Cassazione Civile, Ordinanza n. 03949/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un’occupazione d’urgenza di parte di un fondo privato destinato alla realizzazione di insediamenti produttivi e del successivo opificio di un pastificio. I proprietari hanno agito per il risarcimento del danno da occupazione illegittima/appropriativa, sostenendo che il decreto di esproprio fosse intervenuto tardivamente rispetto alla scadenza del termine di occupazione e che l’opera fosse stata realizzata senza valido titolo ablativo, con trasformazione irreversibile del suolo. In primo grado è stata ritenuta la responsabilità anche della società beneficiaria dell’intervento, in concorso con il Comune. In appello, invece, è stata esclusa la responsabilità della società verso i proprietari, ma il Comune ha insistito sulla domanda di garanzia nei confronti della società, sia su base aquiliana per il concorso causale nell’illecito, sia su base contrattuale per una manleva che, secondo il Comune, era stata ampliata da un successivo atto di compravendita. Con il ricorso per cassazione il Comune ha dedotto: 1) violazione delle norme processuali, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente interpretato la comparsa conclusionale degli originari attori come rinuncia alla domanda contro la società, mentre si sarebbe trattato di una rinuncia all’azione/agli atti non consentita al difensore; 2) violazione delle norme sulla responsabilità aquiliana e sulla solidarietà, lamentando che la Corte territoriale avesse omesso di esaminare la domanda di garanzia propria verso la società quale corresponsabile dell’illecito e il relativo concorso colposo nella trasformazione del fondo; 3) violazione dei criteri di interpretazione contrattuale, contestando che la Corte d’appello avesse limitato la manleva alla sola occupazione legittima senza considerare che la clausola del successivo atto di vendita, richiamando il contenzioso pendente, avrebbe esteso la garanzia anche ai danni da occupazione illegittima e perdita della proprietà.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta l’interpretazione della domanda degli originari attori come diretta solo contro il Comune, poiché l’estensione al terzo chiamato non opera quando i danneggiati manifestano la volontà di non estendere la pretesa. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo. Sul secondo, ha affermato che la Corte d’appello, pur avendo escluso la responsabilità della società verso i danneggiati, aveva omesso di accertare autonomamente, nei rapporti interni tra Comune e società, se quest’ultima avesse concorso causalmente nell’illecito e in quale misura dovesse rispondere in via di garanzia propria; tale accertamento richiede una specifica valutazione della condotta del terzo e della sua incidenza causale, non potendo essere assorbito dalla sola condanna del Comune verso i proprietari. Sul terzo, la Corte ha ritenuto che la Corte territoriale non avesse correttamente applicato i canoni ermeneutici contrattuali, poiché si era limitata a richiamare la precedente convenzione del 1985 senza verificare le differenze testuali del successivo atto di compravendita del 1992 e il rilievo del riferimento al giudizio pendente, da cui poteva emergere un ampliamento dell’obbligo di manleva. Ne è derivata la cassazione della sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e il rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato nel primo motivo come norma processuale asseritamente violata, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura
richiamato nel primo motivo come norma processuale asseritamente violata, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura
richiamato per sostenere che la rinuncia all’azione o agli atti richiederebbe forme e poteri specifici, ma la Corte ha escluso che nel caso vi fosse una rinuncia in senso tecnico
richiamato nel secondo motivo in tema di nesso causale tra condotte concorrenti
richiamato nel secondo motivo in tema di concorso causale delle condotte
richiamato per la domanda di garanzia propria nei confronti del terzo ritenuto corresponsabile dell’illecito aquiliano
richiamato per la ripartizione interna dell’onere risarcitorio tra corresponsabili, da determinarsi secondo gravità della colpa ed entità delle conseguenze
richiamato nel secondo motivo quale base della convenzione relativa all’intervento espropriativo e agli obblighi assunti dal terzo
richiamato dalla giurisprudenza citata per affermare l’autonomia dell’accertamento della responsabilità nei rapporti interni tra ente espropriante e soggetto delegato
richiamato per evidenziare che la regolazione degli obblighi interni tra le parti deve tenere conto del contenuto della convenzione stipulata in attuazione della disciplina espropriativa
richiamato per i criteri di interpretazione del contratto, imposti dall’esame della comune intenzione delle parti
richiamato per l’interpretazione coordinata delle clausole nel loro complesso
richiamato per l’interpretazione secondo buona fede
richiamato per l’interpretazione coerente con la causa concreta e la ragione pratica del contratto
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per la fissazione del ricorso in camera di consiglio
Massime di principio
- La domanda risarcitoria proposta dal danneggiato contro il convenuto originario non si estende automaticamente al terzo chiamato in causa quando i danneggiati manifestano in modo univoco la volontà di circoscrivere la pretesa al solo convenuto originario.
- L’interpretazione della domanda e del comportamento processuale delle parti spetta al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e non illogica.
- Nei rapporti interni tra più soggetti astrattamente responsabili del medesimo fatto dannoso, l’accertamento della ripartizione del peso risarcitorio richiede una valutazione autonoma del concorso causale e della gravità delle rispettive colpe, non potendo essere assorbito dalla sola condanna pronunciata verso il danneggiato.
- Quando la responsabilità interna dipende anche da un rapporto negoziale tra i corresponsabili, il giudice deve esaminare il contenuto della convenzione e non può limitarsi a richiamare in modo generico un precedente assetto contrattuale.
- L’interpretazione del contratto richiede la lettura coordinata di tutte le clausole, la verifica del significato delle espressioni nel contesto complessivo e la ricerca della comune intenzione delle parti anche alla luce della buona fede e della causa concreta.
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