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Sentenza

Sentenza n. 11/2026 - Bolzano, Sezione 1

per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) del provvedimento di data 28 aprile 2025, prot. 0013709, notificato a mezzo PEC il 30 aprile 2025 a firma del Sindaco del Comune di San Candido, avente ad oggetto: “Assegnazione posti letto per l’attività ricettiva dell’affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie (LP n. 12/1995) da svolgere in San Candido (BZ), Via Pizach 3 (P.ed. 504, pp.mm 15 e 23 C.C. San Candido) - Comunicazione conclusione procedimento amministrativo”, nella parte in cui ha assegnato solo 4 posti letto invece dei 9 posti letto richiesti, respingendo la domanda relativa agli ulteriori 5 posti letto; 2) della comunicazione a firma del Sindaco di San Candido di data 24 gennaio 2025, prot. 0001488, avente ad oggetto: “Domanda di assegnazione di n. 9 posti letto per l’attività ricettiva dell’affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie (L.P. n.12/1995), da svolgere in San Candido (BZ), Via Pizach 3 (P.ed. 504, pp.mm. 15 e 23 C.C. San Candido), comunicazione avvio procedimento”; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Alessandri Domizia l’1.10. 2025: annullamento del provvedimento dd. 2 luglio 2025, ad oggetto: “Assegnazione di 9 posti letto per l’attività ricettiva dell’affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie (L.P. n.12/95) da svolgere in San candido (BZ), Via Pizach 3 /P.ed.504, pp.mm. 15 e 23 CC San Candido) - Ulteriori precisazioni”.

Giustizia amministrativa202500151

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trentino-Alto Adige - Bolzano, Sez. autonomaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego parziale di assegnazione della capacità ricettiva, con autorizzazione di soli 4 posti letto anziché dei 9 richiesti, e successivo atto integrativo della motivazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore ricettivo)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato il provvedimento comunale che aveva limitato a quattro i posti letto autorizzabili per l’attività di affitto di camere e appartamenti ammobiliati per ferie, contestando il diniego dei cinque posti ulteriori. Hanno dedotto, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione della legge provinciale n. 12/1995, dell’art. 7 del DPP n. 17/2020, del regolamento comunale per l’assegnazione dei posti letto e delle norme di attuazione del piano urbanistico comunale. Secondo le ricorrenti, erano disponibili tre posti auto: due di proprietà, compresi nella consistenza tavolare delle unità immobiliari, e un terzo concesso in comodato da altro condomino. Applicando il parametro di un posto auto ogni quattro posti letto, maggiorato del 20% per il personale, tre posti auto sarebbero stati sufficienti per nove posti letto. È stata inoltre contestata l’applicazione del requisito di contiguità dei parcheggi e il rilievo comunale secondo cui il posto auto concesso in comodato sarebbe stato inscindibilmente pertinenziale all’appartamento del comodante, sulla base dell’art. 39 DPGP n. 20/1970. In via subordinata era stata chiesta l’assegnazione di due posti auto pubblici a uso privato. Con il secondo motivo del ricorso introduttivo è stato dedotto il difetto di motivazione, per mancata spiegazione dell’insufficienza della documentazione prodotta e per omessa valutazione della richiesta subordinata. I motivi aggiunti hanno contestato il provvedimento del 2 luglio 2025, con cui il Comune aveva confermato il diniego integrando la motivazione con nuovi rilievi relativi al numero dei posti auto, alla pertinenzialità del posto n. 14 e alla non contiguità del posto n. 29.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda subordinata di mero accertamento del numero di posti letto spettanti, ritenendo che la posizione azionata fosse un interesse legittimo pretensivo e che non fosse ammissibile un’azione generale e atipica di accertamento in assenza di una specifica previsione legislativa. Ha tuttavia accolto la domanda di annullamento. L’art. 7 del DPP n. 17/2020 prevede, per esercizi ricettivi, affittacamere e appartamenti per vacanze, un parametro di un posto auto ogni quattro posti letto più il 20% per il personale, ma non disciplina frazioni, soglie minime o arrotondamenti. Il Comune aveva applicato un criterio per scaglioni, arrotondando separatamente e considerando il 20% per il personale come un posto auto intero, così ritenendo necessari quattro posti auto per nove posti letto. Il Tribunale ha ritenuto tale interpretazione non conforme al testo normativo, sproporzionata e irragionevole. Il calcolo deve essere svolto mantenendo i valori frazionari e arrotondando soltanto al termine: 9/4 = 2,25; maggiorazione del 20% = 0,45; totale 2,70, arrotondato a tre posti auto. Il Collegio ha inoltre rilevato che il Comune non aveva fornito una motivazione adeguata sul calcolo dei posti richiesti e aveva introdotto soltanto in giudizio la giustificazione relativa alla domanda di parcheggi pubblici, integrando illegittimamente la motivazione. Quanto al terzo posto auto, il posto n. 29 non era stato offerto per soddisfare lo standard dell’attività ricettiva, ma serviva al comodante dopo la concessione del posto n. 14; pertanto il Comune ne aveva travisato la funzione. Il posto n. 14, realizzato sotto la vigenza dell’art. 39 DPGP n. 20/1970, era soggetto a un vincolo pubblicistico di destinazione degli spazi a parcheggio a servizio dell’intero complesso edilizio, non a un vincolo di pertinenzialità inscindibile con una specifica unità immobiliare. Il comodato era quindi idoneo a dimostrare la disponibilità temporanea del posto auto. Sono stati annullati i provvedimenti impugnati, salve le ulteriori determinazioni comunali. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 7 DPP 7 maggio 2020, n. 17

    “Parcheggi auto 1 / 4 posti letto +20 % per il personale”.

    Il parametro deve essere applicato matematicamente mantenendo le frazioni e arrotondando una sola volta al termine del calcolo; per nove posti letto il fabbisogno è pari a 2,70 posti, arrotondabile a tre. Non è consentito trasformare automaticamente la maggiorazione percentuale in un posto auto intero né procedere ad arrotondamenti intermedi.

  • art. 39 DPGP n. 20/1970

    “Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione.”

    Il vincolo ha natura pubblicistica e riguarda la destinazione degli spazi a parcheggio a servizio dell’intero complesso edilizio; non determina automaticamente un vincolo di pertinenzialità inscindibile tra ciascun posto auto e una specifica unità immobiliare.

  • art. 41-sexies l. 17 agosto 1942, n. 1150

    “Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione.”

    La disciplina originaria impone una destinazione pubblicistica degli spazi a parcheggio, senza stabilire un rapporto necessario tra singolo posto auto e singola unità immobiliare; i rapporti interni tra condomini possono essere regolati da accordi privati.

  • art. 34, comma 2, d.lgs. 104/2010

    “In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati.”

    Il giudice amministrativo non può sostituirsi all’amministrazione nell’esercizio del potere e determinare direttamente il numero dei posti letto spettanti quando residuino valutazioni amministrative.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    L’amministrazione deve motivare le ragioni del diniego parziale e valutare le deduzioni e le richieste formulate dall’interessato; la motivazione non può essere integrata per la prima volta in giudizio.

  • art. 12 preleggi

    Quando il significato letterale della disposizione è chiaro e univoco, l’interprete deve attenersi al dato testuale e non può ricorrere alla ricerca della ratio per modificare la portata precettiva della norma.

Massime di principio

  • Quando una disposizione stabilisce un parametro composto da una frazione e da una maggiorazione percentuale senza disciplinare soglie, arrotondamenti o posti indivisibili, il calcolo deve essere effettuato mantenendo i valori frazionari e procedendo all’eventuale arrotondamento soltanto sul risultato complessivo; non sono ammissibili arrotondamenti intermedi o la trasformazione automatica della percentuale in un’unità intera.
  • L’interpretazione di uno standard urbanistico transitorio deve rispettare il dato testuale della disposizione e non può introdurre, in via amministrativa, soglie rigide o criteri per scaglioni non previsti dalla norma, soprattutto quando tali criteri producano risultati sproporzionati e irragionevoli.
  • Il vincolo pubblicistico imposto dalla disciplina urbanistica sugli spazi destinati a parcheggio riguarda la conservazione della destinazione d’uso a servizio del complesso edilizio e non comporta necessariamente una pertinenzialità inscindibile tra il singolo posto auto e una specifica unità immobiliare; è quindi possibile la disponibilità del posto mediante accordo tra privati, purché sia rispettata la destinazione a parcheggio.
  • Il Comune non può valutare, ai fini dello standard di parcheggi dell’attività ricettiva, un posto auto che il richiedente non abbia indicato come messo a disposizione dell’attività, ma che sia stato prodotto soltanto per dimostrare la disponibilità di un diverso posto auto concesso in comodato.
  • La motivazione del provvedimento amministrativo deve esplicitare le ragioni per cui la documentazione prodotta e le richieste subordinate dell’interessato sono ritenute insufficienti; l’amministrazione non può integrare per la prima volta in giudizio una motivazione mancante o introdurre giustificazioni nuove rispetto a quelle contenute nell’atto.
  • In assenza di una specifica previsione legislativa, non è ammissibile un’azione generale e atipica di mero accertamento avente a oggetto un interesse legittimo pretensivo, poiché la determinazione puntuale della regola del caso concreto spetta all’amministrazione titolare del potere e il giudice non può esercitare poteri amministrativi non ancora esercitati.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziStandard urbanistici e dotazioni territorialiMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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