Cassazione Civile, Ordinanza n. 15012/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Un avvocato aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento per euro 40.000, in prededuzione, assumendo di avere svolto attività professionale nella predisposizione e presentazione di una domanda di concordato preventivo poi dichiarata inammissibile. Il credito era stato ammesso al passivo solo con privilegio; l’avvocato aveva quindi proposto opposizione allo stato passivo per ottenere la collocazione prededucibile, ma il Tribunale l’aveva rigettata osservando che la procedura concordataria non era stata neppure aperta e che il successivo fallimento era scaturito da un autonomo ricorso e non dalla procedura di concordato. Con il ricorso per cassazione il professionista denunciava violazione dell’art. 111 l. fall. e degli artt. 98 e 111 l. fall., sostenendo che l’attività svolta fosse funzionale alla procedura concorsuale e che la mancata continuità con il fallimento non escludesse la prededuzione, oltre a censurare la valorizzazione negativa dell’attestazione predisposta dall’attestatore e non dal legale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui il credito del professionista incaricato dal debitore per l’accesso al concordato è prededucibile nel successivo fallimento solo se la prestazione sia stata funzionale alla procedura e il debitore sia stato poi ammesso al concordato ai sensi dell’art. 163 l.fall.; nel caso concreto, poiché la domanda di concordato era stata dichiarata inammissibile e la procedura non era mai stata aperta, difettava il presupposto per la prededuzione. Sono state poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità e l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La prededuzione richiede che il credito sia sorto in occasione o in funzione della procedura concorsuale; nel caso di concordato preventivo, il credito del professionista è prededucibile solo se la prestazione sia funzionale alle finalità della procedura e il debitore sia poi ammesso al concordato.
È richiamato dal ricorrente come criterio alternativo di privilegio del compenso professionale, ma la Corte non ne accoglie la tesi perché il tema decisivo è la mancanza dei presupposti della prededuzione.
È evocato dal ricorrente nei motivi di ricorso insieme all’art. 111 l. fall., ma la Corte reputa inammissibili le censure alla luce del principio di diritto consolidato.
Le censure sono ricondotte ai nn. 3 e 5; la Corte le tratta unitariamente e le dichiara inammissibili.
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché la questione è coperta da un principio di diritto già consolidato delle Sezioni Unite.
La prededuzione del credito del professionista per l’accesso al concordato presuppone che il debitore sia stato poi ammesso alla procedura concordataria.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È posto a carico del ricorrente l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in presenza dell’inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 il comma 1 quater sull’ulteriore contributo unificato.
Consente la rappresentanza in proprio dell’avvocato ricorrente.
Massime di principio
- Nel concordato preventivo, il compenso del professionista incaricato dal debitore può essere ammesso in prededuzione nel successivo fallimento solo se l’attività sia stata effettivamente funzionale alla procedura e abbia contribuito, secondo una valutazione ex ante, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali.
- La prededuzione non spetta quando la domanda di concordato sia dichiarata inammissibile e la procedura non sia mai stata aperta, poiché manca il collegamento necessario con una procedura concorsuale utilmente instaurata.
- Per riconoscere la prededuzione del credito professionale nell’ambito del concordato non basta la mera utilità astratta dell’attività svolta o la sua strumentalità alla predisposizione della domanda; occorre anche che il debitore sia stato ammesso alla procedura.
- Quando il ricorso per cassazione è proposto contro una questione già risolta da un orientamento consolidato delle Sezioni Unite, il ricorso può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360bis c.p.c.
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