Ordinanza n. 1893/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, DEL PROVVEDIMENTO DELLA COMMISSIONE ESAMI AVVOCATO DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SESSIONE 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Commissione esami avvocato della Corte d'Appello di Napoli relativo alla sessione 2025, con valutazione negativa dell'elaborato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni esaminatrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Commissione esami avvocato chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Le prime tre censure contestavano l'utilizzo del solo voto numerico quale motivazione della valutazione, sostenendo l'insufficienza dei criteri adottati e l'obbligo di una motivazione discorsiva. Il quarto motivo lamentava l'omessa verbalizzazione dei punteggi attribuiti dai singoli commissari e l'irregolarità del verbale. Il quinto motivo contestava nel merito la valutazione dell'elaborato, anche sulla base di un parere pro veritate. Il sesto motivo deduceva l'illegittima composizione della sottocommissione, sia sotto il profilo quantitativo, per la presenza di tre componenti anziché cinque, sia sotto il profilo qualitativo, per l'assenza di un componente appartenente alla magistratura. L'ultima censura riguardava l'omesso rimescolamento delle buste presso la Corte d'Appello di destinazione, prospettando una violazione dell'anonimato e dell'imparzialità della correzione.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Quanto alle censure sul voto numerico, ha ritenuto applicabile ratione temporis l'art. 49 della legge n. 247/2012, che differisce l'entrata a regime della disciplina dell'art. 46, con conseguente applicazione della normativa previgente. Ha quindi ritenuto sufficiente il voto numerico a esprimere la motivazione della valutazione, purché riferito a criteri di valutazione previamente stabiliti e salvo il caso di manifesta contraddizione con elementi obiettivi o con i criteri fissati. La contestazione dell'insufficienza dei criteri, in assenza di specifiche ragioni, è stata considerata generica e inammissibile. Ha escluso l'obbligo di verbalizzare i singoli voti dei commissari, ritenendo sufficiente il voto complessivo; la sottoscrizione del verbale da parte del presidente e del segretario garantisce la regolarità e collegialità della valutazione, anche perché il verbale è atto pubblico assistito da fede privilegiata. Le censure sul merito della correzione sono state ritenute non scrutinabili favorevolmente, poiché attinenti alla discrezionalità tecnica della commissione e non accompagnate dalla dimostrazione di arbitrarietà, manifesta illogicità, irragionevolezza, irrazionalità, travisamento dei fatti o motivazione carente; il parere pro veritate non può sostituire la valutazione della commissione. Quanto alla composizione, il TAR ha interpretato l'art. 3, comma 1, d.l. n. 131/2021 nel senso che la sottocommissione è composta da tre membri, almeno due dei quali avvocati e uno magistrato o docente universitario, composizione rispettata nel caso concreto. Infine, l'eventuale omissione del rimescolamento presso la Corte d'Appello di destinazione costituisce al più una mera irregolarità, in assenza di prova della violazione dell'anonimato o dell'imparzialità; i verbali attestavano la provenienza di buste anonime, sigillate, timbrate, siglate e numerate e la loro ripartizione secondo criteri predeterminati. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di € 1.500,00 oltre accessori per la fase cautelare.
Norme richiamate
art. 49 l. 31 dicembre 2012, n. 247
Per i primi tredici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalita' di esame, secondo le norme previgenti
La disposizione rende applicabile, ratione temporis, la disciplina previgente e impedisce di applicare l'art. 46 della stessa legge nella parte in cui prevede una motivazione estesa del voto.
art. 46 l. 31 dicembre 2012, n. 247
La sua applicazione è stata esclusa ratione temporis in favore della disciplina previgente, con conseguente sufficienza del voto numerico.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
L'obbligo di motivazione dei giudizi sulle prove concorsuali può essere assolto dal voto numerico, quando siano stati previamente fissati criteri chiari e oggettivi di valutazione.
art. 3, comma 1, d.l. 23 settembre 2021, n. 131
Le sottocommissioni ... sono composte da tre membri effettivi e tre membri supplenti ... Ciascuna sottocommissione opera con la partecipazione di tre membri rappresentativi di almeno due categorie professionali. Il presidente è un avvocato
La sottocommissione deve essere composta da tre membri, con almeno due avvocati e un magistrato oppure un docente universitario; tale composizione è stata ritenuta rispettata.
Costituisce la base normativa della domanda cautelare incidentale.
art. 97 Cost.
I principi di imparzialità e buon andamento risultano compatibili con l'utilizzo del voto numerico quale modalità sintetica e standardizzata di motivazione, se ancorata a criteri predeterminati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È stato richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nell'esame di abilitazione alla professione forense, finché trova applicazione la disciplina previgente ai sensi dell'art. 49 della legge n. 247/2012, il voto numerico è sufficiente a motivare il giudizio della commissione, purché siano stati previamente fissati criteri chiari e oggettivi di valutazione; il voto è sindacabile per manifesta contraddizione con elementi obiettivi o con i criteri predeterminati.
- La valutazione delle prove di un esame abilitativo costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica e non può essere sostituita dal giudice amministrativo o da un parere pro veritate, salvo manifesta arbitrarietà, illogicità, irragionevolezza, irrazionalità, travisamento dei fatti o motivazione carente.
- In assenza di una specifica disposizione normativa, la sottocommissione d'esame non è tenuta a verbalizzare i voti individuali dei singoli commissari, essendo sufficiente il voto complessivo risultante dalla valutazione collegiale; la sottoscrizione del verbale da parte del presidente e del segretario attesta la regolarità della valutazione.
- La sottocommissione per l'esame di abilitazione forense è validamente composta da tre membri, con almeno due avvocati, tra cui il presidente, e un magistrato oppure un docente universitario, secondo l'art. 3, comma 1, d.l. n. 131/2021.
- L'omesso rimescolamento delle buste presso la Corte d'Appello di destinazione costituisce mera irregolarità quando non sia dimostrata alcuna violazione concreta dell'anonimato o dell'imparzialità della correzione; la provenienza di buste anonime e sigillate e la loro ripartizione secondo criteri predeterminati sono elementi idonei a escludere tale violazione.
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