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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36431/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un’ispezione dell’INPS in relazione a prestazioni rese nell’ambito di una convenzione tra un’associazione di promozione sociale e la gestione di una casa di riposo per anziani. All’esito dell’ispezione, tali prestazioni, formalmente qualificate come volontariato, erano state ricondotte allo schema del lavoro subordinato, con conseguenti effetti contributivi e sanzionatori a carico dell’associazione. La Corte d’appello ha respinto l’impugnazione, valorizzando le deposizioni testimoniali e ritenendo che i presunti volontari fossero in realtà alla ricerca di un’occupazione, fossero eterodiretti dal legale rappresentante dell’associazione e percepissero somme corrisposte dai familiari degli ospiti tramite fatturazione all’associazione e poi riversate ai prestatori. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) travisamento della prova e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere il giudice di merito attribuito alle testimonianze un contenuto diverso da quello effettivo; 2) violazione della disciplina sul volontariato (l. n. 266/1991 e l. n. 383/2000) per avere ritenuto provata l’onerosità delle prestazioni, che secondo il ricorrente sarebbero state al più rimborsi spese compatibili con il volontariato; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente, violazione dell’art. 115 c.p.c., travisamento della prova, violazione dell’art. 2094 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, per avere ravvisato gli indici della subordinazione; 4) violazione dell’art. 2697 c.c. per asserita errata distribuzione dell’onere della prova sull’esistenza del rapporto subordinato e, di riflesso, sulla pretesa contributiva e sanzionatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che tutti i motivi mirassero, sotto l’apparente veste di violazione di legge o vizi processuali, a contestare la ricostruzione in fatto e la valutazione delle prove compiuta dalla Corte territoriale, attività non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti rigorosi del vizio motivazionale minimo. Ha escluso anche la sussistenza di motivazione apparente, poiché la sentenza impugnata conteneva un’ampia valutazione istruttoria. Ha inoltre osservato che la questione dell’onere della prova era comunque assorbita dalla ritenuta sufficienza degli indici della subordinazione. Nessuna statuizione sulle spese, perché l’INPS non ha svolto attività difensiva. È stato infine dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    non consente di trasformare in vizio di violazione di legge una censura che in realtà mira a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione delle prove

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la nullità della sentenza può essere dedotta solo se il vizio risulta nei termini propri del vizio processuale; non basta contestare l’apprezzamento delle prove o la motivazione in fatto

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    dopo la riforma, il sindacato di legittimità è limitato al minimo costituzionale della motivazione; non sono ammissibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà motivazionale

  • art. 115 c.p.c.

    la doglianza è inammissibile se mira soltanto a opporre una diversa lettura del materiale probatorio valutato dal giudice di merito

  • art. 116 c.p.c.

    è consentito al giudice di merito attribuire maggior forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre; tale valutazione non è censurabile in cassazione come violazione della norma

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente, non quando il giudice abbia svolto una motivazione ampia e comprensibile

  • art. 111 Cost.

    il parametro del minimo costituzionale della motivazione è violato solo in caso di motivazione assente, apparente, perplessa o incomprensibile

  • art. 2094 c.c.

    la subordinazione è stata ritenuta in base a indici fattuali quali eterodirezione, inserimento nell’organizzazione, orario e obblighi di comunicazione delle assenze

  • art. 2697 c.c.

    non può essere invocato per contestare la valutazione delle prove; la censura è inammissibile se in realtà attacca l’accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito

  • art. 2 l. n. 266 del 1991

    richiamata dalla parte per sostenere la natura di volontariato delle prestazioni, ma ritenuta inconferente rispetto all’accertamento di fatto sulla loro onerosità e subordinazione

  • art. 18.1 l. n. 383 del 2000

    richiamata dalla parte per sostenere la riconducibilità delle prestazioni all’attività di promozione sociale, ma non idonea a superare l’accertamento di subordinazione e onerosità

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta definitoria in camera di consiglio

  • Cass. Sez. U, 30/09/2020, n. 20867

    richiamata per ribadire che la valutazione comparativa del materiale probatorio è attività di merito non censurabile in cassazione come violazione dell’art. 116 c.p.c.

  • Cass. Sez. 1, 14/01/2019, n. 640

    richiamata per il principio per cui la violazione di legge non può essere usata per censurare l’accertamento in fatto posto a base della sussunzione

  • Cass. Sez. 1, 13/10/2017, n. 24155

    richiamata nello stesso senso sul limite tra violazione di legge e contestazione del fatto

  • Cass. Sez. 1, 03/03/2022, n. 7090

    richiamata sul perimetro del sindacato di legittimità sulla motivazione dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c.

  • Cass. Sez. 6-3, 22/05/2017, n. 12840

    richiamata sulla necessità di specificità della censura per omesso esame di fatti decisivi

  • Cass. Sez. 6-3, 04/04/2022, n. 10761

    richiamata in conformità sul requisito di specificità del motivo di ricorso

Massime di principio

  • In cassazione non è ammissibile, sotto la veste del travisamento della prova o della violazione di legge, una censura che miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle deposizioni e degli altri elementi istruttori compiuta dal giudice di merito.
  • La violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore legale diverso da quello previsto dalla legge; non quando abbia semplicemente scelto, tra più risultanze, quelle ritenute più persuasive.
  • Il vizio di motivazione deducibile ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi limitato al minimo costituzionale: è rilevante solo l’assenza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile o l’incomprensibilità della sentenza.
  • La deduzione della violazione dell’art. 2697 c.c. non è utilizzabile per contestare l’accertamento di fatto o la valutazione delle prove, ma solo per denunciare un effettivo errore nell’allocazione dell’onere probatorio.
  • Ai fini della qualificazione di un rapporto come subordinato, possono assumere rilievo indici fattuali quali eterodirezione, inserimento nell’organizzazione del datore, osservanza di un orario e obblighi di comunicazione delle assenze, oltre alla natura onerosa della prestazione.
  • Quando la Corte di merito ha espresso una motivazione ampia e coerente sulle risultanze istruttorie, non è configurabile il vizio di motivazione apparente solo perché la parte dissenta dalla ricostruzione dei fatti.
  • La censura per omesso esame di un fatto decisivo deve riguardare un fatto storico specifico, decisivo e discusso tra le parti; non può tradursi nella richiesta di un diverso apprezzamento degli elementi probatori.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di lavoro subordinatoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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