Cassazione Penale, Sentenza n. 36174/2026 del 14/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L’imputato ha proposto due ricorsi per cassazione contro la sentenza della Corte di assise di appello di Napoli, che aveva parzialmente accolto l’appello escludendo la premeditazione, ma confermato nel resto la condanna pronunciata dalla Corte di assise di Napoli il 5 dicembre 2024: ergastolo per l’omicidio aggravato dal mezzo insidioso e responsabilità per porto ingiustificato del liquido infiammabile. Il fatto risale alla tarda serata del 30 giugno 2022, a Frattamaggiore: la vittima, distesa su una panchina e in videochiamata con la fidanzata, fu cosparsa di liquido infiammabile e incendiata; riportò ustioni di secondo e terzo grado su circa il 50% del corpo e morì il 7 maggio 2023, dopo circa dieci mesi di ricoveri, per arresto cardiocircolatorio irreversibile in un quadro di insufficienza multiorgano e marasma cachettico. I ricorsi hanno contestato: (1) l’utilizzabilità delle sommarie informazioni rese dalla vittima alla polizia giudiziaria l’8 luglio 2022, dopo l’assunzione della testimonianza in incidente probatorio il 22 luglio, invocando gli artt. 403, 500, 506 e 512 c.p.p., l’art. 111 Cost. e l’art. 6, par. 3, lett. d), CEDU; (2) la mancata perizia sulla capacità a testimoniare della vittima, in relazione alle condizioni cliniche e ai farmaci; (3) l’identificazione dell’imputato, l’attendibilità delle dichiarazioni e dei riconoscimenti, la possibile contaminazione delle fonti, le asserite lacune investigative, l’assenza di un movente accertato e la ricostruzione materiale dell’aggressione; (4) il nesso causale tra ustioni e morte, prospettando quale causa autonoma il decorso clinico, tra cui fecaloma, enterorragia, setticemia e insufficienza multiorgano, e chiedendo una perizia collegiale o, in subordine, la riqualificazione in tentato omicidio o lesioni; (5) la sussistenza dell’aggravante del mezzo insidioso, sostenendo che la benzina e la bottiglia non fossero occulte e che sorpresa e repentinità non bastassero; (6) il diniego delle attenuanti generiche, deducendo elementi personali favorevoli e l’esclusione della premeditazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo nel complesso infondato e rilevando che numerose doglianze erano inammissibili perché generiche, meramente reiterative delle censure d’appello o dirette a ottenere una nuova valutazione del fatto. Ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni dell’8 luglio 2022, essendo state acquisite con il consenso delle parti e non risultando affette da inutilizzabilità patologica; ha inoltre ritenuto giustificata l’acquisizione ai sensi dell’art. 500, comma 4, c.p.p. in ragione degli elementi sintomatici del timore e delle pressioni sulla vittima. Ha giudicato non necessaria la perizia sulla capacità testimoniale, in presenza della valutazione motivata dei giudici di merito e delle risultanze sanitarie e audiovisive. Ha respinto le censure sull’identificazione e sull’attendibilità, osservando che le dichiarazioni testimoniali credibili e di diretta cognizione non richiedono riscontri individualizzanti e che la motivazione di merito valutava convergentemente le fonti dichiarative e gli elementi di fatto; il mancato accertamento del movente non esclude la responsabilità quando l’attribuzione del fatto è provata. Ha confermato il nesso causale: le ustioni avevano determinato il grave e persistente stato di defedazione, e le complicanze descritte non erano state accertate come causa sopravvenuta autonoma, eccezionale e da sola determinante; anche un eventuale errore sanitario non interrompe di per sé il nesso. Ha ritenuto corretta l’aggravante del mezzo insidioso, individuando l’insidia nella benzina occultata in una comune bottiglia di plastica e nelle modalità che resero la difesa della vittima impossibile o più difficile. Ha dichiarato inammissibile la doglianza sulle attenuanti generiche, perché non criticava specificamente la motivazione di merito e sollecitava una diversa valutazione degli elementi. L’imputato è stato condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili; la liquidazione di queste ultime è stata rimessa alla Corte di assise di appello di Napoli con separato decreto, con pagamento in favore dello Stato, essendo le parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
Ai fini dell'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni in precedenza rese dal teste, ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., gli "elementi concreti", sulla base dei quali può ritenersi che egli sia stato sottoposto ad intimidazione affinché non deponga ovvero deponga il falso, non devono necessariamente consistere in fatti che positivamente dimostrino – con un livello di certezza necessario per una pronuncia di condanna – l'esistenza di specifici atti di violenza o minaccia indirizzati verso il medesimo, potendo, invece, essere desunti da circostanze sintomatiche dell'intimidazione, emerse anche nello stesso dibattimento, secondo parametri correnti di ragionevolezza e persuasività, alla luce di una valutazione complessiva delle emergenze processuali.
Gli elementi concreti richiesti per acquisire le precedenti dichiarazioni possono consistere anche in circostanze sintomatiche dell’intimidazione, valutate complessivamente secondo ragionevolezza e persuasività; non occorre la prova certa di specifici atti di violenza o minaccia.
Con riguardo al dibattimento, d’altra parte, l’art. 500, comma 7, cod. proc. pen. espressamente stabilisce che, sull’accordo delle parti, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento.
L’accordo delle parti consente di acquisire al fascicolo dibattimentale le precedenti dichiarazioni del testimone contenute nel fascicolo del pubblico ministero.
L’acquisizione concordata degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento, di regola prevista prima dell’istruttoria dibattimentale dall’art. 493, comma 3, cod. proc. pen., può avvenire in qualunque fase del giudizio, rientrando nei poteri dispositivi delle parti procedere a un diverso ordine di assunzione delle prove, ovvero alla acquisizione di atti e documenti.
L’acquisizione concordata di atti e documenti può avvenire in qualunque fase del giudizio, nell’esercizio dei poteri dispositivi delle parti.
A mente di tale disposizione «la lettura di verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo».
La lettura dei verbali dichiarativi è consentita dopo l’esame del dichiarante oppure quando l’esame non abbia luogo; il principio è applicabile anche alle dichiarazioni assunte in incidente probatorio.
L’art. 511, comma 2, cod. proc. pen. tale limitazione non prevede, ma anche perché, solo se interpretata nel senso qui sostenuto, essa risulta coerente con il tenore della disposizione di cui al successivo articolo 512 cod. proc. pen. che, nel prevedere la lettura degli atti dei quali sia divenuta impossibile la ripetizione, non distingue tra quelli assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori delle parti private e dal giudice.
La disciplina della lettura degli atti divenuti irripetibili non distingue in base all’autorità che li ha assunti. Nel caso deciso, tuttavia, la Corte ha ritenuto comunque legittima l’acquisizione delle precedenti dichiarazioni per il consenso delle parti e per gli ulteriori presupposti riconosciuti.
La difesa non tiene conto, nel sostenere che il giudice del merito avrebbe utilizzato in modo distorto l’art. 506 cod. proc. pen., che il comma 1 prevede appunto la facoltà per il giudice di indicare alle parti temi di prova “nuovi o più ampi”, quali quelli che derivano dal materiale acquisito nelle indagini preliminari.
Il giudice può indicare alle parti temi di prova nuovi o più ampi derivanti dal materiale acquisito durante le indagini.
Secondo la citata sentenza «l'interpretazione letterale della locuzione normativa porta a ritenere che (salve le deroghe di legge) la lettura diventa strumento acquisitivo, con sacrificio della immediatezza quando l'esame non ha luogo perché diventato impossibile, essendosi concretizzato quel pericolo che aveva giustificato l'anticipazione probatoria».
La prova assunta in incidente probatorio è utilizzabile nel dibattimento; la lettura sostitutiva dell’esame opera quando quest’ultimo non abbia luogo perché divenuto impossibile, ferme le deroghe previste dalla legge.
La nozione di capacità a rendere testimonianza implica la capacità di comprensione delle domande e di adeguamento delle risposte, in uno a una sufficiente memoria circa i fatti oggetto di deposizione e alla piena coscienza di riferirne con verità e completezza, con la conseguenza che non ogni comportamento contraddittorio, ma soltanto una situazione di abnorme mancanza di consapevolezza in relazione all'ufficio ricoperto dal dichiarante, determina l'obbligo per il giudice di disporre accertamenti sulla sua idoneità a testimoniare, né questi devono necessariamente avere natura tecnica.
Gli accertamenti sulla capacità testimoniale sono necessari quando emergano elementi di abnorme mancanza di consapevolezza; non ogni contraddizione o difficoltà espressiva impone una perizia, che non deve necessariamente essere tecnica.
I giudici di merito, che hanno esaminato direttamente, anche mediante la visione diretta delle registrazioni degli atti istruttori e investigativi che riguardano XXXXXXX, nonché mediante l’esame dei sanitari che lo hanno avuto in cura edegli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno proceduto nei suoi confronti agli atti d’indagine, hanno concretamente apprezzato la piena capacità dello stesso di deporre, quanto meno all’atto dell’assunzione delle sommarie informazioni da parte della polizia giudiziaria in data 8 luglio 2022.
La rinnovazione dell’istruttoria non è necessaria quando la capacità del dichiarante sia stata motivatamente apprezzata sulla base della visione delle registrazioni e dell’esame dei sanitari e degli operanti, e la richiesta di perizia risulti esplorativa o superflua.
Le dichiarazioni testimoniali, purché credibili e riferite a fatti specifici di diretta cognizione, non necessitano, in vista dell'utilizzazione probatoria, di riscontri esterni perché, in assenza di specifici e riconoscibili elementi idonei a giustificare il sospetto di dichiarazioni consapevolmente false, il giudice deve presumere che il testimone abbia correttamente riferito quanto a sua effettiva conoscenza e deve limitarsi a verificare la compatibilità tra il contenuto delle dichiarazioni testimoniali e le altre risultanze probatorie.
Il requisito dei riscontri esterni previsto per le chiamate in reità o correità non si applica alle dichiarazioni dei testimoni; per queste ultime il giudice valuta credibilità, diretta conoscenza e compatibilità con le altre risultanze.
In tema di ricognizione personale, l'inosservanza delle formalità previste dagli artt. 213 e 214 cod. proc. pen., relative alla partecipazione di persone il più possibile somiglianti a quella sottoposta a ricognizione, al fine di garantire la genuinità e l'attendibilità della prova, non costituisce causa di nullità o inutilizzabilità dell'atto.
L’inosservanza delle formalità relative alla somiglianza dei soggetti presenti nella ricognizione non determina, di per sé, nullità o inutilizzabilità dell’atto.
In tema di ricognizione personale, l'inosservanza delle formalità previste dagli artt. 213 e 214 cod. proc. pen., relative alla partecipazione di persone il più possibile somiglianti a quella sottoposta a ricognizione, al fine di garantire la genuinità e l'attendibilità della prova, non costituisce causa di nullità o inutilizzabilità dell'atto.
L’inosservanza delle formalità relative alla somiglianza dei soggetti presenti nella ricognizione non determina, di per sé, nullità o inutilizzabilità dell’atto.
Le infezioni nosocomiali, purtroppo non infrequenti soprattutto nei pazienti in gravi condizioni e defedati come XXXXXXX, sono degli eventi che si inseriscono nel percorso causale che ha condotto alla morte, senza recidere il legame eziologico tra l’aggressione e la morte.
Le complicanze che si inseriscono nel decorso patologico innescato dalla condotta lesiva non interrompono il nesso causale, se non costituiscono un decorso autonomo che recida quel legame.
L'eventuale negligenza o imperizia dei medici, ancorché di elevata gravità, non elide ex se il nesso causale tra la condotta lesiva e l'evento morte, in quanto l'intervento dei sanitari costituisce, rispetto al soggetto leso, un fatto tipico e prevedibile, anche nei potenziali errori di cura, mentre ai fini dell'esclusione del nesso di causalità occorre un errore del tutto eccezionale, abnorme, da solo determinante l'evento letale.
L’intervento sanitario, anche se connotato da negligenza o imperizia, non interrompe automaticamente il nesso causale; occorre un errore eccezionale e abnorme, da solo determinante l’evento letale.
art. 577, primo comma, n. 2, c.p.
L’insidiosità è stata individuata, in piena aderenza alla richiamata giurisprudenza di legittimità, nell’artificio di utilizzare, per celare la benzina, una normale bottiglia di plastica (PET) del tipo di quelle commercializzate per l’acqua, contenitore che mai potrebbe indurre il sospetto che all’interno si celi una sostanza tanto pericolosa, quanto micidiale.
È mezzo insidioso quello che, per la natura ingannevole o per le modalità d’impiego, nasconde un pericolo e sorprende la vittima, rendendo impossibile o più difficile la difesa. La benzina occultata in una comune bottiglia di plastica integra tale requisito nel contesto concreto esaminato.
Una volta accertato che il mezzo insidioso impiegato dall’imputato ha determinato la morte di XXXXXXX, non essendo stati individuati decorsi causali autonomi e indipendenti, la norma richiede il nesso, ma non la immediatezza o contestualità tra uso del mezzo insidioso ed evento.
Per l’omicidio consumato è necessario il nesso causale tra condotta ed evento, ma non l’immediatezza temporale tra l’azione e la morte.
Tali logiche conclusioni consentono di ritenere manifestamente infondate le istanze di riqualificazione del fatto alla stregua degli artt. 56 e 575 cod. pen. ovvero degli artt. 582, 583 e 585 cod. pen.
Esclusa l’interruzione del nesso causale e confermata la responsabilità per l’omicidio consumato, non è fondata la riqualificazione del fatto in tentato omicidio.
Tali logiche conclusioni consentono di ritenere manifestamente infondate le istanze di riqualificazione del fatto alla stregua degli artt. 56 e 575 cod. pen. ovvero degli artt. 582, 583 e 585 cod. pen.
La richiesta subordinata di riqualificazione in lesioni è infondata quando la morte è causalmente riconducibile alle ustioni provocate dall’aggressione.
Tali logiche conclusioni consentono di ritenere manifestamente infondate le istanze di riqualificazione del fatto alla stregua degli artt. 56 e 575 cod. pen. ovvero degli artt. 582, 583 e 585 cod. pen.
La richiesta subordinata di riqualificazione in lesioni è infondata quando la morte è causalmente riconducibile alle ustioni provocate dall’aggressione.
Tali logiche conclusioni consentono di ritenere manifestamente infondate le istanze di riqualificazione del fatto alla stregua degli artt. 56 e 575 cod. pen. ovvero degli artt. 582, 583 e 585 cod. pen.
La richiesta subordinata di riqualificazione in lesioni è infondata quando la morte è causalmente riconducibile alle ustioni provocate dall’aggressione.
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato.
Il solo stato di incensuratezza non basta per riconoscere le attenuanti generiche; il diniego può basarsi sull’assenza di elementi positivi, purché la motivazione consideri gli elementi rilevanti dedotti.
In tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato.
Il giudice non deve esaminare ogni elemento dedotto ai fini delle attenuanti generiche, ma deve motivare sui fattori decisivi e confrontarsi con le specifiche deduzioni dell’interessato.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX e XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX quale esercente la responsabilità genitoriale sulla minore XXXXXXXXXXXXXX, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Assise di appello di Napoli con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
La liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato è demandata al giudice competente con separato decreto; il pagamento è disposto in favore dello Stato.
Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX e XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX quale esercente la responsabilità genitoriale sulla minore XXXXXXXXXXXXXX, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Assise di appello di Napoli con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
La liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato è demandata al giudice competente con separato decreto; il pagamento è disposto in favore dello Stato.
Massime di principio
- Le dichiarazioni del testimone contenute nel fascicolo del pubblico ministero possono essere acquisite al fascicolo dibattimentale con il consenso delle parti; tale acquisizione può avvenire in qualunque fase del giudizio e il consenso prestato non è revocabile, salvo che l’atto sia affetto da inutilizzabilità patologica.
- Gli elementi concreti che consentono l’acquisizione delle precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 500, comma 4, c.p.p. possono essere desunti da circostanze sintomatiche dell’intimidazione, anche emerse successivamente, sulla base di una valutazione complessiva delle risultanze e senza necessità di prova certa di specifici atti di violenza o minaccia.
- La capacità a testimoniare non richiede necessariamente un accertamento peritale: la perizia non è obbligatoria in presenza di difficoltà fisiche o contraddizioni, se il giudice ha motivatamente escluso una condizione di abnorme mancanza di consapevolezza sulla base delle registrazioni e degli elementi istruttori.
- Le dichiarazioni di testimoni credibili e riferite a fatti specifici di diretta cognizione non necessitano dei riscontri individualizzanti previsti per le chiamate in reità o correità; la valutazione deve riguardare la credibilità del dichiarante e la compatibilità delle dichiarazioni con le altre risultanze.
- Il mancato accertamento del movente non impedisce l’affermazione di responsabilità quando le prove dimostrino in modo univoco l’attribuzione del fatto all’imputato.
- La negligenza o l’imperizia dei sanitari, anche grave, non interrompe di per sé il nesso causale tra la condotta lesiva e la morte; la cesura richiede un errore eccezionale e abnorme, autonomamente determinante l’evento letale.
- Per l’omicidio consumato non è necessario che la morte segua immediatamente la condotta: è sufficiente che l’evento sia causalmente riconducibile a essa e non sia intervenuto un decorso autonomo e indipendente.
- La benzina occultata in un contenitore apparentemente innocuo può integrare il mezzo insidioso quando la natura ingannevole del mezzo e le concrete modalità dell’aggressione nascondano il pericolo e rendano impossibile o più difficile la difesa della vittima.
- La mancata concessione delle attenuanti generiche può essere motivata sulla base degli elementi ritenuti decisivi e dell’assenza di fattori positivi; il solo stato di incensuratezza non è sufficiente, ma il giudice deve confrontarsi con le specifiche deduzioni difensive rilevanti.
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