Cassazione Penale, Sentenza n. 10075/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello (del 27/05/2025) che aveva riformato in parte la sentenza di primo grado: il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del concorso esterno in associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (contestando la qualificazione come concorso esterno piuttosto che favoreggiamento personale o mera posizione di intermediazione), la mancata riqualificazione ai sensi dell'art. 378 c.p.p., e profili sul trattamento sanzionatorio (mancato contenimento della pena nel minimo edittale e diniego delle circostanze attenuanti generiche).
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. È stata confermata la qualificazione del fatto come concorso esterno nell'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (con richiamo anche all'art. 110 c.p.), nonché la ritenuta rilevanza probatoria (intercettazioni, collaboratori, rogatorie, sequestri, rilevanti contatti e comportamenti concreti del Di Pietro). La Corte ha ritenuto inesistente l'ipotesi di mero favoreggiamento personale durante la fase associativa e ha motivato congruamente il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena (anni 6 e mesi 8, come rideterminata in appello). Per effetto dell'inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato a sostenere le spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e a versare, in via equitativa, euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende; nulla per le spese della parte civile non presente in udienza.
Norme richiamate
Richiamato in relazione al concorso di persone nell'illecito; impiego per indicare partecipazione con comune disegno criminoso
art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/1990
Norma che incrimina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha qualificato la condotta del ricorrente come concorso esterno a tale associazione
Richiamata in giurisprudenza per analogia con la distinzione tra partecipazione stabile e concorso esterno; utile a spiegare il concetto di organizzazione mafiosa e rapporti di organicità
Invocata dal ricorrente in tema di eventuale riqualificazione; la Corte ha ritenuto non fondato il motivo e ha confermato la qualificazione operata dal giudice di merito
Richiamato per l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso
Sentenza Corte costituzionale 13/06/2000, n. 186
Richiamata in relazione alla pronuncia di condanna pecuniaria per ricorso inammissibile; la Corte di legittimità ha valutato l'assenza di colpa grave ma comunque disposto un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- La distinzione tra partecipazione stabile all'associazione e concorso esterno dipende dall'organicità e dalla stabile inserzione del soggetto nella struttura criminale: ruolo attribuito e capacità di essere punto di riferimento per la consorteria sono elementi decisivi.
- Il concorso esterno si configura quando un soggetto, ancorché non formalmente inserito nella struttura, fornisce un contributo sistematico o ripetuto e concordato che rafforza o conserva l'associazione; l'intervento episodico e marginale, invece, può essere ricondotto al favoreggiamento personale, purché sia avvenuto al di fuori della fase di operatività dell'associazione.
- Agevolazioni fornite durante la durata dell'attività associativa difficilmente sono qualificabili come semplice favoreggiamento personale: in presenza di utilità durevole per il sodalizio, la qualificazione più coerente è partecipazione o concorso esterno.
- La riqualificazione del fatto da parte del giudice di merito richiede una motivazione articolata sulla base delle fonti probatorie (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, rogatorie, sequestri, collegamenti documentati); un semplice dubbio difensivo non è sufficiente per rovesciare la qualificazione.
- Sul piano sanzionatorio il giudice valuta ruolo, intensità del dolo e qualità del contributo; il diniego delle attenuanti generiche può trovare fondamento in un contributo concreto e rilevante in un momento di crisi per l'associazione.
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare oneri a carico del ricorrente (spese processuali e, in via equitativa, somme alla Cassa delle Ammende): è quindi essenziale un esame preliminare rigoroso della fondatezza delle censure prima del deposito del ricorso.
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