Cassazione Civile, Ordinanza n. 18041/2024 del 01/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una vicenda di trasferimento di lavoratori nell'ambito di una scissione parziale societaria e della successiva esclusione dell'applicabilità dell'art. 2112 c.c. nei loro confronti, con conseguente accertamento che il rapporto di lavoro era rimasto in capo alla società originaria. In esecuzione delle sentenze di merito che avevano disposto il ripristino del rapporto di lavoro, la società datrice aveva invitato i lavoratori a riprendere servizio; i lavoratori avevano rifiutato, assumendo che quelle sentenze non fossero immediatamente efficaci perché di natura costitutiva o comunque non provvisoriamente esecutive fino al giudicato, e che mancasse un obbligo del lavoratore di ricevere la prestazione datoriale di ripristino. In cassazione hanno dedotto: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 282, 337, comma 2, 336, comma 2, c.p.c., 1183 c.c., in relazione agli artt. 1206 ss. c.c. e 18 L. n. 300/1970, sostenendo l'inefficacia immediata della sentenza di primo grado e l'inesigibilità della prestazione lavorativa; 2) nullità della sentenza per omessa motivazione sulla necessità di fissazione del termine di esigibilità ex art. 1183 c.c.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, affermando che ogni pronuncia giurisdizionale è dotata di autorità anche prima del giudicato e che la provvisoria esecutività può operare anche rispetto a pronunce che dispongano il ripristino del rapporto di lavoro, quando la condanna sia meramente dipendente dall'effetto dichiarativo/accertativo e non vi sia un vero nesso sinallagmatico che impedisca l'anticipazione degli effetti. Ha inoltre ribadito che, in caso di accertata invalidità del trasferimento d'azienda o di ramo, il lavoratore ha diritto al ripristino del rapporto e alle retribuzioni dal momento della costituzione in mora del datore, senza detrazione di quanto percepito nel rapporto proseguito de facto con il cessionario. Conseguentemente, i lavoratori sono stati condannati alle spese e al raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti per sostenere l'assenza di immediata efficacia della sentenza di primo grado; la Corte nega che nel caso concreto impedisse l'esecuzione provvisoria.
invocato per la stabilità/efficacia delle sentenze impugnate; la Corte ribadisce l'autorità della pronuncia anche prima del giudicato.
richiamato dai ricorrenti nel quadro dell'efficacia della riforma o cassazione della sentenza; non ritenuto ostativo alla provvisoria esecutività nel caso di specie.
invocato per sostenere la necessità di fissare un termine di esigibilità della prestazione lavorativa; la Corte non accoglie la censura.
richiamati per sostenere che il datore potesse liberarsi solo mediante mora del creditore; la Corte afferma invece la legittimità dell'obbligo di ripristino e del pagamento delle retribuzioni nei termini indicati.
richiamato dai ricorrenti in relazione alla reintegrazione; non viene valorizzato come base di accoglimento del ricorso.
richiamato per descrivere l'operazione societaria di scissione parziale nell'ambito della quale si colloca il trasferimento dei lavoratori.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
base per dichiarare la sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti.
Massime di principio
- Una sentenza di merito, anche se non passata in giudicato, è normalmente idonea a spiegare autorità e ad essere immediatamente attuata in via provvisoria, salvo che la condanna sia inscindibilmente legata a una statuizione costitutiva da un vero rapporto sinallagmatico o di corrispettività tale da rendere inammissibile l'anticipazione degli effetti.
- La provvisoria esecutività non è esclusa dal solo fatto che la decisione sia destinata a passare in giudicato: occorre distinguere tra statuizioni meramente dipendenti dall'accertamento compiuto e statuizioni che ne costituiscano il necessario corrispettivo.
- In materia di trasferimento d'azienda o di ramo, l'accertata invalidità della vicenda traslativa comporta il ripristino del rapporto di lavoro in capo al cedente e il diritto alle retribuzioni dal momento della messa in mora del datore, senza che rilevino le somme percepite dal lavoratore nell'occupazione di fatto proseguita presso il cessionario.
- Il lavoratore non può opporre l'assenza di giudicato per sottrarsi all'adempimento degli effetti conformativi e ripristinatori derivanti da una pronuncia di merito efficace in via provvisoria.
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