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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41555/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma dell'11/07/2025 che, in sede di rinvio dopo annullamento della Cassazione, aveva confermato la custodia cautelare in carcere per reati connessi al traffico di stupefacenti (art. 74 e art. 73 d.P.R. 309/1990) e per associazione. Il ricorrente deduceva: (1) inefficacia/tardività del provvedimento per violazione dei termini di cui all'art. 311, comma 5-bis c.p.p. e sollevava questione di costituzionalità; (2) nullità e difetto di motivazione per presunta violazione del principio di diritto fissato dalla sentenza rescindente, cioè mancata valutazione dell'insufficienza del quadro probatorio residuo dopo la declaratoria di inutilizzabilità dei contenuti estratti dal cellulare di un coindagato; (3) difetto di motivazione sull'adeguatezza della misura custodiale più gravosa e omissione di valutazione di misure meno afflittive.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso nella sua parte principale: ha ritenuto infondato il primo motivo (termine di 10 giorni per la decisione in sede di rinvio decorre dalla ricezione degli atti trasmessi dall'autorità procedente e la procedura seguita era conforme alla giurisprudenza delle Sezioni Unite); ha dichiarato il secondo motivo fondato soltanto con riguardo ai capi 78, 98 e 106 della provvisoria incolpazione (per i quali l'ordinanza del riesame è stata censurata per omesso esame/specifica carenza motivazionale) e infondato per il resto; il terzo motivo è stato respinto. In sintesi: il provvedimento impugnato è stato confermato nella maggior parte delle sue parti (compresa la conferma della misura cautelare per il reato associativo e numerosi reati fine), con annullamento/parziale accoglimento limitato ai capi 78, 98 e 106. La Corte ha inoltre ribadito che il giudice del rinvio deve valutare il quadro probatorio residuo escludendo gli elementi inutilizzabili e motivare congruamente le ragioni della permanenza della gravità indiziaria e della scelta della misura cautelare.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma che disciplina i delitti relativi alla produzione e al traffico di stupefacenti; la Corte ha confermato che le contestazioni relative a tali reati sono state adeguatamente supportate da gravi indizi residui per la maggior parte dei capi.

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, comma 1

    Riferita alle specifiche condotte di detenzione e cessione di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che, escluse le prove inutilizzabili, sussistessero indizi gravi per molti capi.

  • art. 185 cod. proc. pen.

    Regola sull'estensione della nullità del decreto di sequestro; la Cassazione aveva ritenuto che la nullità del sequestro del telefono del coindagato estendesse l'inutilizzabilità della copia forense, circostanza che ha determinato il rinvio per verifica del quadro residuo.

  • art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    Norma regolante i termini nel giudizio di rinvio: la Corte ha interpretato, in conformità alle Sezioni Unite (sent. n. 27104/2020), che il termine di 10 giorni per decidere decorre dalla ricezione, da parte del Tribunale, degli atti nuovamente richiesti all'autorità procedente (e non dalla sola trasmissione degli atti dalla Cassazione).

  • art. 309 cod. proc. pen., commi 5 e 10

    Disciplina la procedura del riesame e i termini per la richiesta e ricezione degli atti; la Corte ha ritenuto applicabile la sequenza procedurale del giudizio ordinario anche in sede di rinvio, con decorrenza dei termini dalla ricezione degli atti richiesti all'autorità procedente.

  • art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Richiamata in tema di limiti del giudice del rinvio: il giudice deve uniformarsi alla sentenza di annullamento nei punti toccati dall'annullamento, senza ampliare la materia del riesame oltre i limiti fissati.

  • art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen.

    Norme relative ai motivi di ricorso per cassazione per vizio di motivazione e violazione di legge; la Corte ha usato questi parametri per valutare le doglianze sulla motivazione dell'ordinanza del riesame.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato nella parte relativa alla natura della nozione di gravi indizi di colpevolezza e ai criteri di apprezzamento in sede cautelare; la Corte ha reiterato che il livello richiesto per le misure cautelari è di qualificata probabilità (diverso dallo standard di condanna finale).

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Norma sulle esigenze cautelari e presunzione legale: la Corte ha richiamato la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e l'onere del difensore di apportare elementi contrari idonei a superarla.

  • art. 9, comma 6, l. n. 146 del 2006

    Regola sulle attività sotto copertura e sugli obblighi di notifica: la Corte ha ricordato che l'inosservanza formale degli obblighi comunicativi non determina automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati investigativi.

  • art. 5 CEDU, comma 4

    Richiamato dalla difesa nella prospettazione di contrasto costituzionale; la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata rispetto ai termini procedurali.

  • art. 9, comma 4, Patto internazionale dei diritti civili e politici

    Analogamente richiamato nella prospettazione di contrasto internazionale; la Corte non ha ritenuto fondata la doglianza sui termini in rapporto a questa norma.

  • Cost., artt. 13, 24, 111 e 117

    Argomentazione difensiva di presunto contrasto costituzionale con i termini procedurali; la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata richiamando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

  • Giurisprudenza citata: Sez. U. n. 27104/2020 (Calella) e altre decisioni

    La Corte ha fatto riferimento alla precedente interpretazione delle Sezioni Unite sulla decorrenza del termine di 10 giorni nel giudizio di rinvio e ha seguito l'indirizzo maggioritario che consente la richiesta e acquisizione di ulteriori atti nel rinvio.

Massime di principio

  • In caso di annullamento con rinvio di un'ordinanza cautelare, il giudice del rinvio deve valutare il quadro probatorio residuo escludendo gli elementi dichiarati inutilizzabili e può richiedere nuovamente gli atti al pubblico ministero: il termine per decidere (10 giorni) decorre dalla ricezione di tali atti.
  • La decorrenza dei termini e la procedura del giudizio di rinvio devono riprodurre la sequenza del giudizio ordinario di riesame (art. 309 c.p.p.), a garanzia della completezza del materiale probatorio valutabile.
  • La nozione di 'gravi indizi di colpevolezza' per misure cautelari non equivale allo standard probatorio del giudizio di merito; il riesame valuta se il materiale residuo offra una qualificate probabilità di responsabilità.
  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione del giudice cautelare è limitato: la Corte di cassazione verifica solo la presenza di ragioni giuridicamente significative e l'assenza di illogicità manifeste, non rinnovando la valutazione fattuale.
  • Una memoria difensiva omessa di esame dal giudice del riesame determina nullità solo se contiene censure nuove, specifiche e decisive non equivalenti a mere rielaborazioni di temi già dibattuti.
  • Se il giudice del rinvio non esamina o non risponde a specifiche censure relative a singoli capi, si può ottenere annullamento parziale dell'ordinanza limitatamente a quei capi (come è avvenuto per i capi 78, 98 e 106).
  • La mancata tempestiva esecuzione di atti investigativi (es. perquisizioni) o l'uso di osservazione remota non invalida automaticamente le risultanze: l'utilizzabilità dipende dalla regolarità formale e sostanziale delle attività svolte e dalla normativa specifica (es. art. 9 l.146/2006).
  • Sulla scelta della misura cautelare, esiste una presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere in presenza di grave indiziato per traffico di stupefacenti; il difensore deve offrire elementi concreti per dimostrare che misure meno afflittive sarebbero sufficienti.

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