Cassazione Civile, Ordinanza n. 19798/2023 del 11/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Nel corso di un contenzioso relativo a cinque avvisi di accertamento per IVA, emessi per gli anni d'imposta 2005-2009, l'Ufficio contestava alla società di avere indebitamente qualificato come non imponibili, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. c), del DPR n. 633 del 1972, prestazioni fatturate a soggetti non residenti. Secondo l'Amministrazione finanziaria, le operazioni non erano consulenza o assistenza tecnica, ma prestazioni di servizi, comprese le perizie, relative a beni mobili, imponibili in Italia ex art. 7, comma 4, lett. b), del DPR n. 633 del 1972, poiché materialmente svolte nel territorio nazionale. La contribuente sosteneva invece che si trattasse di prestazioni di consulenza e assistenza tecnica connesse alle fatture. La CTP accoglieva i ricorsi della società; la CTR accoglieva solo in parte l'appello dell'Ufficio, limitatamente a sei fatture. In Cassazione l'Agenzia deduceva un solo motivo: nullità della sentenza per violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 132 c.p.c., per motivazione mancante o solo apparente, perché la CTR aveva esaminato selettivamente solo dodici fatture, senza spiegare il criterio del campionamento, senza chiarire perché alcune prestazioni fossero qualificate come 'service' imponibile e altre come 'commissioning' esente, e senza indicare le ragioni dell'adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso, osservando che la motivazione della sentenza di appello era meramente apparente e incomprensibile: la CTR non aveva illustrato in modo chiaro le ragioni della selezione del campione documentale, né i criteri logico-giuridici di qualificazione delle prestazioni, né le ragioni dell'adesione alle valutazioni del CTU. Per questo ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla CTR della Liguria in diversa composizione per un nuovo esame e per la regolazione delle spese di lite, comprese quelle del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il vizio denunciato è quello di nullità della sentenza per violazione di norme processuali che impongono una motivazione effettiva e intelligibile.
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992
La sentenza tributaria deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione; la mancanza o apparenza della motivazione integra nullità.
La sentenza deve contenere la motivazione; se questa è solo apparente o incomprensibile, la decisione è nulla.
art. 7, comma 4, lett. b), DPR n. 633 del 1972
Le prestazioni di servizi, comprese le perizie, relative a beni mobili, se rese nel territorio nazionale, sono imponibili in Italia.
art. 7, comma 4, lett. c), DPR n. 633 del 1972
La parte contribuente invocava tale norma per sostenere la non imponibilità delle prestazioni qualificate come consulenza e assistenza tecnica.
Massime di principio
- In tema di processo tributario, la sentenza è nulla quando la motivazione sia solo apparente, meramente assertiva o tale da non consentire di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- Il giudice di merito, nel qualificare le prestazioni ai fini IVA, deve indicare i criteri adottati per la sussunzione delle singole operazioni nella corretta categoria fiscale e deve esaminare l'insieme delle operazioni rilevanti o spiegare in modo intelligibile l'eventuale selezione di un campione rappresentativo.
- L'adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non può sostituire l'autonoma motivazione del giudice, che deve comunque rendere percepibile la ratio decidendi.
- Quando la decisione distingue tra diverse tipologie di prestazioni per attribuire a talune l'imponibilità IVA e ad altre la non imponibilità, la motivazione deve esplicitare il criterio distintivo adottato e il collegamento tra fatti accertati e conseguenza fiscale.
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