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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39128/2023 del 26/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Barberi impugnava la sentenza del Tribunale di Messina che lo aveva assolto perché il fatto non era punibile ai sensi dell'art. 131‑bis c.p., sostenendo che il Tribunale aveva in realtà ritenuto l'esistenza del reato ma aveva valutato solo il mancato pagamento della sanzione amministrativa prevista dall'art. 21, comma 2, d.lgs. 758/1994. Con il primo motivo deduceva violazione di legge (artt. 92 e 158 d.lgs. 81/2008), lamentando che il mancato pagamento della sanzione amministrativa non integra il reato previsto dall'art. 92 d.lgs. 81/2008 ma rileva solo ai fini dell'oblazione; con il secondo motivo denunciava vizio di motivazione per mancata valutazione delle prove e per l'assenza di un accertamento della responsabilità penale incompatibile con l'applicazione dell'art. 131‑bis c.p.

La decisione

La Corte ha rilevato che il reato contestato consumato il 19.06.2018 si è estinto per prescrizione il 19.06.2023 (in base agli artt. 157, 160 e 161 c.p.). Ha inoltre ritenuto che il secondo motivo non fosse manifestamente infondato, atteso che il Tribunale aveva motivato in modo carente limitandosi a rilevare il mancato pagamento della sanzione amministrativa senza valutare il materiale probatorio. Considerato che il ricorso era idoneo a instaurare un valido rapporto di impugnazione, la Corte ha dichiarato, ai sensi dell'art. 129, comma 1, c.p.p., l'estinzione del reato per prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. La Corte ha inoltre osservato che la dichiarazione di prescrizione è un esito più favorevole per l'imputato rispetto alla declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma invocata nella sentenza di primo grado come causa di esclusione della punibilità; la Corte segnala che l'applicazione di tale istituto richiede un adeguato accertamento della responsabilità penale, che qui risultava carente nella motivazione del Tribunale

  • art. 92 comma 1 n.1) d.lgs. 81/2008

    Norma che disciplina le contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro; il ricorrente contestava che la sentenza avesse confuso il mancato pagamento della sanzione amministrativa con l'integrazione del reato previsto da questa norma

  • art. 21 comma 2 d.lgs. 758/1994

    Norma che disciplina la sanzione amministrativa il cui mancato pagamento è stato rilevato dal Tribunale; la Corte evidenzia che il mancato pagamento rileva sul piano amministrativo/oblativo e non necessariamente come prova dell'integrazione del reato penale senza adeguata istruttoria

  • artt. 157, 160, 161 cod. pen.

    Norme che regolano la prescrizione del reato: la Corte ha ritenuto che, applicando tali disposizioni, il reato si sia estinto per prescrizione il 19.06.2023

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma che consente alla Corte di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione; la Corte ha applicato il comma 1 per annullare senza rinvio la sentenza impugnata

  • art. 609 comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al principio che solo un ricorso non affetto da inammissibilità può condurre alla dichiarazione di prescrizione d'ufficio: la Corte ha verificato l'idoneità del ricorso a instaurare il valido rapporto di impugnazione

Massime di principio

  • Il mancato pagamento di una sanzione amministrativa (art. 21 d.lgs. 758/1994) non sostituisce, di per sé, un'istruttoria volta ad accertare la responsabilità penale ai fini dell'integrazione di reati in materia di sicurezza sul lavoro: il giudice penale deve comunque valutare il materiale probatorio
  • L'applicazione dell'art. 131‑bis c.p. (esclusione della punibilità) richiede un adeguato accertamento della responsabilità; una motivazione carente che si limiti a rilevare un elemento amministrativo può rendere il provvedimento impugnabile
  • La prescrizione del reato può essere dichiarata in sede di legittimità se il ricorso è idoneo a instaurare un valido rapporto di impugnazione (non inammissibile); in presenza di prescrizione intervenuta nel frattempo la Corte può annullare senza rinvio
  • La declaratoria di prescrizione estingue il reato e costituisce, sul piano pratico, un esito più favorevole per l'imputato rispetto alla declaratoria di non punibilità per particolare tenuità, che lascia il reato nel suo profilo storico e giuridico
  • Nelle impugnazioni è importante contestare sia la qualificazione giuridica che la valutazione probatoria: omissioni motivazionali possono giustificare l'accoglimento del ricorso o portare alla declaratoria di prescrizione se il tempo ha cancellato il reato

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