Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 36058/2023 del 27/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da due decreti ingiuntivi emessi su ricorso di una società fornitrice per il pagamento di un debito commerciale derivante da forniture di materiali lapidei, garantito da titoli cambiari. Dopo la morte del debitore originario, gli eredi e la coniuge superstite proposero opposizione sostenendo, tra l'altro, che il primo decreto fosse nullo o inesistente perché emesso e notificato impersonalmente e collettivamente agli eredi anziché individualmente, che la coniuge avesse rinunciato all'eredità e quindi difettasse la sua legittimazione passiva, che l'iscrizione ipotecaria fosse illegittima e produttiva di danno, e che il credito fosse stato illegittimamente frazionato in due azioni monitorie. La corte d'appello, in riforma del primo grado, dichiarò cessata la materia del contendere per l'integrale pagamento, rigettò la domanda risarcitoria e condannò gli opponenti alle spese. Con il ricorso per cassazione furono dedotti quattro motivi: nullità/inesistenza del primo decreto ingiuntivo per omessa indicazione nominativa e notifica impersonalmente agli eredi; violazione delle norme sulle spese e sul risarcimento per iscrizione ipotecaria illegittima; illegittimità del frazionamento del credito; erronea regolazione delle spese dopo la cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti e quattro i motivi. Ha ritenuto che la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo fosse sanata dalla tempestiva opposizione degli eredi, richiamando il principio di conservazione degli atti processuali e la regola per cui l'inefficacia del decreto si collega solo alla mancanza della notifica nel termine, non alla sua nullità o irregolarità. Ha confermato il rigetto del risarcimento per l'iscrizione ipotecaria, osservando che il danno-conseguenza non può presumersi in re ipsa e che nel caso concreto mancavano allegazione e prova di un pregiudizio economico. Ha poi ritenuto infondato il motivo sul frazionamento del credito, valorizzando l'accertamento della corte d'appello sulla pluralità di rapporti negoziali omogenei e la circostanza che alcune cambiali erano scadute successivamente al primo ricorso monitorio, con necessità anche della levata di protesto e delle condizioni per l'azione causale. Infine, ha confermato la condanna alle spese, perché il giudice di merito, una volta dichiarata cessata la materia del contendere, può regolare le spese secondo la soccombenza virtuale, e nella specie aveva correttamente ritenuto infondate le difese degli opponenti. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 156 c.p.c.

    È richiamato nel primo motivo per dedurre la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo; la Corte osserva che la nullità della notifica è sanata dalla tempestiva opposizione.

  • art. 160 c.p.c.

    È richiamato nel primo motivo per sostenere la nullità della notificazione; la Corte esclude che la nullità della notifica del decreto ingiuntivo impedisca la prosecuzione del giudizio se vi è opposizione tempestiva.

  • art. 644 c.p.c.

    La Corte afferma che l'inefficacia del decreto ingiuntivo riguarda solo la mancata notifica nel termine, non la notificazione nulla o irregolare eseguita nel termine.

  • art. 650 c.p.c.

    È indicato come rimedio per far valere la nullità o irregolarità della notifica che abbia impedito la conoscenza tempestiva del decreto.

  • art. 81 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo insieme ad altre norme, ma non accolto; la Corte conferma che manca la prova del danno risarcibile.

  • art. 91 c.p.c.

    La Corte conferma la regolazione delle spese secondo soccombenza virtuale dopo la cessazione della materia del contendere.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo; la Corte ribadisce che la decisione sulle spese dopo cessazione della materia del contendere segue la soccombenza virtuale.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo, senza accoglimento; non emerge una condanna per responsabilità aggravata.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo; la Corte esclude l'illegittimità del frazionamento del credito nel caso concreto.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel terzo motivo come parametro della censura sul frazionamento del credito.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato nei motivi relativi a buona fede e correttezza, ma senza accoglimento.

  • art. 1186 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo sulle spese, senza rilievo decisivo nel dispositivo.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di liquidazione del danno, ma la Corte nega il presupposto stesso del danno provato.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato nei motivi sull'operato della creditrice e sul frazionamento del credito, ma la Corte non ravvisa violazioni.

  • art. 1988 c.c.

    È menzionato dalla Corte nel ragionamento sul secondo decreto ingiuntivo e sull'azione causale fondata sul riconoscimento di debito.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo e implicato nella domanda di risarcimento per iscrizione ipotecaria illegittima; la Corte richiede prova del danno-conseguenza.

  • art. 2059 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo, ma la Corte esclude il risarcimento per difetto di allegazione e prova del pregiudizio.

  • art. 228, comma 2, l. 19.05.1975 n. 51

    Citata nel secondo motivo; dal testo non emerge una specifica applicazione autonoma da parte della Corte.

  • art. 66 l. cambiaria

    Richiamato dalla Corte per affermare che l'esercizio dell'azione causale era condizionato dall'offerta di restituzione dei titoli mediante deposito in cancelleria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La nullità della notificazione di un decreto ingiuntivo è sanata se l'intimato propone tempestiva opposizione; in tale caso il giudice deve esaminare il merito dell'opposizione, non potendo la sola irregolarità della notifica paralizzare il giudizio.
  • L'inefficacia del decreto ingiuntivo va collegata alla mancanza della notifica nel termine di legge, non alla mera nullità o irregolarità della notificazione eseguita tempestivamente.
  • Il danno da illegittima iscrizione ipotecaria non è risarcibile in re ipsa: occorre allegare e provare un concreto danno-conseguenza, quale la perdita di occasioni di vendita o altre specifiche utilità economiche.
  • Il divieto di frazionamento del credito non opera automaticamente quando le pretese derivino da rapporti omogenei e, soprattutto, quando alcune poste creditorie siano maturate successivamente al primo ricorso monitorio o richiedano presupposti ulteriori per l'azione causale.
  • Quando il giudizio è definito con cessazione della materia del contendere, il giudice può regolare le spese secondo la soccombenza virtuale, valutando l'astratta fondatezza delle difese svolte dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteRisarcimento e indennizzoInadempimentoTitoli di credito
RamiProcesso civileResponsabilità civileObbligazioniCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.