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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29643/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Fecarotta impugna l'ordinanza che ha rimesso la controversia sulla proprietà del monile d'oro al giudice civile e ha ripristinato il sequestro. Egli sostiene di essere divenuto proprietario del gioiello in buona fede (art. 1153 c.c.) e che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto procedere direttamente alla restituzione a lui, dopo un preliminare vaglio sulla serietà della controversia, nonché che il giudice, ripristinando il sequestro, avrebbe dovuto disporre misure per la custodia materiale del bene e assicurarne la disponibilità all'Autorità giudiziaria.

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene che l'ordinanza di rimessione al giudice civile, prevista dall'art. 263, comma 3, c.p.p., abbia natura non decisionale e pertanto non sia impugnabile. La Corte precisa che la competenza del giudice civile a decidere sulla proprietà è un'eccezione alla regola generale del giudice penale di risolvere le questioni incidentali, fatta per evitare decisioni contrastanti sul diritto di proprietà. Anche il motivo relativo alla mancata disposizione della custodia è ritenuto insuscettibile di censura nel ricorso principale. I motivi aggiunti sono dichiarati inammissibili. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 1153 cod. civ.

    Riferimento alla disciplina dell'acquisto della cosa da chi la detiene in buona fede; il ricorrente invoca questo articolo per sostenere la propria titolarità del bene

  • art. 263, comma 3, cod. proc. pen.

    Disciplina la rimessione al giudice civile delle controversie sulla proprietà dei beni sequestrati; interpretata come norma che autorizza un provvedimento di natura organizzativa/non decisionale in sede penale, e quindi inoppugnabile

  • art. 2, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce il principio generale che il giudice penale risolve le questioni da cui dipende la decisione, ma la Corte sottolinea che tale regola non è assoluta e ammette eccezioni (come la materia proprietaria) previste dalla legge

  • art. 667, comma 4 e art. 676 cod. proc. pen.

    Norme richiamate in relazione all'opposizione proposta dal ricorrente avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione

  • art. 50 cod. proc. civ.

    Richiamato per spiegare che la mancata instaurazione del processo civile entro il termine previsto non pregiudica i diritti sostanziali delle parti né obbliga il giudice civile a decidere in senso favorevole a una delle parti

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in ordine al deposito dei motivi aggiunti entro il termine previsto

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e possibilità di irrogare somme a favore della Cassa delle ammende per impugnazioni irrituali

  • Corte cost., sent. n. 186 del 2000 (giurisprudenza)

    Richiamata in relazione ai profili di colpa connessi con l'irritualità dell'impugnazione che possono giustificare l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende

  • Cass. civ., sez. 2, n. 4003 del 18/02/2011 (giurisprudenza)

    Giurisprudenza richiamata per affermare che la rimessione al giudice civile non costituisce una trasferimento tecnico della causa e non pregiudica i diritti delle parti in sede civile

Massime di principio

  • La rimessione al giudice civile, ai sensi dell'art. 263, comma 3, c.p.p., delle controversie sulla proprietà di beni sequestrati ha natura meramente organizzativa e non decide in via diretta posizioni soggettive: tale provvedimento è inoppugnabile in Cassazione
  • Il giudice penale non è tenuto a decidere in via incidentale sulle questioni dominicali quando la legge attribuisce la competenza al giudice civile, anche se la controversia civile non è ancora stata instaurata
  • La mancata adozione, nel provvedimento di ripristino del sequestro, di specifiche misure materiali di custodia non costituisce di per sé motivo idoneo ad annullare la rimessione al giudice civile e va contestata con autonomo e tempestivo rimedio quando del caso
  • Motivi aggiunti o impugnazioni dirette a provvedimenti diversi da quello fatto valere nel ricorso principale devono essere proposti autonomamente e nei termini; non vengono esaminati se l'impugnazione principale è inammissibile
  • Un ricorso ritenuto irrituale o inammissibile può comportare, oltre alle spese processuali, l'obbligo di versare somme alla Cassa delle ammende per colpa nell'impugnazione

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