento sopravvenuto con il d.m. 5 luglio 2012, la contribuente aveva riliquidato le dichiarazioni del quadriennio 2009-2013 e presentato una dichiarazione integrativa per il 2012, con conseguente emersione di perdite da riportare all’anno successivo. La CTP aveva respinto il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l’appello, ritenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto verificare nel merito la spettanza del beneficio e che la società l’avesse dimostrata con perizia tecnica. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: omesso esame della pretesa definitività della cartella riferita al 2012; violazione delle norme sulla Tremonti ambiente, sulla rettifica delle dichiarazioni e sul rimborso/integrazione, sostenendo che il beneficio non fosse più azionabile per mancata richiesta tempestiva e che non vi fosse errore emendabile né incertezza normativa; violazione dell’onere della prova, assumendo che la perizia di parte non bastasse a provare i presupposti dell’agevolazione; violazione dei limiti di cumulabilità tra detassazione ambientale e incentivi del II Conto Energia, perché il limite del 20% sarebbe stato applicato in modo errato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR non aveva ignorato l’esistenza della precedente cartella relativa al 2012, ma l’aveva considerata nel proprio percorso argomentativo. Ha ritenuto infondato il secondo motivo affermando che, nel caso di specie, la contribuente poteva emendare la dichiarazione e presentare dichiarazione integrativa per far valere il beneficio fiscale, trattandosi di agevolazione fruibile mediante variazione in diminuzione e non essendo preclusa dalla mancata originaria indicazione in dichiarazione. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la censura non riguardava realmente la ripartizione dell’onere della prova ex art. 2697 c.c., ma la valutazione del materiale probatorio, e la CTR aveva comunque correttamente ritenuto assolto l’onere probatorio dal contribuente. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo perché la questione sui limiti di cumulabilità non risultava dedotta in appello e non era rilevabile d’ufficio. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese a carico dell’Agenzia.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
richiamato come base del controllo formale che ha originato la cartella di pagamento
art. 6, commi 13-19, L. n. 388/2000
indicato come disciplina della cd. Tremonti ambiente, agevolazione fiscale di cui la società rivendicava la spettanza
art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. n. 322/1998
le dichiarazioni annuali sono emendabili/integrabili; il termine del comma 8-bis rileva per l’utilizzo del credito in compensazione, non per la tutela del contribuente che voglia evitare un maggior debito d’imposta non dovuto
richiamato dalla ricorrente nel contesto della disciplina dei rimborsi e delle rettifiche fiscali
evocati per affermare che, se la dichiarazione ha natura negoziale, l’emendabilità presuppone la riconoscibilità essenziale e obiettiva dell’errore
la violazione dell’onere della prova è configurabile in cassazione solo se il giudice abbia attribuito l’onere a una parte diversa da quella gravata secondo le regole sui fatti costitutivi e le eccezioni
d.m. 19 febbraio 2007, art. 9
richiamato quale norma che disciplina i limiti di cumulabilità tra detassazione ambientale e incentivi energetici
d.m. 5 luglio 2012, art. 19
ha chiarito la cumulabilità dei benefici e ha consentito, da quella data, l’accesso all’agevolazione nei limiti ivi previsti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude la condanna al relativo contributo unificato aggiuntivo per l’amministrazione pubblica patrocinata dall’Avvocatura dello Stato
Massime di principio
- La dichiarazione dei redditi è normalmente una dichiarazione di scienza e può essere emendata dal contribuente anche in sede contenziosa quando contenga errori che determinino un maggior debito d’imposta o un minor credito rispetto a quanto dovuto per legge.
- Il termine di cui all’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998 non impedisce, di regola, la rettifica della dichiarazione per evitare una pretesa impositiva maggiore del dovuto; esso rileva soprattutto ai fini dell’utilizzo in compensazione dell’eventuale credito emergente dalla correzione.
- Quando l’agevolazione fiscale è fruibile mediante variazione in diminuzione dell’imponibile, il contribuente può farla valere anche mediante dichiarazione integrativa, se l’omissione originaria dipende da un’incertezza interpretativa poi chiarita dall’ordinamento e dall’amministrazione finanziaria.
- In cassazione, la denuncia di violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice di merito abbia invertito l’onere della prova; non è invece il mezzo per contestare la valutazione delle prove o il peso attribuito a una perizia di parte.
- Le questioni non dedotte nei precedenti gradi di merito e non rilevabili d’ufficio non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
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