Cassazione Civile, Ordinanza n. 03205/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una società creditrice per far dichiarare inefficace, nei propri confronti, la compravendita di un immobile conclusa tra la società debitrice e una acquirente persona fisica. Il Tribunale aveva accolto la domanda ritenendo integrati sia l'eventus damni sia la consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore e al terzo acquirente. In appello, la convenuta acquirente aveva ottenuto riforma della decisione perché la Corte territoriale aveva ritenuto non provata la sua scientia damni, pur riconoscendo l'esistenza del credito anteriore all'atto e del pregiudizio arrecato ai creditori dalla vendita. La società creditrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo violazione dell'art. 2901 c.c.: con i primi due motivi ha sostenuto che la Corte d'appello avrebbe errato nel negare la prova presuntiva della consapevolezza del pregiudizio, omettendo di valorizzare elementi quali i rapporti familiari tra l'acquirente e un ex socio della società venditrice, la pregressa cessione dell'immobile alla società per coprire il dissesto, il riacquisto dell'immobile con pagamento in parte in contanti e in parte tramite accollo di mutuo, nonché la nota integrativa del bilancio che richiamava l'acquisizione dell'appartamento a titolo compensativo; con il terzo motivo, conseguente, contestava il complessivo governo delle presunzioni e la mancata considerazione unitaria degli indizi. La Corte di cassazione ha ricondotto le censure, sostanzialmente, alla contestazione del ragionamento presuntivo e non a un errore di diritto nell'applicazione dell'art. 2901 c.c., ribadendo che la valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi spetta al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le doglianze perché la Corte d'appello aveva esaminato gli elementi dedotti e aveva motivatamente escluso che fossero sufficienti a dimostrare, anche in via presuntiva, la consapevolezza dell'acquirente del pregiudizio arrecato ai creditori della società venditrice. In particolare, ha valorizzato il principio secondo cui, quando l'atto dispositivo è successivo al sorgere del credito, per gli atti a titolo oneroso è necessaria la prova della consapevolezza del pregiudizio anche in capo al terzo, prova che può essere offerta per presunzioni ma il cui apprezzamento compete al giudice di merito. La Cassazione ha inoltre escluso che vi fosse un vizio denunciabile per omesso esame della nota integrativa, osservando che non ne risultava dimostrata la decisività e che la motivazione impugnata prendeva comunque in considerazione il quadro di bilancio della società. Conseguentemente, ha confermato la riforma della decisione di primo grado che aveva revocato la compravendita, ha condannato la ricorrente alle spese di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Nell'azione revocatoria ordinaria, se l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito, occorre la consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore e, per gli atti a titolo oneroso, anche del terzo acquirente; tale consapevolezza può essere provata per presunzioni.
La censura in cassazione non può limitarsi a proporre una diversa lettura dei fatti quando in realtà contesta il ragionamento presuntivo svolto dal giudice di merito.
Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; la valutazione della loro idoneità e del loro valore probatorio spetta al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge può essere dedotta solo se il giudice abbia applicato erroneamente i criteri legali delle presunzioni; non è ammissibile quando si contesta soltanto la diversa ricostruzione del fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria relativa a un atto successivo al sorgere del credito, il creditore deve provare l'eventus damni e la consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore; se l'atto è oneroso, la stessa consapevolezza deve essere dimostrata anche per il terzo acquirente.
- La scientia damni può essere desunta anche per presunzioni, ma il relativo apprezzamento di gravità, precisione e concordanza è riservato al giudice di merito.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura sulla valutazione delle prove presuntive in una formale doglianza di violazione di legge se, in concreto, si mira soltanto a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti.
- Il controllo di legittimità sul ragionamento presuntivo è limitato ai casi in cui il giudice abbia utilizzato indizi non idonei secondo i parametri legali oppure abbia motivato in modo illogico o contraddittorio; la mera esistenza di ulteriori elementi indiziari non impone, di per sé, l'accoglimento del ricorso.
- L'omesso esame di un elemento istruttorio è rilevante solo se tale elemento è decisivo e la sua considerazione avrebbe potuto condurre con certezza a un esito diverso della controversia.
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