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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20596/2021 del 19/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite origina da un avviso di accertamento emesso dall'Amministrazione finanziaria nei confronti di un contribuente sulla base del cd. redditometro, valorizzando il possesso di beni di lusso, in particolare un'autovettura e un'imbarcazione, ritenuti incompatibili con il reddito dichiarato. In appello, la Commissione tributaria centrale ha confermato l'accertamento nei confronti del solo contribuente, ritenendo non superata la presunzione legale relativa posta a favore dell'Ufficio e giudicando generiche e non decisive le giustificazioni fornite. Il ricorrente ha proposto quattro motivi per cassazione: 1) nullità della sentenza e del procedimento per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, per insussistenza dei presupposti dell'accertamento sintetico; 3) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., relativi alla pregressa immatricolazione e vendita dell'auto e all'acquisto dell'imbarcazione con il ricavato di altra barca; 4) nullità per violazione dell'art. 116 c.p.c. per omessa valutazione delle prove documentali offerte nei gradi di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della decisione impugnata, pur sintetica, fosse sufficiente e non apparente; ha dichiarato inammissibile il motivo sulle prove e sull'omesso esame dei fatti storici perché fondato su documenti non debitamente esibiti e localizzati nel fascicolo; ha ritenuto infondato il motivo sulla legittimità dell'accertamento sintetico, ribadendo che il possesso di beni indice integra una presunzione legale relativa e che grava sul contribuente l'onere di provare la provenienza non reddituale delle somme necessarie al mantenimento di tali beni. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché l'Agenzia non ha svolto difese sostanziali nel giudizio di legittimità; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione non è nulla se, pur sintetica, consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; la motivazione apparente o meramente grafica si ha solo in caso di radicale mancanza del minimo contenuto giustificativo.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di nullità processuale è scrutinabile solo nei limiti effettivi dedotti; non consente di riesaminare il merito sotto forma di censura sulla motivazione o sulle prove.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione di legge è infondata se la decisione di merito applica correttamente la disciplina dell'accertamento sintetico e della relativa presunzione legale.

  • art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973

    Il redditometro introduce una presunzione legale relativa: accertata la disponibilità di beni-indice, l'Amministrazione è esonerata da ulteriori prove e il contribuente può vincere la presunzione solo dimostrando la provenienza non reddituale delle risorse impiegate.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il motivo sull'omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando mira a ottenere una nuova valutazione delle risultanze di merito e non individua un fatto storico decisivo effettivamente trascurato nei limiti del giudizio di legittimità.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è inammissibile se maschera una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio, attività riservata al giudice di merito.

  • art. 369, n. 4, c.p.c.

    La prova documentale richiamata in cassazione deve essere specificamente esibita e localizzabile nel fascicolo; in difetto, il motivo fondato su di essa è inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendone i presupposti, va dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'accertamento sintetico dei redditi fondato su beni-indice opera come presunzione legale relativa: una volta provata la disponibilità dei beni considerati sintomatici di capacità contributiva, l'Ufficio non deve fornire ulteriori elementi probatori specifici.
  • Per vincere la presunzione del redditometro, il contribuente deve fornire prova documentale idonea della provenienza non reddituale delle somme impiegate per acquistare o mantenere i beni, non essendo sufficiente la mera allegazione di una generica disponibilità finanziaria o di redditi ulteriori.
  • In cassazione non è consentito trasformare la doglianza sull'omesso esame di fatti decisivi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito.
  • La denuncia di motivazione apparente è fondata solo quando la sentenza sia priva del minimo percorso argomentativo, non quando la motivazione sia sintetica ma intellegibile.
  • Le censure che presuppongono documenti di causa devono rispettare gli oneri di specifica produzione e localizzazione nel fascicolo, altrimenti sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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