Cassazione Civile, Ordinanza n. 28801/2023 del 17/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (leasing)
La controversia
Una società agricola, insieme al proprio amministratore, ha agito contro la società di leasing sostenendo che nel contratto di leasing fossero stati pattuiti tassi usurari e che, per effetto della nullità della clausola sugli interessi, non fossero dovuti gli interessi corrispettivi; in memoria aveva anche dedotto l'indeterminatezza dei tassi e chiesto il ricalcolo ai sensi dell'art. 117 TUB con nuovo piano di ammortamento. In appello erano state prospettate anche ulteriori censure relative all'incidenza di oneri assicurativi e deposito infruttifero sul tasso, all'assenza del documento di sintesi, alla mancata indicazione del TAEG/ISC e del TAN, nonché al fatto che uno dei ricorrenti, pur evocato come garante, non sarebbe stato considerato dalla sentenza di merito. I ricorrenti hanno proposto sette motivi di cassazione, deducendo soprattutto omessa pronuncia, violazione dell'art. 112 c.p.c., falsa applicazione dell'art. 1815 c.c., violazione della normativa antiusura e delle regole di trasparenza bancaria, oltre a ultrapetizione e omesso esame di fatti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso fosse redatto con tecnica espositiva oscura e poco intellegibile, tale da violare i requisiti di chiarezza e specificità dell'art. 366, nn. 3 e 4 c.p.c.; inoltre ha rilevato, per i singoli motivi, che alcune censure erano tardive o non autosufficienti, altre non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata, altre ancora erano inconferenti o del tutto generiche. Di conseguenza la sentenza della Corte d'appello di Milano, che aveva confermato il rigetto delle domande proposte contro la società di leasing, è rimasta ferma; le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
La censura di omessa pronuncia o ultrapetizione richiede un motivo intellegibile e specifico; non può essere scrutinata se il contenuto delle doglianze non è chiaramente ricostruibile dal ricorso.
Il ricorso per cassazione deve esporre in modo chiaro e sintetico i fatti e i motivi; la mancanza di chiarezza e specificità, ove renda incomprensibili le censure o impedisca il controllo di legittimità, comporta inammissibilità.
La dedotta usurarietà degli interessi non è esaminabile quando la doglianza non supera il vaglio di ammissibilità o non investe la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
La richiesta di ricalcolo del tasso e del piano di ammortamento presuppone una domanda tempestivamente proposta e specificamente illustrata, altrimenti non può essere esaminata.
La normativa antiusura è richiamata nei motivi, ma la Corte non entra nel merito della usurarietà dei tassi per difetto di ammissibilità delle censure.
Richiamata dai ricorrenti a sostegno della doglianza sull'usura, senza che la Corte ne svolga un esame di merito per le ragioni processuali indicate.
delibera CICR 2003
Le doglianze sulla trasparenza dei tassi e sulla conformità della clausola contrattuale rispetto alla delibera sono state ritenute inammissibili o inconferenti nel contesto del ricorso.
istruzioni della Banca d'Italia 2009
Il richiamo a tali istruzioni è stato ritenuto non decisivo o inconferente rispetto ai vizi dedotti in cassazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la tecnica espositiva è tale da rendere oscura la vicenda processuale e incomprensibili le censure, obbligando la Corte a supplire all'onere di allegazione del ricorrente.
- La denuncia di omessa pronuncia o di ultrapetizione richiede che il motivo identifichi con precisione la domanda o eccezione asseritamente non esaminata e il suo preciso collocamento negli atti di merito; la genericità impedisce il controllo di legittimità.
- Una censura non coglie la ratio decidendi quando attacca un profilo estraneo alla decisione, ad esempio contestando l'usurarietà degli interessi di mora in una fattispecie in cui il giudice di merito ha escluso che la mora sia mai stata applicata.
- Le questioni introdotte solo in appello e non dedotte tempestivamente in primo grado sono inammissibili, e in cassazione non possono essere rivalutate se il ricorso non dimostra specificamente la loro rituale proposizione nei precedenti gradi.
- Il controllo di legittimità non può trasformarsi in una nuova ricostruzione delle domande e delle difese delle parti: il ricorrente deve esporre in modo autosufficiente i fatti e gli atti rilevanti, indicando con precisione dove siano stati dedotti i punti controversi.
- La deduzione di violazioni di norme tecniche o di trasparenza bancaria è inconferente se si indirizza contro scelte o istruzioni dell'autorità amministrativa o contro profili non decisivi rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
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